Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione.

Numero della legge: 49
Data: 10 agosto 1984
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1984

L.R. 10 Agosto 1984, n. 49
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione.

(Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1984, n. 24)


Art. 1

Le zone costiere dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Roma, Pomezia, Anzio e Formia individuate con la lettera << A >> nelle planimetrie in scala 1: 25.000 allegate alla presente legge della quale costituiscono parte integrante, unitamente alla descrizione dei relativi confini, e che sono identificate con le tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono assoggettate ai vincoli di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge le fasce di territorio di cui al precedente comma sostituiscono, per gli stessi tratti di territorio costiero, quelle previste dall' articolo 1, lettera a), della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.
Non sono soggette ai vincoli di cui alle richiamate leggi regionali le fasce di territorio individuate con la lettera << B >> nelle planimetrie di cui al primo comma del presente articolo.
Per le zone costiere non comprese nelle planimetrie di cui ai commi precedenti rimane in vigore la disciplina prevista dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.
Conservano la propria efficacia le eventuali deroghe ai vincoli sui territori oggetto della salvaguardia delle coste precedentemente concesse in sede di approvazione del piano regolatore generale in vigenza dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.


Art. 2

L' articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 6

- Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito dal precedente articolo 1 esclusivamente:
a) per le opere pubbliche che per la loro natura debbono essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi;
b) per le opere esclusivamente destinate alle attrezzature balneari ed ai servizi anche commerciali strettamente indispensabili per le esigenze dei relativi utenti, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di qualsiasi tipo;
c) per le opere strettamente necessarie per l' attrezzatura di parchi;
d) per le opere idriche e fognanti anche a servizio dei territori retrostanti la cui esecuzione debba necessariamente effettuarsi nei territori soggetti a vincoli;
e) per le opere destinate all' allevamento ed alla conservazione del pesce, dei mitili e simili nonche' per le altre opere ed impianti produttivi che debbono, per imprescindibili ragioni tecniche, essere realizzate necessariamente in contiguita' delle coste del mare o delle rive dei laghi.
La concessione edilizia in deroga e' rilasciata dal sindaco nei casi previsti dal precedente comma previa deliberazione del consiglio comunale e previo nulla - osta della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico - consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e deve essere assistita da atto d' obbligo con vincolo delle destinazioni.
Le opere consentite in deroga, salvo che cio' non sia indispensabile in conseguenza alla loro natura, debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e non possono consistere in opere murarie poste a contatto con la riva. Quando per conseguenza della loro natura, le opere interessano direttamente la riva, i relativi progetti devono essere accompagnati da studi di carattere idrogeologico.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.