Assistenza negli istituti psichiatrici privati.

Numero della legge: 7
Data: 3 febbraio 1982
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1982

L.R. 03 Febbraio 1982, n. 7
Assistenza negli istituti psichiatrici privati.

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1982, n. 5)


Art. 1

In assenza del piano socio - sanitario regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva un progetto per i servizi di salute mentale al fine di adeguarli alle finalita' previste dalla vigente legislazione ed in particolare alle norme contenute negli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
All' interno del progetto il Consiglio regionale provvede alla riorganizzazione delle attivita' - strutture e personale - degli istituti privati di cui alla presente legge in modo analogo a quanto previsto per gli ospedali psichiatrici pubblici dalla legge n. 833 del 1978. Fino e non oltre all' approvazione del progetto di cui ai precedenti commi gli istituti psichiatrici privati:
1) ospedale psichiatrico << Santa Maria Immacolata >> della Casa divina provvidenza sito in Guidonia ( USL RM 25);
2) San Giovanni di Dio, sito in Genzano( USL RM 34);
3) Villa degli Ulivi sito in S. Elia Fiumerapido ( USL FR 10);
4) Istituto Santa Maria, sito in Castrocielo( USL FR / 9);
5) S. Francesco di Alatri, sito in Alatri( USL FR / 2);
6) Istituto S. Pio X, sito in Viterbo( USL VT / 3), continuano ad assicurare l' assistenza ai ricoverati presenti alla data del 31 dicembre 1981 alle condizioni in atto, quali risultano dai rapporti giuridici intercorrenti tra gli istituti stessi e le unita' sanitarie locali competenti per territorio e dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1980, n. 7107.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e' autorizzata a provvedere alla rideterminazione delle rette da corrispondere agli istituti stessi per le giornate di degenza dell' anno 1982.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.