L.R. 05 Aprile 1985, n. 32 |
Provvedimenti a favore dei profughi coltivatori diretti.
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(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1985, n. 11) Art. 1 (Natura dell' intervento e soggetti beneficiari ) Ai sensi dell' articolo 1 e dell' articolo 25, quarto comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ai profughi coltivatori diretti singoli od associati possono essere concessi i mutui ventennali previsti dall' articolo 2 del decreto legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da mutui a tasso pieno e da prestiti a breve o medio termine, contratti per sopperire alle spese di acquisto di fondi rustici e/ o per sopperire alle spese di trasformazione dei fondi medesimi. A norma del quinto comma del citato articolo 25 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, i mutui ventennali di cui al richiamato articolo 2 del decreto - legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, sono altresi' concessi ai profughi coltivatori diretti singoli ed associati le cui aziende abbiano riportato gravi danni alle strutture od alle produzioni a causa del verificarsi di piu' di un evento calamitoso nel quinquennio antecedente l' entrata in vigore della suddetta legge n. 763 del 1981 per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti sia a tasso pieno che agevolato, al netto di eventuali concorsi o contributi statali e regionali spettanti sui prestiti, sui mutui e sulle rate medesime. Il tasso da porre a carico dei beneficiari dei mutui di cui ai precedenti commi e' quello determinato dalla normativa statale emanata in materia. Art. 2 (Procedure) Le domande di mutuo, intese ad ottenere la concessione di mutui di cui al precedente articolo 1, devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell' agricoltura, foreste, caccia e pesca competenti per territorio, corredate della necessaria documentazione. I settori di cui al precedente comma, acquisite le domande con relativa documentazione, procedono ad un preliminare esame delle domande medesime ed al loro successivo invio al competente assessorato regionale all' agricoltura, corredandole di un parere tecnico - economico - amministrativo. L' assessorato regionale all' agricoltura provvede agli ulteriori adempimenti connessi all' inoltro delle domande d' intervento all' esame della Giunta regionale, che ne delibera l' accoglimento, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Art. 3 (Divieto di cumulo di benefici, abrogazione di norme precedenti) I benefici previsti dalla presente legge non possono essere concessi a coloro che hanno gia' beneficiato per lo stesso titolo delle disposizioni di cui all' articolo 2, quinto e sesto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 7. I commi quarto e quinto del citato articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 7, sono soppressi. Art. 4 (Norma finanziaria) All' onere per l' applicazione della presente legge si fara' fronte, a norma dell' articolo 25 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, con somme del fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che saranno assegnate alla Regione in corrispondenza del fabbisogno finanziario a titolo di concorso negli interessi sui mutui concedibili ai termini dell' articolo 2 del decreto - legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828. Nelle more dell' assegnazione viene anticipata la somma di L. 1.000 milioni da iscriversi nel capitolo di spesa di nuova istituzione n. 01942 del bilancio regionale per il corrente anno finanziario 1985, con la seguente denominazione: << Concorso negli interessi sui mutui ventennali a favore dei profughi coltivatori diretti di cui all' articolo 25 della legge n. 763 del 1981 >>. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 01103 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |