L.R. 12 Dicembre 1987, n. 60 |
Deroghe temporali per l' adeguamento degli scarichi provenienti da fognature pubbliche alle prescrizioni delle leggi vigenti.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1987, n. 36) Art. 1 1. La Regione puo' accordare deroghe temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi per l' adeguamento delle caratteristiche delle acque di scarico, provenienti da pubblici impianti di fognatura e di depurazione, ai limiti previsti dalle leggi regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni singoli od associati ed alle comunita' montane che ne facciano specifica richiesta. 2. La deroga temporale di cui al precedente comma e' accordata per l' adeguamento delle caratteristiche dei singoli scarichi esistenti od in corso di attivazione, o conseguenti a reti fognanti in corso di costruzione allo atto della data di entrata in vigore della presente legge, denunciati nella richiesta e nella documentazione presentata dagli enti medesimi. 3. Le deroghe di cui al precedente primo comma non possono comunque essere accordate nei casi in cui il mancato adeguamento delle caratteristiche degli scarichi sia imputabile all' inerzia degli enti gestori nell' utilizzazione degli stanziamenti pubblici destinati per impianti di fognatura e di depurazione. Art. 2 1. La richiesta di cui al precedente articolo e' indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed e' presentata ai settori opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata territorialmente competenti, corredata dalla documentazione, indicata in apposita deliberazione del Consiglio regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nella domanda sono riassunti: a) gli scarichi pubblici, per i quali si intende usufruire della deroga temporale; b) le opere occorrenti per l' adeguamento delle caratteristiche degli scarichi medesimi; c) i flussi finanziari dei quali l' ente intende avvalersi per realizzare l' adeguamento suddetto, ivi inclusi quelli previsti a carico dell' ente medesimo; d) i tempi necessari per attuare le varie fasi di intervento; e) gli stanziamenti pubblici specificamente destinati alla realizzazione di impianti di fognatura e di depurazione e la loro utilizzazione da parte dell' ente richiedente. 3. Le richieste prive della documentazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero corredate da documentazione incompleta, sono restituite dai settori decentrati all' ente interessato e si intendono non presentate. Art. 3 1. I settori opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata verificano la completezza e la rispondenza della documentazione pervenuta a corredo della richiesta di cui ai precedenti articoli e la inoltrano entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione suindicata all' assessore regionale ai lavori pubblici per il preventivo esame della commissione idrogeologica regionale. 2. La commissione idrogeologica regionale esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste e della documentazione di cui al precedente comma. 3. La Giunta regionale, visto il parere della commissione idrogeologica medesima, puo' accordare la deroga temporale richiesta, nei successivi novanta giorni, fissandone un termine perentorio di scadenza, comunque non superiore a ventiquattro mesi. 4. Gli enti beneficiari della deroga temporale, con propria relazione da inviare trimestralmente, informano l' assessore regionale ai lavori pubblici delle iniziative attuate e documentano l' avanzamento dei lavori. 5. L' omissione nei tempi previsti della presentazione della relazione di cui al precedente quarto comma, comporta automaticamente la revoca della deroga accordata. Art. 4 1. Contestualmente alla richiesta ed alla documentazione di cui ai precedenti articoli, i comuni, singoli od associati, e le comunita' montane possono trasmettere all' assessorato regionale ai lavori pubblici progetti esecutivi relativi al completamento del sistema di impianti pubblici di fognatura e di depurazione proponendone l' inclusione nei programmi regionali di finanziamento. Art. 5 1. Previo coordinamento e verifica di coerenza della documentazione pervenuta ai sensi dei precedenti articoli, la Regione esamina la possibilita', ad eventuale integrazione delle risorse finanziarie del comune, di inserire nei programmi di risanamento da finanziare con risorse regionali, nazionali e della Comunita' Economica Europea, i progetti presentati dagli enti locali. 2. Dalla data di somministrazione del contributo, i comuni interessati dovranno far pervenire annualmente all' assessorato regionale ai lavori pubblici apposita relazione sullo stato di avanzamento dell' intervento. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |