L.R. 16 Febbraio 2000, n. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 (LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1986, N. 17)".
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(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 5 del 19 febbraio 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO N: 10 del 24 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge S O M M A R I O
Art. 1 (Autorizzazione finanziamento di leggi) 1. Relativamente all’anno finanziario 2000 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”. Art. 2 (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36) 1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992. Art. 3 (Disposizioni per il contenimento della spesa) 1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2000 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio ri guardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio. 2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo. 3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’Assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di economia e finanza. 4. Alle deliberazioni d’impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione. Art. 4 (Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11) 1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2000, le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997. Art. 5 (Finanziamento di interventi relativi al DOCUP OB.2 1997/1999) 1. I progetti presentati dagli enti pubblici ed inseriti fra gli interventi ammissibili del DOCUP OB.2 1997/1999, ma non finanziati per limiti dello stanziamento delle misure correlative, sono ammessi a finanziamento e considerati prioritari per l'annualità 2000 del sestennio di programmazione 2000/2006, purché le opere relative a detti progetti non abbiano avuto inizio nel 1999. 2. Gli interventi rientranti nel DOCUP OB.2 1997/1999 - misura 1.1, 3.1 e 3.2.1 appaltati e consegnati entro il 31 dicembre 1999 che non dovessero, eventualmente, trovare copertura sui fondi OB.2 delle rispettive misure, sono considerati prioritari e finanziati a valere sui fondi della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 - biennio 2000/2001. Art. 6 (Modificazioni alla legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28, da ultimo modificata dalla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17 concernente interventi per la zootecnia) L'articolo unico della l.r.17/1984, è sostituito dal seguente: "1. La Regione Lazio, onde consentire la massima diffusione delle attività di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 7, commi 5 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, nonché di quanto deliberato dalla Giunta regionale a seguito del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, può finanziare le attività connesse con la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate ed il controllo delle attitudini produttive del bestiame finalizzato all'attività di miglioramento genetico. 2. Per le attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico può essere concesso un contributo annuale fino al 100 per cento della spesa determinata con il metodo forfait di cui alla circolare del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 3 ed effettivamente sostenuta e documentata dai soggetti di cui al comma 4. 3. Per il controllo delle attitudini produttive del bestiame di interesse zootecnico finalizzate al miglioramento genetico dello stesso, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento della spesa determinata con il metodo forfait di cui alla circolare ministeriale richiamata al comma 2 ed effettivamente sostenuta e documentata dai soggetti di cui al comma 4. 4. Le attività connesse allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalle associazioni provinciali allevatori del Lazio e dall'associazione regionale allevatori del Lazio, tenuto conto di quanto deliberato dalla Giunta regionale a seguito del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 7/1999. 5. Le risorse finanziarie iscritte al capitolo di spesa n. 21135 concernente "contributi per il miglioramento genetico: controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici", sono a carico della Regione per le attività ed entro i limiti di cui al comma 3, ai termini del richiamato articolo 7, comma 7, del d.lgs. n. 443/1999, mentre sono anticipate dalla Regione per conto dello Stato per le attività e nei limiti di cui al comma 2, ai termini della legge 30/1991, come modificata ed integrata dalla legge n. 280/1999. 6. La Regione può concedere all'associazione regionale allevatori del Lazio un contributo fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori, tenuto conto di quanto deliberato dalla Giunta regionale in conformità al disposto di cui al comma 4, dell'articolo 46 della l.r. 7/1999. La spesa relativa è iscritta al capitolo n. 21138 del bilancio regionale.". Art. 7 (Disposizione transitoria in materia di autorizzazioni di servizi socioassistenziali ed asili nido privati) 1. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 58, comma 5 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socioassistenziali e degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni, si applica la normativa vigente al momento della promulgazione della legge regionale citata. Art. 8 (Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 concernente individuazione degli ambiti territoriali ed organizzazione del servizio idrico integrato) 1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, introdotto dall'articolo 35 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è inserito il seguente: "3 ter. Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge.". Art. 9 (Anticipazione finanziaria ai comuni esclusi dalla zonizzazione delle aree OB.2 2000/2006) 1. Ai comuni inseriti nella proposta avanzata dalla Regione per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 2000-2006 che non dovessero risultare inclusi nella zonizzazione finale definita tra lo Stato e la commissione dell'Unione europea è concessa un'anticipazione da parte della Regione a valere sulle risorse statali compensative della predetta esclusione. 2. L'anticipazione è stabilita dalla Giunta regionale nei limiti del 50 per cento delle risorse riconosciute dallo Stato per ciascun anno. 3. Al rimborso dell'anticipazione si provvede d'ufficio al momento dell'acquisizione delle risorse nazionali. 4. Per l'attuazione del presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 2000-2002 i seguenti capitoli: Capitolo n. 28170 "Anticipazione regionale ai comuni beneficiari degli interventi statali compensativi della mancata inclusione nelle aree obiettivo 2 2000-2006" per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Capitolo n. 03392 "Rimborso dell'anticipazione regionale ai comuni beneficiari degli interventi statali compensativi della mancata inclusione nelle aree obiettivo 2 2000-2006" per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Art. 10 (Elezioni degli organi dei consorzi di bonifica) 1. La data di scadenza in carica degli organi consortili è prorogata all'anno 2001, allo scopo di unificare le scadenze elettorali nei vari consorzi di bonifica e per consentire l'applicazione dell'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. 2. La convocazione dell'assemblea dei consorziati e lo svolgimento delle votazioni devono avvenire entro il 30 ottobre 2001, fatta eccezione per il consorzi di bonifica Tevere - Agro Romano per il quale la predetta convocazione e le elezioni devono effettuarsi entro il 31 luglio 2000. Art. 11 (Deroga al termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla legislazione vigente) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 93, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, può disporre che i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, relativamente all'esercizio finanziario 2000, possono essere riaperti e prorogati non oltre sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini dell'istruttoria, le domande pervenute nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 93 della l.r. 6/1999, precedono quelle presentate in base al comma 1, le quali sono ammissibili in quanto compatibili con i rispettivi stanziamenti di bilancio. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere individuate le specifiche leggi regionali di settore che prevedono termini di presentazione delle domande diversi da quello di cui all'articolo 93 della l.r. 6/1999. Art. 12 (Contributi finanziari per la risocializzazione dei detenuti) 1. La Regione concede contributi per la risocializzazione di detenuti: alle cooperative che abbiano il 30 per cento dei soci detenuti o ex detenuti; alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione di detenuti, per progetti finalizzati. 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono erogati nella misura massima di lire 15 milioni per detenuto e/o ex detenuto, occupato da almeno sei mesi precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda. 3. Le domande di cui al comma 2 devono contenere la seguente documentazione: copia dello statuto e libro dei soci; certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278; certificato attestante lo stato di detenzione; copia del libro paga e del libro matricola; copia della documentazione attestante i versamenti previdenziali degli ultimi sei mesi. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi su presentazione: del progetto finalizzato alla risocializzazione di detenuti, debitamente documentato; di copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o dell'accordo degli aderenti. Il 10 per cento dello stanziamento del capitolo di cui al comma 8 è riservato ai contributi di cui al presente comma. 5. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 1 devono essere presentate entro i termini fissati dall'articolo 93, comma 1 della l.r. 6/1999 e valgono per l'esercizio finanziario successivo. 6. Per l'esercizio finanziario 2000 le domande per accedere ai contributi di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio. 7. I contributi di cui al comma 1 devono essere rendicontati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione. 8. Per le finalità di cui al presente articolo, il capitolo 42185 denominato "Contributi regionali a favore di iniziative di recupero e reinserimento della popolazione detenuta" assume la seguente denominazione: "Contributi alle cooperative ed alle associazioni per la risocializzazione dei detenuti", con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 1 miliardo. Art. 13 (Sospensione della tassa di concessione regionale relativa al commercio su aree pubbliche) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, la tassa di concessione regionale concernente l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prevista alla voce di tariffe 24 bis allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, non si applica. Art. 14 (Contributo al Comune di Roma per la realizzazione del museo delle intolleranze e degli stermini) 1. Al fine di concorrere agli oneri riguardanti la realizzazione di un progetto che il Comune di Roma sta realizzando in collaborazione con l'Associazione per il Museo delle Intolleranze e degli Stermini (AMIS), finalizzato all'istituzione di un museo per la conservazione e la trasmissione della memoria storica dei crimini che l'intolleranza e le diverse forme di razzismo hanno prodotto e producono nella società civile, è istituito nel bilancio di previsione il capitolo di spesa n. 42180 denominato: "Contributo al Comune di Roma per la realizzazione del museo delle intolleranze e degli stermini" con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 200 milioni. Art. 15 (Contributo finanziario al Teatro di Roma) 1. Nell'ambito dello stanziamento di lire 3.500 milioni sul capitolo 44331 denominato: "Quota a carico della Regione degli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione Teatro di Roma", una somma pari a lire 500 milioni è riservata per le attività di spettacolo svolte dal Teatro di Roma nell'anno 1999 all'interno della programmazione del Teatro Romano di Ostia Antica e del Teatro "India", negli spazi dell'ex Mira Lanza. Art. 16 (Contributo finanziario agli allevatori partecipanti al progetto sperimentale IDEA) 1. Tenuto conto delle difficoltà operative derivanti agli allevatori che partecipano al progetto sperimentale IDEA per l'identificazione elettronica degli animali di interesse zootecnico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1997, n. 390, manifestatesi nel corso del primo anno di sperimentazione, ed allo scopo di non compromettere il perseguimento dell'obiettivo fissato nella prova sperimentale stessa, la Regione riconosce agli allevatori predetti un contributo finanziario fino al 100 per cento della perdita di reddito accertata dalla Regione e conseguente alla puntuale e piena attuazione delle diverse incombenze aziendali connesse con la sperimentazione così come obbligate dalla decisione 98/562/CE della Commissione, del 6 marzo 1998. 2. La Giunta regionale provvede a stabilire le modalità ed i parametri per l'applicazione di quanto previsto al comma 1. 3. La spesa prevista di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 fa carico al capitolo n. 21146. Art. 17 (Contributi finanziari in materia di valorizzazione e promozione di prodotti agricoli) 1. In coerenza con le linee indicate nel programma pluriennale di sviluppo rurale ed agroindustriale del Lazio 1999-2003, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 1999, n. 594, ed in attesa di una normativa organica in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, i relativi interventi previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 46; dall'articolo 16 della legge regionale 6 settembre 1979, n.69; dall'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 e dall'articolo 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47 si intendono estesi a tutti i prodotti agricoli e zootecnici, ivi compresi quelli derivati dai rispettivi prodotti di base. 2. Sono finanziabili anche interventi proposti da enti locali ed organismi legalmente costituiti, volti a valorizzare i prodotti di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni locali idonee allo scopo. Le risorse finanziarie destinabili agli interventi del presente comma non devono superare, di norma, complessivamente il 10 per cento della somma prevista in competenza nel capitolo di cui al comma 4. E' consentito oltrepassare tale percentuale qualora le medesime risorse finanziarie non trovino conveniente utilizzazione per gli interventi di cui al comma 1. 3. I criteri e le modalità per il finanziamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, tenuto conto delle leggi regionali di cui al comma 1 in quanto compatibili con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. 4. La spesa per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, è prevista in lire 3.000 milioni per l'anno 2000, 5.000 milioni per l'anno 2001 e 5.000 milioni per l'anno 2002 e fa carico, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 21349 del bilancio regionale. Art. 18 (Disposizioni per la realizzazione di azioni di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali) 1. Allo scopo di consentire la realizzazione delle azioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 192, attuativo della direttiva 97/3/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in cofinanziamento con l'Unione europea, sono istituiti i capitoli di spesa con le seguenti denominazioni: capitolo n. 52406 "Azione per rafforzamento infrastrutture nei centri di ispezione fitosanitaria regionale, nonché per lotta fitosanitaria nel territorio avverso organismi nocivi. D.lgs. 22 maggio 1999, n. 192. Quota UE2"; capitolo n. 52407 "Azione per rafforzamento infrastrutture nei centri di ispezione fitosanitaria regionale, nonché per lotta fitosanitaria nel territorio avverso organismi nocivi. D.lgs. 22 maggio 1999, n. 192. Quota Regione". La dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa è rispettivamente di lire 50 milioni e lire 50 milio ni per l'anno 2000. 2. La gestione operativa dei predetti capitoli è affidata al dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale, settore 67, competente in materia. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, provvede a deliberare le disposizioni operative necessarie all'applicazione di quanto indicato al comma 1. 3. E' altresì istituito il capitolo di entrata 01562 denominato: "Assegnazione comunitaria per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 192/1999 attuativo della direttiva 97/3/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997. Art. 19 (Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n.19 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1 bis. Il consigliere regionale subentrato o comunque cessato dal mandato, che abbia versato il contributo di cui all'articolo 6 per un periodo inferiore a trenta mesi, ha facoltà di effettuare i versamenti per completare la legislatura stessa quando abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura precedente o successiva rispetto al citato periodo.". 2. Al comma 2 dello stesso articolo 10, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "ed al comma 1 bis". Art. 20 (Interpretazione autentica dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 in materia di trattamento economico di previdenza del personale regionale) 1. La retribuzione annua lorda prevista dall'articolo 1 della l.r. 67/1979, è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. 2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo rientra per l'anno finanziario 2000 nei fondi iscritti al capitolo n. 14202 "Spese per l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale (l.r. 67/1979)". Art. 21 (Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 1999) 1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nel 1999 per i quali l'obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sottoindicati capitoli: Capitolo n. 23110 425.000.000= Capitolo n. 32501 574.000.000= Capitolo n. 44226 295.500.000= Capitolo n. 44250 377.576.800=. 2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste. Art. 22 (Contributo al Vicariato di Roma) 1. Al fine di favorire lo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Roma nel mese di agosto dell'anno 2000, è stanziato l'importo di lire 60 milioni. 2. L'importo di cui al comma 1 è erogato al Vicariato di Roma per contribuire all'acquisto dei bagni chimici necessari alla permanenza dei giovani da ospitare in strutture regionali dal 14 al 20 agosto 2000. 3. Agli oneri previsti si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione per l'anno 2000 del capitolo n. 23132 denominato: "Contributo al Vicariato di Roma per le spese connesse allo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù" con l'importo di lire 60 milioni. Art. 23 (Partecipazione finanziaria della Regione alla costituenda società per l'utilizzo dell'aeroporto E. Comani di Latina) 1. Ai fini della partecipazione, ovvero del conferimento di un fondo di dotazione da parte della Regione Lazio alla costituenda società per la promozione degli interventi che consentano l'utilizzo, a fini civili, dell'aeroporto militare E. Comani di Latina e per la futura gestione dei servizi aeroportuali civili e commerciali, è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 il capitolo n. 28171 denominato: "Partecipazione della Regione e/o conferimento di un fondo di dotazione alla costituenda società per la promozione degli interventi finalizzati all'utilizzo, a fini civili, dell'aeroporto militare E. Comani di Latina" con l'importo di lire 500 milioni. Art. 24 (Contributo finanziario all'istituto "S. Pio V") 1. Al fine di consentire all'Istituto di studi politici "S. Pio V" lo svolgimento di attività culturali connesse alle finalità dello stesso e per il raggiungimento dei suoi obiettivi statutari è istituito il capitolo n. 32144 denominato: "Contributo per attività culturali e documentazione istituto di studi politici "S. Pio V"" (l.r. 22 maggio 1995, n. 36) con iscrizione dello stanziamento di 200 milioni. 2. Allo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 32143. Art. 25 (Contributo finanziario al "Museo storico della Liberazione") 1. Al fine di consentire l'installazione di adeguati impianti di sicurezza, atti a tutelare l'integrità del Museo storico della Liberazione, è stanziato a favore del Museo medesimo un contributo "una tantum" di lire 100 milioni che grava sul capitolo n. 44245 di nuova istituzione denominato: "Contributo "una tantum" al Museo storico della Liberazione di Roma". Art. 26 (Contributo finanziario per il completamento di interventi già finanziati e nuovi interventi) 1. Lo stanziamento del capitolo n. 24131, previsto nell'importo di lire 20 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per l'anno 2002, è destinato al completamento degli interventi già finanziati nonché ai nuovi interventi concernenti: la realizzazione di nuovi ormeggi turistici nel porto di Gaeta ovvero la realizzazione di un mercato ittico a Gaeta; progetti di riqualificazione del Golfo di Gaeta; la realizzazione del parco termale di Suio; la partecipazione o la previsione di un fondo di dotazione alla società Terme di Suio; il potenziamento dell'accessibilità Suio Terme Mare e Suio Terme SS. 430; il cofinanziamento di programmi e di progetti esecutivi concernenti il distretto agroindustriale ivi compresa la valorizzazione del mercato ortofrutticolo di Fondi ed il riconoscimento e l'affermazione delle produzioni tipiche; l'avviamento degli studi di fattibilità e il cofinanziamento di programmi e di progetti riguardanti il distretto aeronautico e il distretto chimico-farmaceutico; il cofinanziamento di progetti già presentati a valere sull'articolo 1 ter della legge 19 luglio 1993, n. 236 e non finanziati per carenza di risorse; la partecipazione diretta nella PROSVI; le opere di completamento del progetto di recupero del complesso ex Rossi-Sud se non realizzabili nell'ambito del DOCUP obiettivo 2. Art. 27 (Contributo finanziario per la realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone) 1. Al fine di partecipare alla realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone, è istituito il capitolo n. 28173 nel bilancio 2000 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone" con lo stanziamento di lire 500 milioni. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità della partecipazione di cui al comma 1. Art. 28 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) 1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 38/1998, è sostituito dal seguente: "4. L'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale è delegato alle province che ne facciano apposita richiesta, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro ed il comitato istituzionale di cui agli articoli 7 ed 8. Presso la Regione è svolto l'esame congiunto nel caso interessi più province.". Art. 29 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 concernente la disciplina delle cooperative sociali) I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/1996, sono sostituiti dai seguenti: "1. La Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da: cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, che prevedano uno o più dei seguenti interventi: l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo; la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate; enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei loro consorzi. 2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, inviano i progetti e/o le richieste di contributi all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.". Il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "4. Le cooperative ed i loro consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 1, sono tenuti a realizzare il progetto o l'iniziativa entro un anno dalla data di accreditamento del contributo regionale e devono presentare, alla scadenza della realizzazione del progetto, la relazione all'assessorato competente sui risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata completa realizzazione del progetto o dell'iniziativa, può essere disposta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate.". L'articolo 15 è abrogato. Art. 30 (Modifica alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 concernente disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1996 è aggiunto il seguente: "1 bis. Ciascuna impresa può beneficiare di una o più agevolazioni previste dalla presente legge purché le stesse si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dalla normativa comunitaria.". 2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/1996 le parole: "aiuti di cui alla G.U. CE 92/C213/02" sono sostituite dalle seguenti: "aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.". 3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1996, è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 6 devono presentare domanda alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. di seguito denominata FILAS.". Art. 31 (Modifica alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 concernente l'istituzione del prestito d'onore) 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/1999, è sostituito dal seguente: "1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono presentate direttamente, o tramite terzi, preso gli uffici della BIC Lazio S.p.A.. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo uno schema predisposto dalla Regione e che contenga le informazioni necessarie a valutare la validità dell'iniziativa.". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente: "3. Il comitato esprime la valutazione, vincolante ai fini delle agevolazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande.". 3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente: "4. La BIC Lazio S.p.A. in conformità al parere del comitato, delibera la concessione delle agevolazioni entro venti giorni dall'acquisizione del parere stesso.". Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente: "1. La delibera del BIC Lazio di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative ed indica l'importo delle agevolazioni concesse.". Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 è aggiunto il seguente: "5 bis. La BIC Lazio S.p.A. utilizza per l'erogazione del contributo, le somme disponibili nel fondo speciale di cui all'articolo 9 bis costituito presso il BIC medesimo. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo il BIC Lazio S.p.A. provvede a stipulare un contratto con l'impresa beneficiaria nel rispetto della presente normativa.". Dopo l'articolo 9 della l.r. 19/1999 è inserito il seguente: "Art. 9 bis 1. Per le finalità di cui alla presente legge viene costituito un fondo speciale, per la cui gestione la Regione stipula apposita convenzione con la BIC Lazio S.p.A.. 2. Il fondo è finanziato con gli stanziamenti previsti al comma 2 dell'articolo 10.". Art. 32 (Istituzione di un capitolo di spesa per acquisto azioni nell'ambito della privatizzazione Centrale del latte di Roma S.p.A.) 1. Al fine di consentire alla Giunta regionale di provvedere all'acquisto del 50 per cento delle azioni offerte dal Comune di Roma agli enti pubblici nell'ambito dell'opzione di vendita prevista dalla delibera del Consiglio comunale n. 145 del 1997 relativa al processo di privatizzazione della Centrale del latte di Roma S.p.A., è istituito il capitolo di spesa n. 28175 con denominazione: "Acquisto azioni offerte dal Comune di Roma nell'ambito del processo di privatizzazione della Centrale del latte di Roma S.p.A." con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni, comprensivo di eventuali spese. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per l'applicazione di quanto previsto al comma 1, ivi compresa la definizione delle clausole contrattuali. Art. 33 (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti) Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1998 è aggiunto il seguente: "1 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, ciascuna impresa può beneficiare di una o più agevolazioni previste dalla presente legge purché le stesse si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dalla normativa comunitaria.". Art. 34 (Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11 concernente norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente: "1. L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 1497/1939, è irrogata e determinata dal comune e le relative somme sono dallo stesso incamerate ed utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale.". Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è inserito il seguente: "2 bis. Il profitto è determinato in ragione del 3 per cento del valore catastale delle opere realizzate, così come stimato ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n.75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente: "3. Qualora il profitto non sia quantificabile in termini tecnico-patrimoniali, l'indennità è stabilita in via equitativa dal comune in relazione alla natura e qualità delle opere, fermi restando i limiti minimi di cui al comma 4.". Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente: "4. Nel caso di violazione dovuta ad opere che, effettuate in conformità alle norme di tutela di cui alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, siano, per loro natura e qualità, compatibili o comunque non in assoluto incompatibili con lo stato dei luoghi, l'indennità è stabilita dal comune in misura equivalente, rispettivamente, al profitto conseguito o al doppio dello stesso ed in ogni caso non inferiore rispettivamente a lire 2 milioni o lire 5 milioni.". Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è inserito il seguente: "4 bis. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 4, il comune dispone in ogni caso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.". Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è abrogato. Art. 35 (Integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale) Dopo l'articolo 7 della l.r. 12/1999 sono inseriti i seguenti: "Art. 7 bis 1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) della deliberazione di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione promuove, nei successivi sessanta giorni, conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, al fine di verificare la fattibilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti che si frappongono alla loro realizzazione. 3. Nei sessanta giorni successivi al termine per le convocazioni delle conferenze di servizi, la Regione conclude, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 57/1993, accordi di programma con i comuni e gli operatori interessati: concordando le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi; fissando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, non superiore a dieci mesi a datare dalla stipula dell'accordo di programma. 4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all'accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, i fondi non utilizzati tornano nelle disponibilità della Regione. Art. 7 ter 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, fatte salve le procedure già avviate, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati.". Art. 36 (Istituzione di un capitolo di spesa per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento localizzazione impianti emittenza radiotelevisiva) 1. Per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva è istituito nel bilancio regionale per l'anno 2000 il capitolo n. 11457 denominato: "Oneri per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva" con lo stanziamento di lire 1 miliardo. 2. Il settore competente è il n. 43 "Pianificazione paesistica". Art. 37 (Contributo finanziario al Comune di Sermoneta) 1. La Regione Lazio, tenuto conto del grande interesse storico dell'Abbazia Valvisciolo di Sermoneta (LT), partecipa alla sistemazione del parcheggio dell'Abbazia. 2. La Regione interviene per le finalità di cui al comma 1 con uno stanziamento di lire 600 milioni. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 32158 denominato: "Contributo al Comune di Sermoneta per la sistemazione del parcheggio dell'Abbazia di Valvisciolo". Art. 38 (Celebrazione della ricorrenza del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno) 1. Per la realizzazione di manifestazioni finalizzate alla celebrazione, nel corso dell'anno 2000, del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno la Regione concede contributi per la produzione di una opera teatrale sulla vita di Giordano Bruno da rappresentarsi in piazza e per la realizzazione di una rassegna cinematografica su Giordano Bruno e sul Libero Pensiero da tenersi in diversi cinematografi della città di Roma. Le manifestazioni devono essere ad accesso libero e deve essere favorita la partecipazione degli studenti romani. 2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni imputata al capitolo di nuova istituzione n. 44379 denominato: "Contributi per la celebrazione del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno". Art. 39 (Contributo finanziario al Comune Castelliri) 1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni al Comune di Castelliri per l'acquisto di un immobile da adibire alle esigenze del "centro diurno". 2. All'onere di lire 200 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 42125. Art. 40 (Contributo finanziario al Comune di S. Elia Fiumerapido) 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 42320 un importo pari a lire 200 milioni è destinato al Comune di S. Elia Fiumerapido per l'istituzione della casa per l'emigrazione. Art. 41 (Contributo finanziario al Comune di Cassino da destinare alla parrocchia S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice) 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 42115 una quota pari a lire 200 milioni è destinata alla parrocchia S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice per l'istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali per handicappati. Art. 42 (Contributo finanziario al Comune di Cassino per la realizzazione del progetto integrato "Sistema quartiere") 1. Al fine di realizzare da parte del Comune di Cassino il progetto integrato denominato "Sistema Quartiere" finalizzato alla qualificazione dell'ambiente urbano e sociale del quartiere "P.E.E.P. Cooperative zona Colle Romano in S. Angelo in Theodice", è stanziata la somma di lire 100 milioni per l'anno 2000, lire 500 milioni per l'anno 2001 e lire 400 milioni per l'anno 2002 da destinare ad un insieme di opere con particolare riferimento all'arredo urbano, al potenziamento, all'illuminazione dei servizi sportivi e sociali per i giovani e gli adolescenti. 2. Il Comune di Cassino presenta all'assessorato competente in materia di economia e finanza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta, il programma delle iniziative, indicando i costi previsti, i tempi di realizzazione e le modalità attuative. 3. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta del programma di cui al comma 2 il comune presenta alla Regione i singoli progetti per l'assunzione degli impegni di spesa. 4. Nel bilancio 2000 è istituito il capitolo n. 28119 con la seguente denominazione: "Concorso regionale alla realizzazione del programma integrato "Sistema quartiere" da parte del Comune di Cassino" con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000, lire 500 milioni per l'anno 2001 e lire 400 milioni per l'anno 2002. Art. 43 (Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone nel Comune di Arpino) 1. La Regione favorisce la costituzione nel Comune di Arpino del "Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone" finalizzato a favorire ed assicurare la migliore conoscenza della cultura classica e della lingua e della letteratura latina. 2. Il Comune di Arpino ed il liceo Tulliano di Arpino provvedono alla gestione del Centro anche avvalendosi, per la realizzazione delle attività, della collaborazione della Provincia di Frosinone, dell'Università di Cassino, del Provveditorato agli studi di Frosinone. Al centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone è affidata, tra l'altro, l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa culturale ricorrente di interesse regionale denominata "Certamen Ciceronianum Arpinas". 3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi al centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone. Per il sostegno dei programmi di attività del centro è autorizzata per l'anno 2000 la concessione di un contributo di lire 300 milioni a gravare sul capitolo n. 44381 di nuova istituzione denominato: "Contributo al Comune di Arpino per le attività del centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone". 4. Per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Art. 44 (Contributo al Comune di Licenza per attività "Centro studi oraziani") 1. E' istituito il capitolo n. 44377 denominato: "Contributo al Comune di Licenza per le attività del Centro studi oraziani" con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000, di lire 100 milioni per l'anno 2001, di lire 100 milioni per l'anno 2002. Art. 45 (Contributo straordinario ai comuni per la diffusione della cultura informatica) 1. Al fine di favorire un progetto sperimentale per l'informatica nelle scuole medie e medie superiori e l'utilizzo della rete internet, si istituisce il capitolo n. 44150 denominato: "Contributo straordinario ai comuni per la diffusione della cultura informatica ed utilizzo della telematica nelle scuole medie e medie superiori" con lo stanziamento di lire 1 miliardo. 2. La Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, la formulazione e la redazione dei bandi pubblici con le relative scadenze e procedure. 3. I progetti sono valutati e ammessi al finanziamento previo esame dell'assessorato competente in materia di scuola e politiche del lavoro, sentito il parere dell'assessorato competente in materia di economia e finanza regionale, entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento. Art. 46 (Interventi per il ripristino di immobili ad uso abitativo danneggiati dall'inondazione dei fiumi Aniene e Velino nel dicembre 1999) 1. La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale per favorire il consolidamento ed il ripristino di immobili ad uso abitativo ubicati nel comune di Roma, nel comune di Rieti e nei comuni della provincia di Roma e della provincia di Rieti, che hanno subìto danni per l'inondazione dei fiumi Aniene e Velino. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per immobili ubicati nel territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dall'evento calamitoso, ubicati nei comuni individuati ai sensi del comma 2, vengono concessi ai proprietari contributi in conto capitale sulla spesa della ristrutturazione dei fabbricati stessi. Ai fini della concessione dei contributi deve essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data dell'esondazione dei fiumi Aniene e Velino. 4. I contributi previsti dal comma 6 sono concessi per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia giurata, redatta con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al comma 2, da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al Cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va sommata la quota I.V.A. oltre un importo forfettario del 5 per cento per spese tecniche e generali. I lavori previsti dalla perizia devono portare al completo recupero dell'unità immobiliare danneggiata. 5. Qualora la perizia non sia redatta in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'interessato viene escluso dai benefici della presente legge. 6. I contributi regionali sono concessi nella misura del 50 per cento dell'opera determinata con le modalità indicate al comma 5. Tale spesa, compresa I.V.A. e spese tecniche e generali, non può comunque essere superiore a lire 20 milioni per ciascun alloggio e a lire 5 milioni per ciascun locale con diversa destinazione. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di due locali con destinazione diversa da quella di alloggio. 7. Il superamento, nelle perizie, dei massimali indicati dai precedenti commi comporta l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge. 8. Il comune interessato, in sede di definizione della graduatoria, prevista dal comma 9, può, esclusivamente per le unità immobiliari utilizzate ed effettivamente abitate in via continuativa dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al comma 6, al 75 per cento della spesa occorrente qualora il proprietario ed il suo nucleo familiare con lui convivente nell'unità immobiliare danneggiata percepiscano complessivamente un reddito familiare inferiore a 36 milioni, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare. 9. In caso di unità immobiliari appartenenti pro-indiviso a più proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del comma 8 è il più alto tra quelli posseduti dai vari comproprietari. 10. Le domande finalizzate ad ottenere i contributi previsti al comma 3, devono pervenire al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato entro il termine perentorio del 31 marzo 2000. 11. Alla domanda finalizzata ad ottenere il contributo di cui al comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che attesti: l'esatta ubicazione e consistenza dell'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo; le generalità di tutti i proprietari dell'unità immobiliare stessa; la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario; l'utilizzazione, con riferimento alla classificazione di cui al comma 12, dell'unità immobiliare; il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari, in caso di proprietà indivisa di una unica unità immobiliare; la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni singolo condominio, concorrente al contributo, in caso di edifici condominiali; che per i danni subiti non siano state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici in relazione allo stesso evento calamitoso; l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni. 12. Prima dell'erogazione del contributo i beneficiari possono essere invitati a presentare la documentazione di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al comma 11 rilasciata ai sensi delle norme vigenti dalle competenti amministrazioni. 13. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 10, deve pervenire al comune interessato la perizia prevista dal comma 4. 14. Il comune esamina le domande pervenute in base alle norme di cui al comma 11, effettua eventuali controlli al fine di accertarne la regolarità e la veridicità, quindi, con deliberazione del Consiglio, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse e ne determina la graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l'eventuale elevazione dei contributi prevista dal comma 8. 15. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 14 il comune adotta i seguenti criteri di priorità: unità immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'esondazione dell'Aniene e del Velino, dagli stessi proprietari residenti limitatamente alla presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell'evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario; unità immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'esondazione dell'Aniene e del Velino dai locatari residenti; unità immobiliari con destinazione d'uso ad attività commerciali, artigianali e produttive; unità immobiliari utilizzate stagionalmente; unità immobiliari utilizzate saltuariamente o non utilizzate. 16. La Giunta regionale ripartisce, tra i comuni individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2, le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi destinati al patrimonio edilizio privato, in base all'entità delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni, sentita la commissione consiliare competente. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo le priorità indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste nel comma 14. 17. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16 stabilisce le modalità di erogazione dei contributi, determinando almeno nella misura del 40 per cento la percentuale da erogare a dimostrazione di avvenuto inizio lavori. 18. Per le opere relative al patrimonio edilizio privato ammesse al contributo, la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al disposto dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresì esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 della citata legge 10/1977 ai sensi dell'articolo 9, lettera g, della stessa legge. 19. I lavori ammessi al contributo, pena la revoca del contributo stesso, devono comunque avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e terminare entro un anno dalla stessa data. 20. Per gli edifici di proprietà privata e di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori devono essere iniziati previa intesa con la competente Sovrintendenza. 21. Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno finanziario 2000. 22. La spesa di cui al comma 21 viene attribuita ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale del 2000: capitolo n. 32480 "Contributi in c/capitale per gli interventi relativi al ripristino dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dall'esondazione del fiume Aniene nel dicembre 1999" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni; capitolo n. 32481 "Contributi in c/capitale per gli interventi relativi al ripristino ad uso abitativo dei fabbricati danneggiati dall'inondazione del fiume Velino" con lo stanziamento di lire 500 milioni. Art. 47 (Promozione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane) 1. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalle delibere del CIPE del 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, 21 marzo 1997, dal decreto legge 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1992, n. 488, dal D.M. 527/1995, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" pubblicato sulla GUCE del 14 maggio 1997, promuove la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane, avente come primario specifico obiettivo lo sviluppo economico e sociale del territorio del comune di Roma coincidente con la V e la VIII circoscrizione e, in particolare, delle imprese già esistenti o di nuova costituzione operanti nei settori delle attività ritenute ammissibili dall'allegato 1 del programma comunitario sopra richiamato. 2. La Regione individua come ambito territoriale del patto l'area del comune di Roma coincidente con i territori della V e la VIII circoscrizione. All'interno di questo ambito la Regione delimita, di concerto con il Comune di Roma e con le circoscrizioni interessate, una o più subaree rispondenti ai requisiti richiesti per l'applicazione del programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati". 3. La Regione si impegna a coinvolgere il Comune di Roma e le circoscrizioni V e VIII nella fase di promozione e di informazione preliminare, riservandosi di estendere l'ambito territoriale di applicazione del patto di concerto con il Comune di Roma, valutando l'opportunità di far accedere al patto altri comuni interessati. 4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attivare, con propria deliberazione, di intesa con il Comune di Roma e con le parti sociali, il percorso di formulazione e di attivazione del patto territoriale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando anche le norme vigenti di semplificazione procedimentale di sua competenza e le agevolazioni per l'accesso alla finanza di patto. 5. I contributi ammissibili per le imprese che sottoscrivono sono limitati al "de minimis" in tutta l'area interessata e al 26 per cento in ESN dell'investimento o ad un importo di 10 mila ECU per ogni posto di lavoro creato per le PMI che esercitino la propria attività nelle subaree di cui al comma 2, nei limiti delle attività ritenute ammissibili dal programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati". 6. Per le spese connesse alla fase informativa e di concertazione del patto si provvede allo stanziamento, a valere sull'esercizio di bilancio 2000 di lire 400 milioni sullo stanziamento di cui al capitolo 11246. 7. Al patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane è riservata una quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e di lire 4 miliardi per l'anno 2001. Alla copertura finanziaria si procede mediante incremento di pari importo per le due annualità del capitolo n. 28117. Art. 48 (Fondo di solidarietà vittime via Vigna Jacobini) 1. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i parenti delle vittime e per i superstiti del crollo dello stabile ubicato in Roma, al numero 65 della via di Vigna Jacobini, avvenuto il 16 dicembre 1998. 2. La gestione del fondo è affidata al Comune di Roma. 3. L'accesso al fondo è limitato ai coniugi ed ai parenti dei cittadini deceduti a causa del crollo, proprietari o affittuari, ai superstiti proprietari o affittuari purché residenti nell'immobile al momento del crollo, secondo modalità che sono stabilite dal Comune di Roma con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria del fondo si provvede allo stanziamento di lire 400 milioni a valere sul capitolo di nuova istituzione n. 42147. Art. 49 (Promozione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale) 1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale. 2. Per il fine di cui al comma 1, l'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. prevede, nell'ambito delle attività inserite nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 24, comma 8 della l.r. 6/1999, la costituzione, ai sensi dello stesso articolo 24, comma 3, lettera a), della società di cui al comma 1, alla quale possono partecipare, oltre all'agenzia: i comuni il cui territorio sia anche parzialmente situato sul litorale laziale; le Province di Viterbo, Roma e Latina; le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle Province di Viterbo, Roma e Latina; le agenzie di promozione turistica delle Province di Viterbo, Roma e Latina e del Comune di Roma; istituti di credito e società private. 3. Per la costituzione della società di cui al comma 1, l'agenzia utilizza il fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio istituito dall'articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999, a condizione che lo statuto societario: assicuri all'agenzia la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 51 per cento del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso; indichi come scopo sociale: l'effettuazione di studi delle singole realtà locali per individuare le prospettive di sviluppo a medio e lungo termine in rapporto al contesto regionale, nazionale ed internazionale; l'elaborazione di piani di promozione in Italia e all'estero delle potenzialità inerenti alla localizzazione di iniziative imprenditoriali con l'obiettivo di favorire nuovi investimenti; la valutazione dei progetti di investimento proposti dai singoli operatori e la prestazione di assistenza agli stessi per gli adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni e per l'acquisizione di risorse finanziarie; le attività di consulenza ai soggetti associati nella progettazione per accedere ai fondi ed ai programmi comunitari; la partecipazione ad iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale. Art. 50 (Contributo finanziario al Comune di Palombara Sabina per la realizzazione di un impianto funiviario) 1. Al fine di promuovere turisticamente l'area della Sabina, anche in occasione dell'evento giubilare, è destinato a favore del Comune di Palombara Sabina un contributo di lire 1.200 milioni per la realizzazione del collegamento, tramite impianto funiviario, dell'abitato di Palombara Sabina con il monte Gennaro. 2. Per il fine di cui al comma 1 è istituito il capitolo n. 43250 denominato: "Contributo a favore del Comune di Palombara Sabina per la realizzazione del collegamento, tramite impianto funiviario, dell'abitato di Palombara Sabina con il Monte Gennaro". Art. 51 (Contributo finanziario al Comune di Campagnano di Roma per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità) 1. Al fine di consentire la realizzazione di un "Centro per l'autonomia e la mobilità" (CAM) da parte dell'ANPVI ONLUS Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti su terreno di proprietà comunale messo a disposizione dal Comune di Campagnano di Roma, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni. 2. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo, si istituisce il capitolo di spesa n. 42167 con la seguente denominazione: "Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Privi della Vista ANPVI ONLUS per la realizzazione di un "Centro per l'autonomia e la mobilità" (CAM)". Art. 52 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 concernente contributi ad associazioni sociali regionali) 1. All'articolo 1 della l.r. 58/1990, dopo le parole: "dell'U.I.C. (Unione Italiana Ciechi)" sono inserite le seguenti: "dell'UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio)". Art. 53 (Ulteriore finanziamento al Comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane) 1. Per il prosieguo delle opere previste dalla legge regionale 7 giugno 1990, n. 76, il limite di spesa previsto dalla citata legge è ulteriormente incrementato di lire 1 miliardo. Art. 54 (Contributi ai consorzi di difesa delle produzioni intensive di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1992, n. 185) 1. La Regione contribuisce, annualmente alla dotazione finanziaria della cassa sociale dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della l. 185/1992, mediante un versamento fino al 4 per cento dei contributi versati dai soci sulla base dei ruoli esattoriali consortili posti in riscossione entro il 30 novembre. 2. L'erogazione del contributo regionale è effettuato sulla base della richiesta avanzata da parte dei consorzi di difesa. Art. 55 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 concernente disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, della l.r. 29/1993, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18, è inserito il seguente: "2 bis. Sono iscritti altresì al registro regionale di cui al comma 1 gli organismi di collegamento e di coordinamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.". 2. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/1993, come modificata dalla l.r. 18/1996, è sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere. Tale requisito non è richiesto per gli organismi di collegamento e di coordinamento cui aderiscono prevalentemente organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi.". Art. 56 (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/1995 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Il consigliere regionale, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 10 per cento della trattenuta di cui all'articolo 6, comma 1, ha diritto di determinare l'attribuzione, post mortem, di una quota pari al 65 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante, ai seguenti soggetti: il coniuge; i figli; il convivente more uxorio con i requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente: "1 bis. Condizione perché si determini l'attribuzione di cui al comma 1 è che il consigliere regionale, nel momento del decesso, abbia i requisiti di contribuzione e di età prescritti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio.". 3. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuito congiuntamente a uno o più soggetti di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, essa è suddivisa in parti uguali fra gli stessi. La perdita del diritto da parte di uno o più soggetti alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra i rimanenti. Nel caso in cui la quota od una parte di essa sia attribuita ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, questi hanno diritto alla stessa fino al compimento del diciottesimo anno di età, esteso al ventiseiesimo se studenti universitari, salvo il caso di totale inabilità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 9.". Art. 57 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51 concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile) Alla l.r. 51/1996, come modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1997, n. 31 e 7 giugno 1999, n. 6, sono apportate le seguenti integrazioni: all'articolo 1 dopo le parole: "operanti nel Lazio" sono aggiunte le seguenti: "attraverso la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge e/o attraverso l'integrazione, sotto forma di cofinanziamento, di risorse statali, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e relative disposizioni attuative."; dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente: "Art. 5 ter 1. In caso di cofinanziamento attraverso l'integrazione di fondi statali, le agevolazioni sono erogate secondo le disposizioni e con i criteri previsti dalle norme di attuazione della legge 215/1992. 2. La Giunta regionale dispone il cofinanziamento e stabilisce criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi alle esigenze di sviluppo della Regione.". Art. 58 (Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 e norme per l'inquadramento del personale) 1. Nel limite dei posti che, alla data di entrata in vigore della presente legge e dopo aver effettuato gli inquadramenti di cui alla l.r. 1/1998, nonché il reinquadramento del personale regionale derivante dai concorsi interni, risultano vacanti nelle qualifiche funzionali dalla 2ª alla 7ª, sono banditi concorsi relativi al personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modificazioni, anche non in servizio. Per l'ammissione ai concorsi i candidati devono possedere i requisiti per l'accesso dall'esterno nelle qualifiche funzionali. 2. I vincitori del concorso ottengono l'inquadramento nei ruoli regionali con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie e relativa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 3. I contratti di assunzione del personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino all'espletamento del concorso previsto nel medesimo comma. 4. Il personale che nel corso dell'attuale legislatura abbia svolto o svolga, per un periodo non inferiore ad un anno, funzioni di responsabile delle strutture di assistenza agli organi politici istituzionali, in possesso dei requisiti, accede alla qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte. 5. Il nuovo inquadramento nelle qualifiche decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. La relativa spesa grava sui fondi previsti nel bilancio del presente esercizio finanziario al capitolo n. 14101, in termini di competenza e di cassa. Art. 59 (Intervento finanziario regionale per il completamento delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000) 1. La Regione, allo scopo di sostenere sul proprio territorio la produzione e la diffusione delle arti, la conoscenza delle diverse culture dei popoli, la crescita di scambi internazionali a carattere culturale, scientifico e sociale, nonché la formazione dei giovani artisti e la diffusione delle loro opere, partecipa al completamento strutturale ed alla promozione delle seguenti strutture culturali internazionali permanenti realizzate per il Giubileo del 2000 ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651: "Centro internazionale per le arti e le culture", situato a Roma in Villa Piccolomini, via Aurelia Antica, 164; "Centro studi Leoniano con auditorium e biblioteca", situato nel comune di Carpineto Romano; "Centro culturale polifunzionale" con sede nel Palazzo Chigi del comune di Ariccia; "Polo museale internazionale per l'arte contemporanea", situato nel comune di Genazzano - Palazzo Colonna; "Museo tuscolano" situato nel Comune di Frascati presso le ex scuderie Aldobrandini. 2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere convenzioni sia con i soggetti proprietari degli immobili, sia con i soggetti gestori delle strutture culturali internazionali di cui al comma 1, al fine di partecipare al completamento strutturale ed alla gestione, a seguito della presentazione dei progetti di completamento strutturale e dei programmi di attività. 3. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 2000 i seguenti capitoli: capitolo n. 44355 "Concorso della Regione agli oneri per il completamento delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000" con lo stanziamento di lire 5 miliardi; capitolo n. 44356 "Concorso della Regione agli oneri gestionali ed alle attività delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 500 milioni. Art. 60 (Modalità per l'accesso ai contributi per iniziative culturali e dello spettacolo) 1. Allo scopo di sostenere la diffusione della cultura e dello spettacolo su tutto il territorio della Regione, nell'ambito delle iniziative individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, quelle che prevedono una circuitazione delle rappresentazioni, a decorrere dall'anno 2000 devono programmare almeno il 70 per cento delle stesse nei comuni del Lazio, con esclusione del Comune di Roma, pena la revoca dalla concessione del contributo. Art. 61 (Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 32/1997, è inserito il seguente: "3 bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere richiesti anche quando l'acquisto dei dispositivi avviene mediante contratti di leasing o noleggio con impegno di riscatto.". Art. 62 (Interpretazione autentica del comma 17, dell'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente l'ambito territoriale di partenza del patto territoriale di Ostia Antica) 1. Per "ambito territoriale di partenza" del patto territoriale di Ostia Antica, di cui al comma 17, dell'articolo 47 della l.r. 14/1998, si deve intendere la totalità del territorio della XIII circoscrizione del comune di Roma. Art. 63 (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei) 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/1998 le parole: "può delegare il rilascio del tesserino ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "delega ai comuni il rilascio del tesserino". Art. 64 (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti) 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, dopo le parole "contributi a favore" sono inserite le seguenti: "dell'amministrazione provinciale e". 2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 6 bis (Sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova) 1. Allo scopo di garantire lo sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova, la Regione concede finanziamenti tesi a favorire l'integrazione e l'equilibrata crescita dei settori del terziario, del commercio, ivi comprese le fiere ed i mercati, della residenza, della ricettività turistica, dei beni culturali ed archeologici, dei servizi sociosanitari, dello sport e dell'istruzione scolastica. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati all'amministrazione provinciale in base alle specifiche iniziative previste nei settori di cui al comma 1 e contenute all'interno di uno specifico progetto d'area predisposto dall'amministrazione provinciale. 3. Le domande per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 devono essere presentate ai competenti assessorati regionali corredate della documentazione necessaria per la valutazione tecnica e gestionale dell'opera. 4. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, avviene secondo le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto applicabili.". 3. Dopo l'articolo 10 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 10 bis (Sale o multisale cinematografiche) 1. Al fine di incrementare la presenza di sale o multisale cinematografiche nelle realtà periferiche della provincia, anche mediante la realizzazione di un circuito cinematografico, la Regione concede contributi per: la realizzazione di nuove sale o multisale cinematografiche; la ristrutturazione di sale o multisale cinematografiche; l'adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle attrezzature di sale o multisale cinematografiche; il recupero di ex sale o multisale cinematografiche non più in servizio. 2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a) può riguardare anche l'acquisto di immobili compresi i suoli di sedime; in questo caso il beneficiario del contributo si impegna, con specifica dichiarazione, a destinare l'acquisto effettuato esclusivamente per le finalità del presente articolo, pena la decadenza dal contributo stesso. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale a comuni proprietari o detentori a qualsiasi titolo di sale o multisale cinematografiche ovvero gestori delle stesse. 4. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assessorato regionale competente in materia di cultura unitamente alla seguente documentazione: progetto preliminare dell'intervento, con l'indicazione, ove necessario, della data di conclusione dei lavori; dichiarazione, ove necessaria, di rispondenza del progetto alle norme urbanistiche; preventivo di spesa e piano di copertura finanziaria. 5. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il piano degli interventi ammessi ai contributi di cui al comma 1, tenendo conto delle priorità previste al comma 6. 6. Sono considerati interventi prioritari, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, nell'ordine: il completamento degli interventi già avviati; gli interventi di cui al comma 1, lettera d); gli interventi di cui al comma 1, lettera c) ed in particolare la messa a norma degli impianti; gli interventi di cui al comma 1, lettera a) ed in particolare l'acquisto di immobili ai sensi del comma 2. 7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Regione, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari della rendicontazione delle spese effettuate e, qualora previsto, del progetto esecutivo dell'intervento, inclusa, ove richiesta, la relativa concessione o autorizzazione edilizia. 8. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) l'erogazione dei contributi avviene secondo le procedure previste dalla l.r. 88/1980 e successive modificazioni in quanto applicabili.". 9. In fase di prima attuazione le domande per la concessione di contributi di cui al presente articolo devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di promozione della cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Dopo la lettera n) dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: "n bis) capitolo n. 44357 denominato: "Contributi per sale o multisale cinematografiche" (Art. 10 bis): con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 1.265 milioni". Art. 65 (Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente istituzione dell'ARPA) 1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/1998, sono aggiunte le seguenti: "m) promozione delle attività di educazione e di informazione ambientale dei cittadini; promozione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale.". Art. 66 (Disposizioni transitorie per l'accelerazione delle procedure di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e modifica al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998) 1. Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, individuato con deliberazione della Giunta regionale, è comandato dalle Aziende USL presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) istituita con l.r. 45/1998. 2. Dallo stesso termine di cui al comma 1, l'ARPA Lazio subentra nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite già svolte dai presidi multizonali di prevenzione. Dalla stessa data le Aziende USL conferiscono in uso gratuito all'ARPA Lazio i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei settori dei presidi multizonali e della sezione decentrata di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale. 3. Le Aziende USL continuano nella gestione amministrativa del personale comandato presso l'ARPA Lazio ai sensi del comma 1. Tale personale conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento comprensivo della retribuzione accessoria e di ogni altro istituto economico derivante dall'applicazione di accordi contrattuali nazionali ed aziendali, ivi compresi quelli connessi alle posizioni funzionali ricoperte. Le aziende USL continuano, altresì, nella provvista dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle funzioni trasferite all'ARPA, nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature. I relativi oneri finanziari diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende USL sono rimborsati dall'ARPA Lazio secondo modalità stabilite da apposite convenzioni con cui vengono disciplinati altresì i rapporti tra gli enti interessati. 4. Il definitivo trasferimento, da effettuare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 45/1998 del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla l.r. 9/1988, viene stabilito, con provvedimento della Regione, al momento dell'effettiva operatività della struttura centrale dell'ARPA Lazio, previa apposita comunicazione del direttore generale dell'agenzia. 5. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 45/1998, attualmente esercitate dai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, continuano ad essere esercitate dai servizi stessi fino a che l'ARPA avrà organizzato e reso operativi i servizi territoriali delle sezioni provinciali. L'effettivo trasferimento del personale attualmente in servizio presso i servizi dei dipartimenti di prevenzione, nonché delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della l.r. 45/1998 viene effettuato, contestualmente, al trasferimento delle predette funzioni, con provvedimento della Regione, previa apposita comunicazione del direttore generale dell'agenzia. 6. Fino all'effettiva operatività della struttura centrale dell'ARPA la Regione mette a disposizione dell'agenzia, su espressa richiesta del direttore generale della stessa, supporti logistici e strumentali e competenze professionali che siano da questi ritenuti necessari, consentendo in particolare l'uso gratuito e temporaneo da parte dell'agenzia di locali e strumenti di lavoro ed il distacco temporaneo di dipendenti regionali. Fino al medesimo termine l'ARPA è autorizzata altresì, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, ad acquisire gli ulteriori beni e servizi ad essa necessari da ditte fornitrici della Regione, a trattativa privata, alle stesse condizioni economiche e contrattuali applicate alla Regione. 7. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998 è aggiunto il seguente periodo: "i posti vacanti di cui sopra, possono essere ricoperti, altresì, prima di procedere ai pubblici concorsi, mediante trasferimenti volontari di personale dalle Aziende USL e dalle Aziende ospedaliere del Lazio.". 8. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla l.r. 45/1998, come modificata ed integrata dal presente articolo, si provvede mediante il trasferimento all'ARPA della quota del fondo sanitario regionale pari all'assegnazione in precedenza attribuita alle Aziende USL e quantificata in lire 50 miliardi 490 milioni. Il predetto importo viene iscritto al capitolo di nuova istituzione n. 51435 denominato: "Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del FSN - parte corrente" ed alla sua copertura si provvede mediante riduzione per lire 1 miliardo del capitolo n. 4110 e per lire 49 miliardi 490 milioni del capitolo n. 41101. Il capitolo n. 41110 resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui. Per gli interventi finalizzati agli investimenti necessari all'avviamento ed al primo impianto dell'agenzia è autorizzato il trasferimento all'agenzia stessa dell'importo di lire 3 miliardi che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione n. 51436 denominato: "Trasferimento all'ARPA di quota parte del FSN - Spese di investimento" ed alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 41202. Il capitolo n. 41204 di cui alla l.r. 45/1998 è soppresso. Art. 67 (Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60; 26 febbraio 1987, n. 22, come modificata dalle leggi regionali 22 maggio 1995, n. 35; 18 maggio 1998, n. 14 - articolo 30; 7 giugno 1999, n. 6 - articolo 9; 9 dicembre 1999, n. 37 - articolo 11) 1. Dopo la lettera o-septiens decies) del comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 67/1993, da ultimo modificato dall'articolo 11 della l.r. 37/1999 sono aggiunte le seguenti: "o-decies et octies) realizzazione di un'adeguata strada di collegamento fra il nuovo casello autostradale di Ponzano-S. Oreste e la via Flaminia, dal tratto Rignano Civitacastellana al casello lire 1 miliardo; o-undevicies) contributo al comune di Frosinone per la realizzazione del passaggio in sottovia di via Monte Lepini in corrispondenza dell'incrocio con via del Casone, di una piastra attrezzata al livello dell'attuale piano viario e di due strade complanari a senso unico nel comune di Frosinone.". 2. Dopo la lettera o-septiens decies) del comma 1, dell'articolo 4, della l.r. 67/1993, da ultimo modificato dall'articolo 11 della l.r. 37/1999 sono aggiunte le seguenti: "o-decies et octies) realizzazione di un'adeguata strada di collegamento fra il nuovo casello autostradale di Ponzano-S. Oreste e la via Flaminia, dal tratto Rignano Civitacastellana al casello lire 1 miliardo; o-undevicies) contributo al comune di Frosinone per la realizzazione del passaggio in sottovia di via Monte Lepini in corrispondenza dell'incrocio con Via del Casone, di una piastra attrezzata al livello dell'attuale piano viario e di due strade a senso unico nel comune di Frosinone lire 5 miliardi.". Art. 68 (Ulteriore stanziamento per la realizzazione collegamento viario per il casello autostradale di Frosinone) 1. Per la realizzazione del collegamento viario tra la strada statale n. 6 Casilina, il casello autostradale di Frosinone e la strada statale n. 156 Monti Lepini, il limite di spesa previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37, è elevato a complessive lire 10 miliardi. La progettazione e l'esecuzione dell'opera è affidata al Comune di Frosinone. Art. 69 (Costituzione di un fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro) 1. Al fine di incrementare gli strumenti idonei al contenimento degli incidenti nei luoghi di lavoro, si istituisce il capitolo n. 41102 denominato: "Fondo globale per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei luoghi di lavoro" con uno stanziamento per l'anno 2000 pari al 3 per cento del capitolo 41101. 2. Il fondo viene annualmente ripartito dall'assessore competente alle singole aziende USL sulla base di budget funzionali per le attività connesse alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Si fa obbligo alle aziende USL in sede di approvazione del conto consuntivo, alla rendicontazione alla Giunta regionale sull'utilizzo delle quote ripartite. Art. 70 (Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1989, n. 13; 5 marzo 1990,n. 25; 4 dicembre 1992, n. 49; 22 maggio 1997, n. 11; 29 maggio 1997, n. 15 concernente disciplina dei servizi di sviluppo agricolo) Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 56/1987 è sostituito dal seguente: "3. Il piano annuale di attuazione comprende anche i progetti di attività redatti, secondo le direttive regionali, dagli enti indicati nell'articolo 11 e presentati entro la data indicata dal piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo.". 2. I numeri 3) e 4) del comma 2, lettera b), nonché la lettera b) del comma 3, dell'articolo 5 della l.r. 56/1987 sono abrogati. 3. Alla lettera d) del comma 4, dell'articolo 11 della l.r. 56/1987 come modificato dall'articolo 1 della l.r. 15/1997 sono aggiunte le seguenti parole: "o i corsi di qualificazione di cui all'articolo 15". 4. All'articolo 14 della l.r. 56/1987 come modificato dall'articolo 2 della l.r. 15/1997 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica, dopo le parole "e dei tecnici agricoli riqualificati", sono aggiunte le seguenti: "o qualificati per la divulgazione"; al comma 1, dopo le parole "ed i tecnici agricoli riqualificati", sono aggiunte le seguenti: "ed i tecnici agricoli opportunamente qualificati per la divulgazione". al comma 2 è aggiunta, infine, la seguente lettera: "b ter) per i tecnici qualificati per la divulgazione, dell'attestato di idoneità rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di qualificazione per la divulgazione di cui all'articolo 15". 5. L'articolo 15 della l.r. 56/1987 è sostituito dal seguente: "Art. 15 1. Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica polivalente da parte delle strutture autogestite di cui all'articolo 11, la Regione organizza direttamente o autorizza i centri di formazione professionale agricola riconosciuti in base all'articolo 18, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, per lo svolgimento di corsi di qualificazione per la divulgazione agricola rivolta a tecnici in possesso di laurea in scienze agrarie o equiparata, diploma di perito agrario o agrotecnico.". 6. All'articolo 17 della l.r. 56/1987 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito di detto finanziamento sono riconosciute anche le spese generali nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo del progetto, ivi compresi gli oneri finanziari per le anticipazioni occorrenti per il trattamento economico del personale impegnato nel progetto. Dette spese possono essere riconosciute anche per i progetti finanziati e non ancora liquidati."; il comma 4 è abrogato; al comma 5 le parole: "del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale"; al comma 5 le parole: "per tutti i soggetti pubblici e privati" sono soppresse. 7. Gli articoli 9, 10, 12 e 15 bis della l.r. 56/1987 da ultimo modificata dalla l.r. 15/1997, sono abrogati. Art. 71 (Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, modificata dalle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 40; 2 novembre 1992, n. 41; 16 dicembre 1996, n. 55 concernente istituzione del difensore civico) 1. Al comma 1, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "comunque fino alla nomina del successore". Art. 72 (Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzioni delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) 1. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 37, dopo le parole: "della comunicazione.", sono aggiunte le seguenti: "Per i beni immobili funzionalmente destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agro-alimentari, il diritto di prelazione da parte dei comuni è esercitato soltanto in caso di mancato esercizio dello stesso diritto da parte degli affittuari coltivatori diretti ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203". 2. Al comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla l.r. 37/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "della deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 1995, n. 6279" e "alla deliberazione della Giunta regionale 6279/1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle deliberazioni della Giunta regionale 1° agosto 1995, n. 6279 e 30 ottobre 1997, n. 6796" e "alle deliberazioni della Giunta regionale 6279/1995 e 6796/1997"; dopo le parole: "la Regione" sono aggiunte le seguenti: "In caso di ritardo o di omissione nel compimento degli atti previsti dalle citate deliberazioni della Giunta regionale si esercitano i poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali". Art. 73 (Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000) 1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi degli ostelli realizzati con le risorse della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo 2000) è istituito nel bilancio 2000 il capitolo n. 23245. denominato: "Concorso regionale agli oneri sostenuti da soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000" con lo stanziamento di lire 1 miliardo. 2. La Regione concede contributi a fondo perduto sino all'80 per cento delle spese. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati criteri e procedure per la concessione dei contributi. Le richieste devono pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 74 (Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2 concernente nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili) 1. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2, le parole "almeno duecento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinquecento". Art. 75 (Interventi finanziari per progetti sicurezza urbana) 1. Per la promozione ed il sostegno di progetti locali per la sicurezza urbana ed in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 352, è istituito il capitolo n. 11429 denominato: "Progetti per la sicurezza urbana" con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di lire 200 milioni. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati criteri e modalità di utilizzo delle risorse. Art. 76 (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 concernente ripianamento avanzi del SSR) 1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 15/1998, prima delle parole: "entro i limiti fissati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero da altri operatori finanziari secondo la normativa vigente". Sono, altresì, eliminate, al termine del comma 1, le parole successive a "da applicare alle anticipazioni". Art. 77 (Interventi regionali in materia di concorso alla prevenzione del fenomeno dell'usura) 1. Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti senza finalità di lucro da almeno cinque anni, operanti nella Regione Lazio, possono costituire attraverso il concorso finanziario della Regione Lazio un fondo destinato al finanziamento di soggetti ed imprese ad elevato rischio finanziario. 2. I finanziamenti devono essere restituiti nel periodo massimo di ventiquattro mesi e concessi per un importo non superiore a lire 50 milioni per ogni soggetto. 3. I criteri e le modalità per la concessione del concorso regionale al fondo, così come l'operatività finanziaria delle suddette operazioni sono determinati con deliberazione della Giunta regionale del Lazio. 4. Il contributo della Regione Lazio è fissato in lire 500 milioni. 5. La Giunta regionale può nominare, nell'organo di controllo dell'intermediario finanziario beneficiario del contributo, un proprio rappresentante scelto tra quelli iscritti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia. 6. Ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione del capitolo n. 28168 denominato: "Concorso finanziario della Regione Lazio al fondo destinato al finanziamento di soggetti ed imprese ad elevato rischio finanziario" con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 500 milioni. Art. 78 (Modificazioni alla deliberazione legislativa concernente iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale) 1. Alla deliberazione legislativa concernente iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale è aggiunto il seguente articolo: "Art. 15 bis 1. E' istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento dei progetti per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale. Il fondo è gestito dall'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.. 2. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate. 3. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre il rimborso del capitale. 4. L'ammortamento del finanziamento può aver inizio, su richiesta dell'interessato, due anni dopo la concessione del finanziamento stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati. 5. La Regione costituisce, a tale scopo, un fondo di rotazione presso l'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di lire 300 milioni che viene finanziato attraverso l'istituzione del capitolo n. 11249 con lo stanziamento di pari importo iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 con la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per le iniziative per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale".". Art. 79 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 16 febbraio 2000 IL VICE PRESIDENTE COSENTINO Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 11 febbraio 2000. ALLEGATI QUADRO “A” Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2000. Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito. |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |