L.R. 13 Settembre 1995, n. 48 |
Riorganizzazione delle attivita' trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.
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(pubblicata nel B.U. 20 settembre 1995, n. 26) Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge, a stralcio del piano socio-sanitario regionale, detta norme in materia di riorganizzazione delle attivita' trasfusionali nel Lazio, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1990, n. 107. 2. La riorganizzazione delle attivita' trasfusionali e' attuata nell'ambito dei provvedimenti di piu' ampia organizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 e persegue: a) il raggiungimento della autosufficienza regionale di sangue intero, emocomponenti e plasmaderivati, anche mediante l'incremento della donazione di sangue e di plasma, privilegiando il ricorso a donatori volontari periodici; b) la realizzazione di una razionale organizzazione delle attivita' di raccolta, di preparazione, di conservazione e di distribuzione del sangue umano, mediante l'ubicazione dei servizi trasfusionali sul territorio in funzione delle effettive esigenze delle strutture sanitarie del Lazio in correlazione alla rete dei servizi di emergenza; c) l'educazione al corretto uso del sangue umano e delle sue componenti, privilegiando le attivita' alternative alla trasfusione, quali l'autotrasfusione e il recupero perioperatorio del sangue; d) la tutela del donatore e del ricevente nel quadro del sistema complessivo di interventi diretti alla tutela della salute dei cittadini; e) la collaborazione con il servizio trasfusionale militare per fronteggiare situazioni di emergenza, in attuazione del'articolo 20 della legge 4 maggio 1990, n. 107. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 la Regione promuove e favorisce la partecipazione delle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue, anche attraverso campagne di informazione e di educazione sanitaria. Art. 2 (Riorganizzazione dei servizi trasfusionali) 1. E' istituito un servizio di immunoematologia e trasfusione (SIT) presso ogni complesso ospedaliero sede di dipartimento di emergenza edaccettazione di secondo livello, ivi compresi i policlinici universitari, nonché presso gli ospedali ubicati nei capoluoghi di provincia. Presso ciascuna delle aziende unita' sanitarie locali, nel cui territorio non insista un SIT, e' istituito un centro trasfusionale (CT). Ulteriori strutture trasfusionali (SIT o CT) sono individuate dalla Giunta regionale in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera a norma della legge regionale n. 55 del 1993, in applicazione dei parametri contenuti negli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 107 del 1990, avuto riguardo: a) alle specialita' chirurgiche, di terapia intensiva, di oncologia, di ematologia e di trapianti di organi e di midollo presenti nelle strutture sanitarie ad essi afferenti; b) alle attivita' di medicina trasfusionale svolte, con particolare riferimento a quelle dell'ultimo triennio. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, individua, altresi' i bacini di utenza delle strutture trasfusionali. 3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, individua il centro regionale di coordinamento e di compensazione di cui all'articolo 8 della legge n. 107 del 1990. Tale centro opera sotto la vigilanza della Regione, in conformita' alle direttive impartite dalla stessa, avvalendosi, a tal fine, della commissione di cui all'articolo 4. 4. Le dotazioni di personale, strutturali, tecniche ed impiantistiche dei servizi trasfusionali sono definite sulla base delle attivita' da essi effettivamente rese e dalla tipologia delle strutture sanitarie comprese nel rispettivo bacino di utenza. In ogni caso, la dotazione di personale di ogni SIT o CT deve essere tale da assicurare un servizio di guardia attiva di ventiquattro ore giornaliere. 5. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 107 del 1990, i presidi ospedalieri pubblici e privati, che non dispongono dei servizi trasfusionali, per far fronte alle emergenze devono essere forniti di frigoemoteca collegata con servizio di immunoematologia e trasfusione o con centro trasfusionale. A detta emoteca sovrintende un medico del presidio sotto la responsabilita' della direzione sanitaria. 6. La Giunta regionale provvede, altresi': a) alla identificazione, su proposta dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle unita' di raccolta fisse e mobili ed all'autorizzazione del loro eventuale affidamento in gestione alle associazioni e federazioni di donatori di sangue, iscritte nell'apposita sezione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, fatta salva la possibilita', per i responsabili dei SIT e dei CT competenti per territorio, di organizzare, sotto la propria responsabilita', attivita' di prelievo anche in altre strutture, purché idonee ai sensi della legge n. 107 del 1990 ed in possesso dei requisiti stabiliti dai decreti ministeriali in attuazione della stessa legge; b) alla stipula di convenzioni con centri e aziende produttrici di emoderivati; c) alla cura dei rapporti con le altre regioni per l'interscambio di sangue e dei suoi componenti; d) al finanziamento di progetti-obiettivo presentati dalle associazioni o federazioni di donatori di sangue, miranti a raggiungere l'autosufficienza locale o regionale di sangue e di emocomponenti. 7. Le funzioni del centro regionale di coordinamento e compensazione, dei servizi di immunoematologia e trasfusione, dei centri trasfusionali e delle unita' di raccolta fisse e mobili sono quelle indicate agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 107 del 1990. 8. La Giunta regionale provvede all'emanazione di apposite direttive per: a) la tenuta del registro regionale del sangue e del registro dei donatori di midollo osseo di cui all'articolo 3; b) l'istituzione e la tenuta di apposita sezione nell'ambito del registro regionale delle associazioni di volontariato dedicata alle associazioni e federazioni di volontari che operano nel campo della donazione del sangue a norma della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29; c) la gestione del sistema di sorveglianza del sangue da parte dell'Osservatorio epidemiologico regionale, da effettuarsi nel rispetto della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8 in collegamento con il centro regionale di coordinamento e compensazione, con i servizi trasfusionali della Regione nonché con l'istituto superiore di sanita', per le funzioni di collegamento a livello nazionale dallo stesso svolte ai sensi della legge n. 107 del 1990; d) la identificazione delle procedure per la selezione dei donatori e per la identificazione delle metodologie e delle tecnologie e per lo screening delle donazioni. Art. 3 (Istituzione del registro dei donatori di midollo osseo) 1. E' istituito il registro dei donatori di midollo osseo, al fine di incrementare la possibilita' di effettuare trapianti di midollo. 2. Il registro e' tenuto al centro di coordinamento e compensazione di cui all'articolo 2, comma 3, in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nella materia. Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva per le attivita' trasfusionali) 1. La Regione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per ogni altra iniziativa attinente alle attivita' trasfusionali, si avvale di una commissione tecnico-consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia. 2. La commissione dura in carica tre anni ed e' composta da: a) l'Assessore competente per materia o suo delegato che la presiede; b) due professori universitari del raggruppamento "Malattie del sangue" delle Universita' del Lazio; c) due dirigenti di secondo livello di servizi trasfusionali del Lazio; d) tre rappresentanti delle associazioni o federazioni dei donatori di sangue, scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni o federazioni stesse, iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato; e) due rappresentanti indicati, rispettivamente, dalla societa' scientifica di immunoematologia e trasfusione del sangue e da quella di ematologia. 3. Della commissione di cui al comma 2, fa parte di diritto il responsabile del centro di coordinamento e compensazione, non appena istituito. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale competente per materia. Il presidente della commissione tecnica puo' invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori della commissione, a titolo consultivo, esperti qualificati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli specifici argomenti da trattare. Art. 5 (Personale e beni) 1. Nell'ambito delle strutture trasfusionali di cui all'articolo 2, individuate presso ospedali dipendenti dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere di cui alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, cosi' come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 19, sara' utilizzato: a) il personale delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in servizio presso i centri trasfusionali gia'operanti ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592; b) il personale destinato alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 107 del 1990, e successive modificazioni, compreso il personale operante nelle strutture trasfusionali della Croce Rossa Italiana, di ruolo nonché quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato aventi titolo all'applicazione dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207; c) il personale che risulti disponibile per effetto dei processi di mobilita' attivati, ai sensi della vigente normativa, a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55. 2. L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale degli operatori di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 e successive modificazioni, in quanto compatibili, applicando le tabelle di equiparazione previste dalla vigente normativa nazionale. 3. L'attribuzione alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere dei beni da trasferire alle stesse ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 107 del 1990, e' effettuata in sede di attuazione della legge regionale n. 18 del 1994 cosi' come modificata dalla legge regionale n. 19 del 1994. Art. 6 (Norme finanziarie finali e transitorie) 1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse di parte corrente e in conto capitale del fondo sanitario regionale nonché con i finanziamenti assegnati alla Regione dallo Stato per l'attuazione della legge n. 107 del 1990, utilizzando le economie derivanti dalla riduzione dei servizi trasfusionali operanti a norma della legge 14 luglio 1967, n. 592 e dai provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera a norma della legge regionale n. 55 del 1993. 2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 6, lettera d), e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 100 milioni che viene iscritta al capitolo n. 41140 del bilancio per il 1995, il quale assume la seguente denominazione: "Finanziamento di progetti-obiettivo presentati dalle associazioni del sangue, per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale", mediante riduzioni del capitolo n. 16310 del bilancio stesso. Per gli anni successivi la spesa necessaria viene quantificata sui corrispondenti capitoli di spesa con legge di bilancio. 3. La Commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 52, continua ad operare fino all'insediamento dellacommissione di cui all'articolo 4. 4. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono adottati tenuto conto del DPR 7 aprile 1994 concernente approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996, nonché della normativa emanata a livello nazionale in materia di servizi trasfusionali. Art. 7 (Abrogazione di norme) 1. E' abrogata la legge regionale 22 aprile 1985, n. 52. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |