Norme per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali.

Numero della legge: 70
Data: 16 novembre 1978
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1978

L.R. 16 Novembre 1978, n. 70
Norme per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali.







Art. 1
(Maggiori oneri ammissibili a finanziamento )

Le risorse finanziarie regionali destinate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e dei loro consorzi, possono essere utilizzate, nei limiti e con le modalita' di cui al successivo articolo 2, anche per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di opere comprese nei precedenti programmi regionali di intervento. Tali maggiori oneri dovranno riguardare:
a) la revisione dei prezzi contrattuali, ovvero l' integrazione della quota parte del finanziamento globale, destinato alla esecuzione dei lavori, utilizzata per la corresponsione, in corso d' opera, dei componenti revisionali;
b) le indennita' di espropriazione;
c) gli oneri fiscali;
d) la risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale;
e) le spese generali tecniche;
f) le variazioni degli importi delle opere connesse o conseguenti a perizie di variante e suppletive indispensabili per la realizzazione delle opere programmate, sulla base di documentata relazione tecnica.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle opere di interesse delle province, dei comuni e dei loro consorzi trasferite alla competenza regionale ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.


Art. 2
(Finanziamento di maggiori oneri )

La quota dell' intervento da destinare alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo 1 viene fissata dal Consiglio regionale nel contesto del provvedimento di ripartizione territoriale degli interventi finanziari da assumere in base al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12.
Tale quota non puo' essere fissata in misura superiore al venticinque per cento dell' ammontare annuo degli interventi finanziari programmati.
Entro tale quota, le amministrazioni provinciali possono formulare le rispettive proposte di utilizzazione unitamente agli altri adempimenti programmatici previsti dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12. Le somme non impiegate per le finalita' del precedente articolo 1 verranno portate in aumento ai rispettivi stanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede i contributi o concorsi regionali previsti nei programmi per i maggiori oneri, sulla base di richieste documentate all' uopo avanzate dagli enti interessati, nella misura che il Consiglio regionale determina in relazione ai criteri contenuti nella vigente legislazione regionale.


Art. 3
(Misura del contributo o concorso regionale )

L' articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 1977 n. 12 e' cosi' sostituito:
<< Il Consiglio regionale, in sede di approvazione dei programmi di intervento nel settore delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, determina l' entita' del contributo o concorso regionale che puo' essere concesso fino alla misura del cento per cento della spesa occorrente, ovvero fino a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.
Il contributo in annualita' e' concesso per la durata corrispondente a quella necessaria per l' ammortamento del mutuo che verra' all' uopo contratto dall' ente interessato e, comunque, per un periodo non superiore ai trentacinque anni. In ogni caso la misura del contributo in annualita' non puo' essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti >>.


Art. 4
(Finanziamenti per le opere da realizzare a cura degli enti locali con territorio prevalentemente montano )

Per le opere gia' incluse nei programmi regionali per le quali non sia stato emesso il provvedimento formale di concessione del contributo o concorso, la Giunta regionale e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' dei rispettivi capitoli di bilancio, a concedere il contributo fino alla misura massima di cui all' articolo 3 della presente legge, ove trattasi di comuni o loro consorzi il cui territorio sia classificato almeno in prevalenza montano e prescindendo dal requisito del bilancio deficitario.


Art. 5

(Devoluzione dei finanziamenti)

Per far fronte ai maggiori oneri di cui all' articolo 1, relativi ad opere pubbliche di interesse degli enti locali, gia' comprese in precedenti programmi di interventi finanziari della Regione o trasferite alla competenza regionale ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 ottobre 1975 n. 492, la Giunta regionale puo' autorizzare la devoluzione totale o parziale di finanziamenti regionali gia' disposti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di altre opere pubbliche.
La devoluzione verra' accordata sulla base di documentata richiesta dell' ente interessato, a condizione che il corrispondente contributo o concorso regionale non debba essere imputato su diverso capitolo di spesa.
Le richieste dovranno pervenire all' assessorato regionale lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6
(Impegni di spesa)

concernenti il finanziamento di opere pubbliche La decadenza degli impegni disciplinata dall' articolo 16 della legge regionale 20 maggio 1978, n. 20, non si applica nei confronti degli impegni assunti a carico del bilancio regionale concernenti contributi, concorsi o finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 novembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.