Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983.

Numero della legge: 21
Data: 30 marzo 1983
Numero BUR: 11
Data BUR: 23/04/1983

L.R. 30 Marzo 1983, n. 21
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983.

(Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1983, n. 11, S.O. n. 3)



Art. 1

Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 e' approvato in lire 5.484.701.854.000 in termini di competenza ed in L. 5.552.719.854.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1983, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>).


Art. 2

Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 e' approvato in lire 5.484.701.854.000 in termini di competenza ed in L. 5.552.719.854.000 in termini di cassa.
E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1983, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (tabella << B >>).
Il pagamento delle spese a carico di capitoli concernenti l' esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' dei capitoli afferenti partite di giro e' consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli di entrata, nell' ambito delle variazioni di bilancio che saranno all' uopo disposte in conformita' dell' articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1983.


Art. 3

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1983- 1985. A carico degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio pluriennale 1983- 1985 e' consentita l' adozione delle deliberazioni programmatiche di cui all' articolo 6 dello statuto regionale. Tali deliberazioni, a norma del terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, non costituiscono impegno contabile di spesa.
In attuazione dei contenuti delle deliberazioni programmatiche di cui al precedente comma, la Giunta
regionale e' autorizzata ad assumere gli impegni contabili a carico dei rispettivi esercizi di competenza, in ragione della parte del programma che viene attuata, ai sensi del secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Relativamente alle autorizzazioni di spese in annualita', l' impegno formale di spesa e' subordinato all' individuazione del beneficiario ed alla misura del finanziamento concesso, entro l' esercizio finanziario per il quale viene autorizzato il limite di impegno.
Le quote dei limiti di impegno non utilizzate nei sensi di cui al presente articolo, sono soggette alla disciplina prevista dal penultimo comma dell' articolo 33 della ripetuta legge regionale n. 15 del 1977.


Art. 4

E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.


Art. 5

E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.
Il limite di cui al quinto comma dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' elevato, per l' anno 1983, a L. 50.000.000.


Art. 6

E' approvato l' elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 7

E' approvato l' elenco n. 4 concernente i provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi globali iscritti ai capitoli n. 25802, n. 25822, n. 25831, n. 25832, n. 25841 e n. 25842.


Art. 8

E' approvato l' elenco n. 5 concernente il programma di mutui che la Regione intende attuare per il finanziamento di interventi finalizzati alla ripresa della produzione e dell' occupazione nel Lazio, per il triennio 1983- 1985.
In relazione a quanto disposto al precedente comma, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, entro l' anno 1983 e con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, uno o piu' mutui fino alla concorrenza di un netto ricavo di L. 282.510.000.000.
La durata minima del periodo di ammortamento e' stabilita in quindici anni ed il tasso di interesse comprensivo di oneri accessori non potra' superare il 17 per cento.


Art. 9

Ai sensi dell' articolo 11, secondo comma, dello statuto della Regione, la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale e' determinata in lire 12.850.000.000.
La spesa e' ripartita nei capitoli previsti dall' articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.


Art. 10

E' autorizzata la spesa per il rifinanziamento dei provvedimenti legislativi regionali indicati negli allegati << C >> e << D >> al bilancio pluriennale 1983- 1985, da iscrivere nel bilancio regionale annuale ai capitoli di spesa e per i relativi importi indicati negli allegati medesimi.


Art. 11

In attesa del completamento del processo organizzativo dei servizi delle unita' sanitarie locali, la Regione Lazio e' autorizzata, per l' anno 1983, a procedere - per conto delle unita' sanitarie locali ed a carico del capitolo n. 13001 - al pagamento degli oneri connessi all' assistenza medico - generica e pediatrica ed altri eventuali servizi per i quali, allo stato della vigente legislazione, non risulti possibile provvedere all' erogazione tramite le unita' sanitarie locali stesse.
L' autorizzazione di spesa della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, concernente la realizzazione dell' ospedale di Ostia e' elevata di L. 5.000.000.000.


Art. 12

Sono applicate alla gestione dei fondi iscritti nel bilancio regionale 1983, sia per la competenza e sia per i residui passivi, le disposizioni contenute nell' articolo 29 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, con l' integrazione prevista, dopo il terzo comma del predetto articolo, dall' articolo 5 della legge regionale di assestamento del bilancio regionale per l' anno 1982.
Sono, altresi', confermate per l' anno 1983 le disposizioni di cui all' articolo 28 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, nonche' agli articoli 32 e 33 della medesima legge regionale, ripetitive delle analoghe norme contenute nelle leggi di approvazione dei bilanci regionali degli anni precedenti (articoli 21 e 22 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 15, per il bilancio 1981; articoli 21 e 22 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, per il bilancio 1980; articoli 31 e 32 della legge regionale 10 luglio 1979, n. 53, per il bilancio 1979; articoli 21 e 22 della legge regionale 20 maggio 1978, n. 20, per il bilancio 1978).
Gli atti di approvazione delle convenzioni con gli istituti di credito relative alla disciplina degli interventi regionali intese ad agevolare l' accesso al credito previsti nel bilancio regionale sono soggetti al preventivo esame dell' assessorato regionale al bilancio.
Allo stesso adempimenti e' subordinata l' ordinazione della spesa a carico dei fondi iscritti nei competenti capitoli di spesa.


Art. 13

Per contribuire alle spese di funzionamento delle comunita' montane e' autorizzata, per l' anno 1983, la spesa di L. 200.000.000 che viene iscritta al capitolo n. 19301 del bilancio regionale.
Il finanziamento di cui al precedente comma si aggiunge al contributo annuale dello Stato che eventualmente sara' concesso per la medesima finalita'.
La ripartizione dei fondi e' effettuata con le modalita' di cui all' articolo 1 del regolamento regionale 4 maggio 1978, n. 1.
Le provvidenze di cui alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 32, concernente: << Concessione di un contributo straordinario alle comunita' montane XIII e XVI a seguito dello scioglimento del consorzio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni >> sono attribuite alle stesse comunita' montane XIII e XVI anche per far fronte agli oneri riguardanti il personale trasferito a seguito dello scioglimento del suddetto consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni.
Il contributo, concesso ai sensi del precedente comma, e' erogato alle comunita' contane interessate a presentazione di idonea documentazione e della deliberazione di ciascuna comunita' montana concernente la richiesta di contributo regionale per il pagamento delle spettanze del personale di cui allo stesso comma, riferite al periodo 1° gennaio 1983- 31 dicembre 1983.
Per le finalita' di cui alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 32, e' autorizzata, per il 1983, la spesa di L. 300.000.000 che viene iscritta sul capitolo n. 19302 del bilancio regionale.


Art. 14

Per consentire la realizzazione del programma di completamento degli interventi residui ex articolo 6 della legge n. 183 del 1976 e sulla base delle somme a tal fine assegnate dallo Stato alla Regione Lazio, sono attribuiti ai comuni di Alatri e di Formia contributi finanziari in conto capitale nella misura del 100 per cento rispettivamente per l' importo di L. 3.600.000.000 e lire 2.400.000.000.
L' onere complessivo di L. 6.000.000.000 di cui al precedente comma viene iscritto al capitolo n. 10231 del bilancio regionale 1983 che viene istituito con la seguente denominazione: << Contributi in capitale nella misura del 100 per cento a favore dei comuni di Alatri e di Formia per la realizzazione di reti fognanti ed impianti di depurazione >>.


Art. 15

L' 85 per cento della somma iscritta al capitolo n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' ripartita dalla Giunta regionale fra i comuni sulla base dei seguenti parametri:
a) il 45 per cento in proporzione diretta dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, ubicate nel territorio comunale;
b) il 20 per cento in proporzione al numero di sezioni di scuola materna statale e comunale dove viene effettuato il servizio di mensa;
c) il 10 per cento in proporzione alla superficie territoriale;
d) il 10 per cento in proporzione diretta al numero degli studenti che frequentano scuole secondarie superiori ubicate in comune diverso da quello di residenza;
e) il 10 per cento in base al numero dei mezzi adibiti al trasporto degli alunni, siano essi scuolabus di proprieta' comunale o mezzi noleggiati dal comune;
f) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto fra popolazione residente in centri, escluso il capoluogo, nuclei e case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune.
Il rimanente 15 per cento sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune e delle disponibilita' finanziarie degli stessi.


Art. 16

Sono approvati i bilanci di previsione per l' anno 1983 dell' istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio( IRSPEL) e dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio ( ERSAL) allegati al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno 1983.


Art. 17

I residui passivi relativi agli anni 1982 e precedenti per impegni assunti in base alle leggi regionali 28 aprile 1979, n. 36 e 30 aprile 1979, n. 37, sui capitoli di spesa n. 09001 e n. 09021 sono trasferiti al capitolo di spesa n. 09009 del bilancio 1983.


Art. 18

L' erogazione delle somme iscritte al capitolo n. 14001 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica viene disposta dalla Giunta regionale in due soluzioni sulla base dei seguenti criteri e modalita':
a) la prima erogazione sara' pari all' ammontare dei finanziamenti attribuiti ai comuni nell' anno 1982 in base punti 1) e 2) dell' articolo 17 della legge regionale di bilancio 24 maggio 1982, n. 20;
b) la seconda erogazione, ad esaurimento totale delle somme iscritte al medesimo capitolo n. 14001, sara' destinata alla copertura finanziaria del costo dei servizi residenziali degli enti disciolti, all' eventuale risanamento finanziario di eccezionali situazioni pregresse, al riequilibrio qualitativo e quantitativo dei servizi ivi compresa la trasformazione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali.
La seconda erogazione sara' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formulera' avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali. Con atti amministrativi, la Regione fornira' alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare.
Un' aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo n. 14100 del bilancio regionale, destinati agli interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, e' riservata a relative attivita' di studio e di ricerca esercitate attraverso gli uffici regionali ovvero, tramite deliberazioni della Giunta regionale, stipulando apposite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti.


Art. 19

La spesa per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili - nido in corso di realizzazione alla data del 1° gennaio 1983 o di quelli per i quali, essendo i relativi progetti approvati alla data del 1° gennaio 1982, si provveda all' appalto ed all' inizio dei lavori entro l' anno in corso, puo' essere ammessa a finanziamento nei limiti delle previsioni progettuali o per il maggiore importo derivante da oneri e/ o lavori suppletivi.
Il Presidente della Giunta regionale concede il contributo sulla base della deliberazione dell' ente appaltante, su richiesta del medesimo, previa esibizione di documentazione idonea a giustificare la maggiore spesa.


Art. 20

Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29, concernente: << Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunita' montane relativi alle risorse finanziarie gia' assegnate >> si applicano anche agli interventi previsti negli ambiti progettuali riferiti all' esercizio 1979, qualora i relativi progetti esecutivi non siano stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.