L.R. 05 Aprile 1973, n. 14 |
Norme per l' esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con DPR 14-1-1972, n. 3, in materia di musei e biblioteche di Enti locali.
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Art. 1 Le funzioni amministrative concernenti musei e biblioteche di Enti locali trasferite o delegate alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed all' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche competenze stabilite dalla presente legge. Art. 2 La Regione, nell' esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, promuove e coordina le iniziative, dirigendone l' attuazione, ed eroga i contributi necessari per: a) l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati; b) l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali, con la possibilita' di sperimentare nuove tecniche di animazione e di documentazione, di promuovere le iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri culturali polivalenti e di educazione permanente, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola; c) la manutenzione, l' integrita', la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell' educazione civica; d) il miglioramento e l' incremento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e loro funzionalita'; e) l' attivita' dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, l' inventario e la catalogazione dei beni culturali nell' ambito regionale, anche al fine di favorire l' istituzione di musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale; f) le iniziative culturali e scientifiche nell' ambito delle biblioteche, dei musei, nonche' degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale; g) le mostre di materiale storico, archeologico artistico e folkloristico organizzate a cura e nell' ambito dei musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale; h) la formazione professionale e l' aggiornamento ricorrente degli addetti ai musei e alle biblioteche; i) la riproduzione di cimeli, manoscritti, materiale bibliografico ed artistico di pregio che, in base alla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e in quanto materia delegata, sara' effettuata secondo le direttive statali; l) la funzionalita' degli uffici competenti in materia. Art. 3 Al Consiglio regionale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, competono le seguenti funzioni: 1) l' approvazione dei programmi e dei piani generali; 2) l' approvazione dei piani d' intervento finanziario e la determinazione dei criteri analitici di riparto; 3) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali e la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell' esercizio di tali funzioni delegate; 4) il Consiglio regionale, sentita la Commissione Pubblica Istruzione, esercita le attribuzioni gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1. Art. 4 La Giunta regionale predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all' articolo precedente, ne cura l' attuazione ed esercita altresi' le funzioni previste dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Art. 5 La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all' art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione e non delegate ad altri Enti. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative ivi compresa quella di controllo sull' attivita', non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell' ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1. Art. 6 Il Presidente della Giunta regionale cura l' esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; coordina, tramite l' Assessore competente in materia, l' attivita' degli uffici dell' Amministrazione regionale, assicurandone il regolare ed efficiente funzionamento. Art. 7 L' Assessore competente nelle materie, di cui al precedente art. 1, e' preposto ai servizi dell' Assessorato ed assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all' approvazione dei competenti organi regionali. Art. 8 Gli uffici dello Stato trasferiti alle Regioni ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, continuano ad esercitare le attivita' sin qui svolte nelle materie di loro competenza. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' Assessore, puo' delegare i titolari dei predetti uffici con espressa indicazione alla firma di atti di sua competenza. I dirigenti ed i funzionari degli uffici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanti attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attivita' connesse con le materie indicate nel precedente art. 1. Art. 9 I ricorsi amministrativi contro provvedimenti, previsti e regolati dalla legislazione vigente, per le materie trasferite, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |