Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Numero della legge: 10
Data: 15 luglio 2015
Numero BUR: 57
Data BUR: 16/07/2015
L.R. 15 Luglio 2015, n. 10
Disposizioni urgenti in materia sanitaria


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a


la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 23 dell’articolo 1 della l.r. 3/2010, sono inseriti i seguenti:
“23bis. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai
sensi dei commi 18 e seguenti, le strutture sanitarie interessate di cui all’articolo
4 della l.r. 4/2003 siano oggetto di trasferimento, in qualsiasi forma, della
proprietà o di cessione in godimento della stessa, la voltura dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale provvisorio è disposta previa
verifica da parte della Regione dei requisiti soggettivi del subentrante.
23ter. Il provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale provvisorio di cui al comma 23bis è adottato
entro sessanta giorni dalla presentazione anche in assenza della verifica dei
requisiti oggettivi della struttura o in presenza di difformità ai requisiti minimi
attestate dall’azienda sanitaria locale competente in sede di sopralluogo, a
condizione che l’istanza stessa contenga:
a) l’indicazione cronologica dei titoli di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento provvisorio originariamente rilasciati;
b) l’indicazione cronologica dei provvedimenti generali o specifici di
riconversione o di riorganizzazione adottati nel tempo, che hanno
modificato l’originario assetto della struttura;
c) gli esiti delle verifiche effettuate dall’azienda sanitaria locale dalle
quali è scaturito l’attestato di non conformità, se rilasciati;
d) l’esatta indicazione delle attività, funzioni o specialità attribuite alla
struttura, come risultanti dal processo di riorganizzazione effettuato dalla
Regione, che costituiscono il tetto massimo acquisibile dalla struttura a
completamento del percorso di adeguamento della stessa;
e) la riserva che l’assetto complessivo della struttura potrà subire
modifiche ulteriori per gli effetti di successivi provvedimenti di
riconversione o rimodulazione che la Regione potrebbe adottare
successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla voltura;
f) la condizione che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale definitivo saranno rilasciati al soggetto subentrante a
conclusione degli interventi di adeguamento sulla base delle risultanze
delle verifiche finali effettuate dall’azienda sanitaria locale competente e in
conformità ai provvedimenti di riconversione o rimodulazione adottati nel
tempo;
g) la condizione che la non conformità della struttura, attestata
dall’azienda sanitaria locale competente in sede di verifica a conclusione
degli interventi di adeguamento, o il mancato rilascio da parte di altri
organismi delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la
sospensione totale dell’attività o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
e dell’accreditamento istituzionale definitivo;
h) la dichiarazione di espressa accettazione da parte del soggetto
subentrante delle clausole e condizioni predette.”.
2. Il processo di riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 23ter, lettera d) della
l.r. 3/2010, come inserito dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi effettuato
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sino al termine della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), sono fatte salve le competenze attribuite al
Commissario ad acta, nonché gli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo
conferiti.
Art. 2
(Disposizioni relative alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private)

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché i soggetti titolari delle
strutture di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia
di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive
modifiche, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
provveduto agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale
24 dicembre 2010, n. 9, relativo all’utilizzo della piattaforma applicativa informatica per
la conferma dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
private, presentano alla Regione domanda di conferma dell’autorizzazione attraverso
l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica entro e non oltre centoventi giorni
dalla riattivazione della predetta piattaforma, secondo modalità definite con successivo
provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle strutture per le quali siano
stati adottati i provvedimenti di cessazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 17 della l.r.
9/2010 e del decreto del Commissario ad acta del 1° marzo 2012, n. U00038, che
presentino apposita istanza ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 1.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.

Roma, lì 15 Luglio 2015

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.