L.R. 18 Gennaio 1982, n. 1 |
Assestamento del bilancio di previsione della RegioneLazio per l' anno finanziario 1981.
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(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1982, n. 3, S.O. n. 1) Art. 1 Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>. Art. 2 Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >>. Art. 3 In esecuzione della disposizione di cui all' articolo 13 della legge 30 aprile 1980, n. 149, il capitolo n. 07852 e' soppresso. Gli impegni programmatici aventi riferimento al predetto capitolo n. 07852 saranno assunti formalmente, con le modalita' previste dall' articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, a carico del capitolo n. 07201. Art. 4 L' articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 21, e' cosi' modificato: << Per provvedere alla erogazione delle indennita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 727 milioni per l' anno 1981. Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento di L. 15.500 milioni del capitolo n. 09997 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio 1981 ed iscrizione al capitolo n. 09361 nello stesso bilancio in termini di competenza >>. Art. 5 I capitoli di spesa n. 01389, n. 06922, n. 06924, n. 07001, n. 21302, n. 21303 e n. 21304 sono inseriti nell' elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1981. I capitoli di spesa n. 01386, n. 07304, n. 07701 e n. 07703 sono eliminati dall' elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1981. Il capitolo di spesa n. 27203 e' inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1981. Art. 6 A modifica di quanto previsto dal secondo e quarto comma dell' articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, l' Ufficio di Presidenza puo' disporre, per le posizioni di lavoro connesse all' attivita' consiliare, che un numero di dipendenti in servizio presso le strutture amministrative del Consiglio non superiore allo 0,70 per cento dell' organico regionale, sia tenuto ad effettuare mensilmente prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente i limiti rapportati a mese di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2. Il numero dei dipendenti delle altre strutture regionali nei cui confronti sono applicabili le disposizioni del citato articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, non puo' superare l' 1,30 per cento dell' organico regionale. Art. 7 La Regione e' autorizzata, per l' anno 1981, ad erogare alle aziende di trasporto pubblico la somma di L. 500 milioni per il finanziamento delle opere occorrenti per consentire l' accessibilita' ai mezzi di trasporto alle persone handicappate. La predetta somma viene iscritta in termini di competenza al capitolo n. 08200 che viene istituito nel bilancio regionale 1981 con la seguente denominazione: << Contributi alle aziende di trasporto pubblico per le spese occorrenti per consentire l' accessibilita' ai mezzi di trasporto agli handicappati >>. Art. 8 E' approvato per il capitolo n. 11101 di cui allo stato di previsione della spesa lo stanziamento iscritto nel medesimo stato di previsione, ad integrazione delle autorizzazioni di spesa a suo tempo disposte dalle leggi regionali 3 novembre 1976, n. 55, e 6 aprile 1978, n. 13. Art. 9 Il contributo di cui all' articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 4, iscritto al capitolo n. 06203 e' elevato di L. 2.800 milioni in termini di competenza e di cassa. L' erogazione del contributo di cui al precedente comma sara' disposta dalla Giunta regionale previa presentazione da parte dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Roma di un piano di intervento finanziario con indicazione delle priorita' da conseguire. Art. 10 La Regione Lazio, al fine di definire idonee metodologie e normative specifiche relative alla esecuzione di opere necessarie all' eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, e' autorizzata ad attuare interventi di natura sperimentale in edifici pubblici e aperti al pubblico nonche' negli spazi esterni di loro pertinenza e promuove e finanzia studi di ricerca e di sperimentazione da affidare ad istituti universitari. Gli interventi di natura sperimentale di cui al primo comma diretti all' eliminazione delle barriere architettoniche, vengono realizzati da province, comuni e loro consorzi in edifici di loro proprieta' mediante concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa occorrente. Il Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce la ripartizione territoriale delle somme stanziate in bilancio per le finalita' di cui al primo comma nonche' l' aliquota dei finanziamenti da destinare agli studi di ricerca e sperimentazione. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione - in deroga a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, dato il carattere sperimentale degli interventi - la ripartizione delle disponibilita' finanziarie tra gli enti interessati ed assume corrispondenti provvedimenti di impegno di spesa, nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio regionale. Limitatamente all' esercizio finanziario 1981, le disponibilita' di cui al successivo comma sono attribuite nell' ambito territoriale della provincia di Roma agli enti di cui al secondo comma, in considerazione dell' alta percentuale di cittadini anziani ed handicappati motori in tale provincia esistenti, mentre l' aliquota che puo' essere destinata al finanziamento degli studi di ricerca e sperimentazione, viene stabilita in un massimo del 10 per cento dello stanziamento a disposizione; i conseguenti provvedimenti sono autorizzati dalla Giunta regionale secondo le modalita' di cui al precedente comma. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' previsto un programma triennale di spesa per complessive L. 2.400 milioni ripartiti negli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983, con una spesa di L. 800 milioni per anno in termini di competenza e di cassa da iscriversi al capitolo n. 16502 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: << Concessione di contributi in capitale fino al 100 per cento della spesa occorrente per l' eliminazione delle barriere architettoniche in attrezzature o edifici esistenti, pubblici e aperti al pubblico, nonche' negli spazi esterni di loro pertinenza, di proprieta' di province, comuni e loro consorzi e per studi di ricerca e di sperimentazione da affidare ad istituti universitari >>. Alla spesa stessa si fara' fronte mediante riduzione di L. 800 milioni dello stanziamento di competenza del capitolo n. 16997 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1981. Art. 11 L' autorizzazione ad accedere a mezzi di finanza straordinaria di cui all' articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 15, si intende limitata per l' anno 1981 e finalizzata al finanziamento delle spese di investimento incluse nei settori 6°, 9° e 16° del bilancio regionale, per un ammontare complessivo di L. 60.000 milioni. In attuazione del programma previsto dal comma precedente, la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre, per l' anno finanziario 1981 e con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, uno o piu' mutui fino alla concorrenza di un netto ricavo di L. 60.000 milioni. La durata minima del periodo di ammortamento e' stabilita in venti anni ed il tasso di interesse e degli oneri accessori non potra' superare il 16 per cento. Art. 12 Il contributo annuo previsto dall' articolo 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successivamente modificato, per la spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio per la bonificazione pontina, e' stabilito, per l' anno 1981, in L. 2.500 milioni. Art. 13 Il bilancio pluriennale e gli altri allegati al bilancio di previsione dell' anno finanziario 1981 si intendono aggiornati in conformita' delle variazioni e disposizioni recate dalla presente legge. Art. 14 Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua entrata in vigore. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |