Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33 concernente: Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Numero della legge: 49
Data: 13 settembre 1995
Numero BUR: 49
Data BUR: 20/09/1995

L.R. 13 Settembre 1995, n. 49
Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33 concernente: Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1995, n. 49)

Art. 1

1. L'articolo 19 della legge regionale dei 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa )

La Giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, puo' riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamita', sfratti, sistemazioni del profughi, sgombero di unita' abitative di proprieta' pubblica da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai comuni, di persone senza tetto in drammatiche condizioni di bisogno, ivi compreso le donne vittime di violenza in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari a favore delle quali e' stata estesa la riserva con legge regionale 15 novembre 1993, n. 64.

2. La riserva puo' superare la quota dei venticinque per cento per far fronte a temporanee esigenze abitative per consentire la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio pubblico o per far fronte a pubbliche calamita' nazionali.


3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non puo' eccedere la durata di due anni da deliberare da parte della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia'assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti sono quelli richiesti per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 8 previa istruttoria da parte del comune competente.

6. All'interno dell'aliquota del venticinque per cento, di cui al comma 1, e' riservata:

a) una quota pari al due per cento a persone portatrici di handicap psicofisici c/o pazienti psichiatrici in cura presso un Dipartimento di salute mentale (DSM);
b) una quota pari all'uno per cento ai servizi DSM delle Unita'Sanitarie Locali (USL) per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.


7. L' aliquota prevista al comma 1 puo' essere elevata fino all'ottanta per cento per il comune di. Roma su proposta documentata avanzata dal comune, in ragione delle specifiche emergenze abitative che comprendono, oltre quanto previsto al comma 1, l'esigenza di liberare il patrimonio pubblico non destinato ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 1994 e limitatamente agli anni 1995, 1996 e 1997. All'interno della medesima aliquota dell'ottanta per cento valgono le riserve di cui al comma 6.

8. Non e' ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamita'. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e' autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del venticinque per cento stabilita al comma 1. La proposta dei comuni dovra' tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

9. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta o autorizzata dopo la formazione della graduatoria ( dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale e non puo' eccedere il quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualita' di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.



Art. 2


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articol 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.