L.R. 14 Maggio 2009, n. 15 |
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici
comunali abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. abrogazione dell’articolo 45
della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifica al titolo della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 “Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8” e successive modifiche)1. Al titolo della l.r. 55/1976 le parole: “strumenti urbanistici comunali.” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 55/1976 come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13) 1. Al primo comma dell’articolo 1 della l.r. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea le parole: “strumenti urbanistici” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”; b) al numero 1) dopo le parole: “strumento urbanistico generale” sono aggiunte le seguenti: “o dotati di programma di fabbricazione”; c) il numero 2) è sostituito dal seguente:
2. All’alinea del secondo comma dell’articolo 1 della l.r. 55/1976 le parole: “strumenti urbanistici” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”.
b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; c) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.”. 4. Il quinto comma dell’articolo 1 della l.r. 55/1976, aggiunto dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13, è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 55/1976 come modificato dalla l.r. 13/1978) 1. L’articolo 2 della l.r. 55/1976 è sostituito dal seguente: “Art. 2
b) abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello dell’istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento.
3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all’utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).”. Art. 4 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 55/1976) 1. L’articolo 3 della l.r. 55/1976, come modificato dalla l.r. 13/1978, è sostituito dal seguente: “Art. 3
2. L’erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:
b) il 50 per cento del contributo, ovvero il 60 per cento nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), ad avvenuto conferimento dell’incarico ai progettisti; c) il restante 40 per cento del contributo successivamente alla data di trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per la definizione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di adeguamento degli stessi. 3. Con la deliberazione prevista dall’articolo 2 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell’articolo 1.”. Art. 5 (Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)”) 1. L’articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 è abrogato. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 14 maggio 2009 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |