Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale epolitico dell'antifascismo e della resistenza.

Numero della legge: 34
Data: 6 agosto 1991
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1991

L.R. 06 Agosto 1991, n. 34
Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale epolitico dell'antifascismo e della resistenza.



Art. 1

1. La Regione Lazio promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che costituisce valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e dello Stato regionale al quale la popolazione laziale ha dato un significativo contributo. A tal fine la Regione Lazio eroghera' contributi, per una somma totale, per l'anno 1991, non superiore a lire 150 milioni.

2. La Regione Lazio riconosce il ruolo fondamentale che svolgono, a livello regionale, le assicurazioni della resistenza e dell'antifascismo e contribuisce, altresi', alle spese generali del loro funzionamento mediante un contributo totale annuo di lire 150 milioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale alla cultura, provvede annualmente, con proprio decreto, alla destinazione delle somme, di cui al precedente secondo comma, alle diverse associazioni.


Art. 2

1. Tra le attivita' volte al perseguimento delle finalita' della presente legge rivestono carattere prioritario:
1) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
2) le iniziative volte a diffondere la conoscenza storica dell'antifascismo e della resistenza e il tributo di sangue e di sofferenza pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali.


Art. 3

1. Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nel Lazio.

2. Possono essere, inoltre, concessi contributi anche ad altre associazioni ed enti riconosciuti, operanti nel Lazio impegnati ad attuare le iniziative di cui ai precedenti articoli.


Art. 4

1. Gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo 3 trasmettono alla Regione, assessorato regionale alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta e sui programmi di attivita' dell'anno successivo.

2. Qualora, in base ai programmi di attivita' presentate, emergono esigenze immediate di finanziamento per iniziative di rilevante impegno, potranno essere corrisposti acconti non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo sara' erogato, agli enti e alle associazioni di cui al precedente articolo 3, in un'unica soluzione sulla base dell'attivita' svolta nel corso dell'anno.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e sono erogati sulla base della documentazione di spesa.


Art. 5

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata, dall'anno 1991, la spesa di lire 150 milioni annui.

2. Le somme occorrenti, per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente primo comma, sono iscritte per l'anno 1991 a carico del capitolo n. 16102, che, con la presente legge, si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione: «Contributi agli enti ed associazioni, operanti nel Lazio, che valorizzano e diffondono il patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza» e con la dotazione di competenza di lire 150 milioni.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di lire 150 milioni del capitolo n. 29841, lettera d), elenco n. 4, del bilancio 1991.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.