Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione.

Numero della legge: 20
Data: 30 marzo 1974
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1974

L.R. 30 Marzo 1974, n. 20
Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione.




Art.1

Allo scopo di favorire la ristrutturazione dell' apparato commerciale, giusta i principi sanciti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agevolare una piu' razionale evoluzione del settore distributivo del Lazio, anche attraverso forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, la Regione concede contributi agli esercenti il commercio al dettaglio, iscritti negli elenchi degli aventi diritto all' assistenza sanitaria della Cassa Mutua ai sensi di legge, che diano vita ad una qualsiasi forma di associazione avente ad oggetto il raggiungimento delle finalita' indicate al successivo articolo 2.
Nella concessione di tali contributi saranno preferite le associazioni per la vendita di generi di largo e generale consumo.


Art. 2

I contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi entro i limiti massimi del 30% della spesa complessiva sostenuta dai soggetti indicati nel medesimo articolo per il raggiungimento delle seguenti finalita':
a) centralizzazione degli acquisti all' ingrosso;
b) creazione di marchi di commercio e di segni distintivi delle aziende associate;
c) collaborazione tecnica per la migliore gestione ed organizzazione degli esercizi;
d) organizzazione in comune di campagne promozionali;
e) espletamento in comune di servizi ed in particolare di acquisti collettivi.


Art. 3

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i finanziamenti agevolati concessi, ai sensi dell' art. 10, commi 24, 25 e 26, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dalla Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza che interessino la Regione.


Art. 4

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate all' Assessorato all' Industria, Commercio ed Artigianato della Regione Lazio.
Le domande relative a forme associative costituite entro il primo semestre del 1973 debbono essere presentate entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.
Alla domanda dovra' essere allegata valida ed idonea documentazione comprovante gli oneri sostenuti per la realizzazione delle finalita' ammesse a contributo.


Art. 5

Il contributo e' deliberato - su proposta dell' Assessore all' industria, Commercio ed Artigianato - dalla Giunta regionale.


Art. 6

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1973, una spesa di lire 80 milioni. La spesa autorizzata e non impegnata nell' esercizio 1973 potra' essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del 2° comma dell' art. 36 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


Art. 7

All' onere di 80 milioni previsto dal precedente articolo 6 per l' esercizio 1973, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa stessa gravera' sull' istituendo capitolo n. 2811 con la seguente denominazione: << Interventi per favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio nella Regione >>.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, l' occorrente variazione al bilancio regionale relativo all' esercizio 1973.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obblibo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1974
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.