Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40,31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme diinquadramento del personale contemplato dalla legge regionale20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsiinterni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale29 maggio 1973, n. 20, nonche' di quello vincitore di concorsi pubblici.

Numero della legge: 33
Data: 21 dicembre 1981
Numero BUR: 1
Data BUR: 09/01/1982

L.R. 21 Dicembre 1981, n. 33
Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40,31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme diinquadramento del personale contemplato dalla legge regionale20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsiinterni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale29 maggio 1973, n. 20, nonche' di quello vincitore di concorsi pubblici.

(Pubblicato nel B.U. 09 gennaio 1982, n. 1)


Art. 1

All' art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40, ed all' art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, come modificati dalla legge regionale 19 gennaio 1980, n. 3, e' aggiunto il comma seguente:

<< Le domande di cui ai precedenti primo e secondo comma devono essere prodotte entro il 31 gennaio 1982 >>.


Art. 2

All' art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 5, e' aggiunto il comma seguente:

<< In ogni caso, la rideterminazione annuale delle misure delle indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse, non puo' essere superiore a quella operata dal Ministero del tesoro per le corrispondenti categorie di dipendenti statali >>.


Art. 3
(Norme particolari di inquadramento)

I vincitori di concorsi, gia' banditi ed in corso di espletamento, per l' accesso alle qualifiche di funzionario direttivo, collaboratore, assistente, ausiliario specializzato ed ausiliario qualificato vengono inseriti dalla data di decorrenza giuridica dei risultati del concorso rispettivamente nel sesto, quinto, quarto, terzo e secondo livello funzionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.
Il personale inquadrato o inquadrabile ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, viene inserito nei livelli con riferimento alla posizione giuridica conseguita presso l' amministrazione di provenienza all' atto dell' inquadramento e sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.
Qualora gli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora provveduto ad applicare agli interessati le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso gli enti medesimi al 29 dicembre 1978, l' inquadramento nei ruoli regionali e' procrastinato sino a quando gli enti non hanno aggiornato le posizioni di stato giuridico del personale. Resta ferma la data di decorrenza dell' inquadramento prevista dall' art. 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, ai fini della determinazione della posizione economica nei rispettivi livelli, si applicano le norme di cui agli artt. 48 e 49 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 concernente: << Norme per il recepimento dell' accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario >>, avendo come riferimento, ove esistente, la situazione individuale alla data immediatamente antecedente a quella di decorrenza dell' inserimento nei livelli secondo le norme del presente articolo. Viene comunque assicurata l' acquisizione del trattamento iniziale del livello.
Al personale contemplato dall' art. 3 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, nonche' al personale assunto mediante concorso pubblico e' attribuito il trattamento economico iniziale del livello.


Tabella di corrispondenza fra i livelli regionali e le posizioni giuridiche conseguite presso le amministrazioni di provenienza.


ATTO ALLEGATO

Regioni: I livello, enti locali: I livello, stato: I livello, enti ospedalieri: I livello; //
regioni: II livello, enti locali: II livello, stato: II livello - funzione ausiliaria ordinaria, enti ospedalieri: II livello; //
regioni: III livello, enti locali: III livello, stato: II livello - funzione operaia o III livello, enti ospedalieri: II livello (disinfettore capo, disinfettore, operaio qualificato); //
regioni: IV livello, enti locali: Iv livello, stato: Iv o V livello, enti ospedalieri: III
o IV livello; //
regioni: V livello, enti locali: V o VI livello, stato: VI livello, enti ospedalieri: V o VI livello; //
regioni: VI livello, enti locali: VII o VIII livello, stato: VII livello, parastato: assistente con anzianita' di almeno 18 anni o collaboratore, enti ospedalieri: VII livello; //
regioni: VII livello, enti locali: IX livello, stato: VIII livello, parastato: collaboratore con anzianita' di almeno 5 anni o collaboratore tecnico, enti ospedalieri: VIII livello o assistente medico, assistente tecnico, ispettore sanitario, farmacista collaboratore, psicologo non medico, coordinatore amministrativo e tecnico (biologo, fisico - chimico, ecc.); //
regioni: VIII livello, enti locali: X livello, stato: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale, parastato: collaboratore coordinatore con anzianita' di almeno 10 anni, enti ospedalieri: aiuto medico, vice direttore sanitario, primario, direttore sanitario, direttore di farmacia, coadiutore tecnico laureato, direttore tecnico laureato, IX e X livello (I e II livello dirigenziale), direttore amministrativo; //
enti locali: XI livello, stato: dirigente generale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.