Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente l'istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani, e alla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64.

Numero della legge: 63
Data: 24 maggio 1990
Numero BUR: 16
Data BUR: 09/06/1990

L.R. 24 Maggio 1990, n. 63
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente l'istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani, e alla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64.

(Pubblicata sul B.U. 09 giugno 1990, n. 16)


Art. 1

1. Gli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, sono sostituiti dai seguenti: «Per la gestione del parco il consorzio istituisce l'ufficio tecnico costituito dal direttore, che coordina le funzioni relative alla gestione tecnica, dal segretario, responsabile delle funzioni amministrative, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista e da 20 operatori tecnici (guardiaparco) da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i competenti uffici regionali. Sono compiti di tale ufficio:
a) l'esecuzione di studi e ricerche, nonche' la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonche' l'attuazione di quanto previsto negli strumenti citati;
b) la stesura della relazione annuale e pluriennale, da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato regionale competente in materia di parchi e per i successivi adempimenti;
c) le proposte per le attivita' turistiche, didattiche, scientifiche, culturali e promozionali del parco;
d) la vigilanza.
L'ente gestore e' altresi' autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco».


Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
«Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula, contestualmente al piano d'assetto di cui al successivo articolo 7, una proposta di perimetrazione definitiva da approvarsi con legge regionale».


Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, come modificato dalla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
«A causa della particolare complessita' delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attivita' umane esistenti nel parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione e' tenuto ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere fra l'altro, oltre alla proposta di perimetrazione definitiva, le previsioni e gli eventuali progetti per:
a) l'assetto forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione selvi-colturale;
b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;
c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attivita' agricole, zootecniche ed artigianali;
d) la nazionalizzazione delle attivita' turistiche e lo sviluppo del turismo sociale».


Art. 4

1. La lettera c), ultimo comma, dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituita dalla seguente:
«e) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi. Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:
1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, ad enti ed organismi che, nello svolgimento dei compiti di istituto effettuino servizi di pubblica utilita';
2) natanti a motore a ciclo otto o a ciclo diesel non superiore a cinque cavalli vapore, di proprieta' di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A" che esercitino l'attivita' di pescatore in modo professionale ed a titolo principale, e in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore del parco».

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.