L.R. 12 Settembre 1994, n. 44 |
Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente: "Istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale".
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(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8). Art. 1 (Oggetto) 1. Nelle more del riordino normativo organico della materia forestale e dell'esercizio delle relative funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge disciplina l'accantonamento ed il reimpiego delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'articolo 131 del regio decreto- legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dagli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti, escluse le societa' anonime, e da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi. 2. La misura della somma da prelevarsi non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 25 per cento del ricavato dal taglio; la misura e' determinata dall'ente proprietario tenendo conto dell'entita' dei tagli eseguiti e della somma incassata, dell'estensione e dello stato colturale del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'ente e delle opere di miglioramento da realizzare. Art. 2 (Opere di miglioramento) 1. Le opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'ente da realizzare con le somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, comprendono: a) opera di difesa, salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni boschivi e pascolivi; b) infrastrutture al servizio dei terreni di cui alla lettera a); c) interventi di imboschimento e/o rimboschimento di superfici nude; d) opere di miglioramento dei soprassuoli boschivi di conservazione e difesa del suolo; e) opere di miglioramento e potenziamento di strutture di lavorazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli. 2. E' considerata opera di miglioramento anche la redazione del piano di gestione tecnico-economica del bene silvo-pastorale di cui all'articolo 130 regio decreto-legge n. 3267 del 1923. Art. 3 (Deposito delle somme) 1. Gli importi delle somme da impiegare per le opere di cui all'articolo 2 vengono iscritti nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato, e depositati presso la tesoreria dell'ente medesimo. 2. Gli interessi attivi eventualmente maturati saranno iscritti ad incremento dello stanziamento dello stesso capitolo per essere destinati al medesimo scopo. Art. 4 (Presentazione dei progetti) 1. Il progetto delle opere e degli interventi di miglioramento da realizzare mediante l'utilizzazione delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1 deve essere presentato con le modalita' di cui all'articolo 5, entro l'anno solare nel quale e' stato eseguito il taglio autorizzato. 2. Qualora, in conformita' con l'autorizzazione ricevuta, il taglio venga effettuato in piu' stagioni e gli incassi siano rateizzati, il progetto di cui al comma 1 puo' essere presentato entro l'anno solare in cui e' avvenuto il completamento del taglio stesso, fermo restando l'obbligo di accantonamento degli importi degli incassi di volta in volta realizzati nei rispettivi anni solari e degli eventuali interessi maturati. Art. 5 (Procedure) 1. Il progetto di cui all'articolo 4, corredato dalla deliberazione dell'ente proprietario, e' presentato al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, competente per territorio, che, effettuati gli eventuali accertamenti occorrenti, rimette, entro trenta giorni dal ricevimento, il progetto stesso e la relazione istruttoria alla terza sezione «Agricoltura, bonifica, foreste, caccia e pesca e relative infrastrutture» del comitato tecnico consultivo regionale, istituita con legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, cosi' come modificata dall'articolo 6 della presente legge. 2. La terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale di cui al comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto e della relazione istruttoria, assume formale determinazione sulla validita' tecnica degli interventi progettati e sulla congruita' della spesa prevista, formulando eventuali osservazioni e prescrizioni per modalita', condizioni e tempi di realizzazione delle opere e dei lavori. 3. La determinazione di cui al comma 2 viene comunicata all'ente interessato, entro quindici giorni dall'adozione, a cura del segretario della terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale. 4. In conformita' con la determinazione del comitato tecnico consultivo regionale, l'ente proprietario procede all'impiego della somma occorrente ed all'esecuzione delle opere e degli interventi o, se del caso, all'adeguamento del progetto. 5. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate e dei lavori eseguiti viene effettuato dalla Regione in base alla normativa vigente. La spesa contabilizzata nel certificato di collaudo costituisce l'importo legittimamente svincolato. 6. Qualora il progetto delle opere e degli interventi preveda per la sua realizzazione l'erogazione di contributi regionali, statali e comunitari, per l'approvazione, l'esecuzione ed il collaudo del progetto stesso, si applicano le relative norme vigenti. 7. Qualora la determinazione del comitato tecnico consultivo regionale non intervenga entro il termine stabilito al comma 2, provvede direttamente l'assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici acquisendo gli eventuali pareri. Art. 6 (Modifica ed integrazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993) 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993, e' inserita la seguente: "i-bis) il soprintendente archeologico del Ministero per i beni culturali e ambientali del Lazio o un funzionario da lui delegato." 2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993, e' sostituita dalla seguente: "l) sette funzionari regionali, scelti tra i dirigenti dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati: 1) urbanistica, assetto del territorio e tutela ambientale; 2) industria, artigianato e commercio; 3) bilancio e programmazione; 4) sanita'; 5) lavori pubblici; 6) turismo; 7) ambiente." Art. 7 (Norma transitoria) 1. Le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accreditare le somme depositate a favore degli enti titolari ed a trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici, l'elenco nominativo degli accrediti eseguiti. 2. Le somme accreditate vengono iscritte nel bilancio dell'ente titolare e sono utilizzabili previa presentazione di apposito progetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da approvarsi, eseguirsi e collaudarsi in conformita' con le norme di cui all'articolo 5. 3. Le somme di cui al presente articolo possono essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per finalita' diverse purché a ristoro di spese gia' sostenute nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere di miglioramento tra quelle previste all'articolo 2, per le quali l'ente proprietario non abbia fruito di altri finanziamenti regionali, nazionali o comunitari. Per lo svincolo delle somme relative alle predette spese l'ente proprietario deve presentare motivata e documentata richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per il tramite del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che, previ gli opportuni controlli, da' attestazione delle opere eseguite e della spesa corrispondente. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |