Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio diprevisione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n.17)

Numero della legge: 21
Data: 18 giugno 1991
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1991

L.R. 18 Giugno 1991, n. 21
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio diprevisione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n.17)

S.O. n. 0002


Art. 1

1. Limitatamente all'anno 1991 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2

1. Limitatamente all'anno 1991 e' autorizzato il finanziamento nel bilan- cio della Regione, degli interventi di cui ai capitoli di spesa elencati al quadro "B" concernenti materie trasferite dallo Stato, per le quali la amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi prov- vedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


Art. 3

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'articolo 1-quater della legge 26 aprile 1983, n.131, di conversione del decreto - legge 28 febbraio 1983, n.55, recante norme per la finanza locale, il quadro "C" allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autoriz- zazioni di spesa afferenti l'attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1991 -1993.


Art. 4

1. Gli interventi della Regione Lazio nel territorio del comune di Roma aventi attinenza alla realizzazione del sistema direzionale orientale, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico alla tutela dell'ambiente del territorio alla dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana, alla qualifica- zione dell'Universita' e dei centri di ricerca, alla costituzione di un polo europeo dell'indistruia, dello spettacolo, alla realizzazione del sistema con- gressuale, fieristico ed espositivo, alla sistemazione delle istituzioni inter- nazionali di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Roma capitale), ivi comprese le determinazioni relative al trasferimento delle sedi istituzionali della Regione Lazio nell'ambito delle aree "SDO", sono defi- niti con deliberazioni programmatiche consiliari, nel rispetto dello Statuto regionale, attuati con deliberazione della Giunta regionale, previo pare della commissione speciale per Roma capitale e della commissione bilancio e programmazione.



Art. 5

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'acquisizione di beni e servizi, e' riservata, fino al- la concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a cooperative integrate con portatori di "handicap" di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.



Art. 6

1. La Regione concorre all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante l'attribuzione alle province del Lazio di appositi contributi finanziari a carico del proprio bilancio, da ripartire in parti uguali per ciascuna amministrazione provin- ciale, per l'avvio della realizzazione di interventi provinciali di riequilibrio del territorio e di tutela e di salvaguardia delle aree interne, per lo sviluppo economico e sociale integrato di aree vaste anche interprovinciali.

2. Per l'individuazione di tali interventi le amministrazioni provinciali dovranno formulare programmi pluriennali di carattere generale e settoriale ed elaborare i progetti degli interventi ritenuti prioritari. Per l'espletamento di tali attivita' le province dovranno accogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, dalle comunita' montane e dalle universita' agrarie mediante apposite conferenze di servizio; inoltre dovranno confrontarsi con le forze sociali ed imprenditoriali.
Nel- l'individuazione degli interventi si dovra' tener conto dei completamenti delle ope- re finanziarie ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.

3. I settori d'intervento per i quali le province dovranno formulare i programmi pluriennali di carattere generale e settoriale ed elaborare i progetti sono quelli indicati nei punti a) b) c) d) e) dell'articolo 14 della legge 142 del 1990. I pro- getti finanziabili dovranno essere relativi ad opere con i seguenti requisiti:
a) opere pubbliche destinate pienamente ad uso pubblico;
b) opere di rilevanza sovracomunale
c) opere compiute con esclusione di lotti anche funzionali;
d) soggetti proponenti che siano anche soggetto realizzatore e soggetto gestore;
e) opere non gia' dotate di copertura finanziaria, anche parziale, su altre fonti;
f) opere non costituenti aggregazioni di interventi distinti come localizzazione e tipologia di interventi;
g) opere non appaltate e non date in concessione;
h) opere finalizzate all'aumento dell'occupazione nelle aree interne.

4. L'attivita' di programmazione di cui al precedente secondo comma dovra' essere conclusa dalle province entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente legge. La Regione concorre al finanziamento degli oneri connessi a tale attivita' me- diante concessione di contributi, la cui erogazione avverra' per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di richiesta delle province e, per il 60 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al succes- sivo quinto comma. In caso di mancato rispetto del suddetto termine di sessanta giorni, la Giunta regionale ha facolta' di revocare finanziamenti.

5. I programmi di cui al precedente secondo comma previo parere della commissione consiliare permanente al bilancio e programmazione, che si esprime entro quindici giorni dall'assegnazione, saranno approvati dalla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

6. Entro cinque mesi dalla comunicazione alle province dell'avvenuta esecutivita' della deliberazione di approvazione della Giunta regionale, le amministrazioni proponenti dovranno procedere alla consegna totale dei lavori entro sei mesi. In caso di mancata consegna degli stessi entro i termini suddetti la Giunta regionale ha facolta' di disporre la revoca dei finanziamenti.

7. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, pertanto ogni maggiore onere connesso alla realizzazione dell'opera sara' a totale carico delle province, che provvederanno alla copertura con propri messi finanziari.

8. Nella deliberazione di Giunta regionale, di cui al precedente quinto comma, sa- ranno anche fissate le modalita' di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere.

9. L'assessorato regionale alla programmazione curera' il coordinamento delle inizia tive e gli adempimenti regionali necessari.

10. Per l'attivita' di progettazione, di cui al precedente secondo comma, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni sul capitolo n.26501 del bilancio 1991.

11. Per la realizzazione degli interventi, i cui progetti saranno approvati con delibera- zione di Giunta regionale, di cui al precedente quarto comma, e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 da iscrivere al capi- tolo n.25791 del bilancio regionale dei rispettivi anni.
In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la rimodulazione an- nuale degli stanziamenti nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa previ- sta dalla presente norma.


Art. 7

1. La Regione concede un contributo straordinario di lire 3.000 milioni, relativamente al 1991, a favore dell'ente autonomo EUR per interventi di restauro, risanamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti di notevole pregio di proprieta' dell'ente stesso destinati ad attivita' congressuali, siciali e culturali ed in particolare per la ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento del palazzo dei ricevimenti e congressi e palazzo della civilta' italiana. 2. Per il finanziamento si fa riferimento alle disposizioni di cui ai capi II e III della legge regionale 26 giugno 1980, n.88.


Art. 8

1. Al fine di consentire l'accoglimento, in via di sanatoria, delle domande di contri- buti presentate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n.51, eccedenti gli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci 1990 e precedenti e' au- torizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni da iscrivere in apposito capito- lo el bilancio regionale 1991, con il n.03267 e con la seguente denominazione: "Intervento straordinario, in via sanatoria, per la concessione di contributi di cui ai titoli IV e V della legge regionale 7 settembre 1987, n.51".

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 17, penultimo comma, della legge re- gioanle 7 settembre 1987, n.51, per ciascun esercizio finanziario, sono ammesse ai contributi, nei limiti del relativo stanziamento, le domande pervenute alla data del 30 giugno dell'anno cui l'esercizio finanziario si riferisce. Per l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti per le medesime finalita' di cui al precedente comma nel bilan- cio regionale 1991 (capitoli n.03265 e n.03266), la Giunta regionale, in base alle domande pervenute alla data del 30 giugno, determina l'adeguamento delle misure delle provvidenze recate dai titoli IV e V della legge regionale 7 settembre 1987, n.51, al fine di ricondurre l'entita' complessiva degli interventi regionali nell'ambito degli stanzimenti di spesa autorizzati con il bilancio di previsione 1991.


Art. 9

1. Ai fini del completamento e per la realizzazione di eventuali integrazioni funzio- nali e migliorative delle opere finanziate dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 17 luglio 1989, n.46 e 2 marzo 1990, n. 21 e' autorizzato per l'anno 1991 lo stanzia- mento globale sul capitolo n.05271 di lire23.000 milioni di cui lire 1.500 milioni per gli enti locali di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 21 e lire 21.500 milioni per gli interventi previsti nell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, cosi' ripartiti:
a) lire 6.000 milioni per gli interventi previsti al secondo comma;
b) lire 14.000 milioni per gli interventi previsti al terzo comma di cui lire 2.500 milioni per l'Associazione Italiana per la Gioventu' - Roma;
c) lire 1.500 milioni per gli interventi previsti al quarto comma.

2. Alla parziale copertura dell'onere si provvedera' anche attraverso l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, primo e secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, che, di conseguenza, si intende soppressa.



Art. 10

1. Le provvidenze di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1985, n.33, sono estese agli enti locali anche per acquisire e/o ristrutturare immobili da adibire a strutture per interventi a favore degli emarginati, con particolare riferimen- to ai malati di A.I.D.S.

2. Per tale finalita' lo stanziamento del capitolo n. 14501 nel bilancio regionale 1991 e' aumentato di lire 2.000 milioni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.