Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari.

Numero della legge: 51
Data: 31 ottobre 1994
Numero BUR: 31
Data BUR: 10/11/1994

L.R. 31 Ottobre 1994, n. 51
Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari.



(Pubblicata nel B.U. 10 novembre 1994, n. 31, S.O. n. 4)



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI



Art. 1

(Finalita')

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformita' ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, sul territorio regionale, del diritto allo studio in ambito universitario.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti alla attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che possano rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi della uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, e consentire ai piu' capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, di raggiungere i migliori risultati nell'ambito degli studi medesimi.


Art. 2
(Compiti)

1. Alla Regione spettano l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1.

2. Per l'attuazione dei predetti interventi la Regione adotta una delle seguenti modalita':
a) stipula apposita convenzione con le universita', gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario, gli istituti superiori di educazione fisica, le accademie di belle arti, gli istituti per le industrie artistiche, aventi sede nella Regione; tali istituzioni devono tutte intendersi comprese, nella presente legge, nella dizione «universita'»;
b) istituisce apposite aziende regionali per il diritto agli studi universitari dotate di personalita' giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, denominate «A.Di.S.U. - Azienda per il diritto allo studio universitario».

3. La convenzione di cui al comma 2 e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente, che deve prevedere:
1) tipologia dei servizi erogabili;
2) criteri e modalita' di partecipazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione dell'universita' o, in carenza, degli studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca, all'organizzazione ed al controllo di gestione dei vari servizi;
3) risorse umane, nei limiti di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge, reciprocamente impegnate e le relative figure professionali;
4) modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie, da operarsi in rate trimestrali anticipate, la cui entita' e' determinata dalla Giunta regionale in base ai sottoriportati parametri che operano sull'80 per cento delle risorse iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale:
a) 25 per cento, ripartito in proporzione diretta al numero delle universita' convenzionate;
b) 20 per cento, in proporzione diretta al numero degli iscritti in corso;
c) 15 per cento, in proporzione diretta al numero degli studenti fuori sede, cosi' come definiti in sede di piano annuale di cui all'articolo 29;
d) 15 per cento, in proporzione diretta al numero complessivo degli studenti fruitori dei servizi nell'anno precedente;
e) 10 per cento, in proporzione diretta al numero degli immatricolati;
f) 10 per cento, con riferimento al numero dei laureati e diplomati al 31 dicembre dell'anno solare precedente in proporzione al numero degli iscritti nell'anno accademico corrispondente;
g) 5 per cento in proporzione diretta al numero degli studenti stranieri.
Con il medesimo provvedimento regionale di determinazione della entita' delle risorse finanziarie, il restante 20 per cento e' utilizzato per compensare eventuali riduzioni rispetto alle somme attribuite allo stesso titolo per l'anno precedente a ciascuna universita' e/o per essere ulteriormente ripartito a favore delle universita' decentrate o di nuova istituzione in proporzione diretta al numero complessivo dei corsi attivati;
5) beni mobili e immobili reciprocamente resi disponibili;
6) elementi per la valutazione di efficienza e di efficacia dei servizi erogati basati sulla rilevazione di:
A) per l'efficienza:
a) tempi medi di attesa per la fruizione dei singoli servizi attivati;
b) standard qualitativi e quantitativi per il servizio di ristorazione e per il servizio alloggio;
c) standard qualitativi per i restanti servizi;
B) per l'efficacia, per l'insieme dei fruitori in rapporto ai restanti studenti:
a) numero medio degli esami per sessione;
b) votazione media riportata per ciascuna sessione;
c) tempi medi di completamento del ciclo di studi;
d) votazione media di laurea o di diploma;
7) modalita' per lo scambio di informazioni, in coerenza con gli indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie e dell'informazione nella pubblica amministrazione;
8) parametri per la rilevazione dei costi/benefici, basati sulla contabilita' per centri di costo, conforme alle direttive impartite dalla Giunta regionale, e sugli elementi caratterizzanti l'efficacia dei singoli servizi di cui al punto 6);
9) obbligo di uniformarsi alle disposizioni della presente legge ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31 in materia di organizzazione e di gestione degli interventi;
10) criteri di utilizzazione della quota di competenza regionale di cui all'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
11) durata, non inferiore ai 50 anni rinnovabile per uguale periodo.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale viene individuato il personale richiesto per adempiere agli obblighi della convenzione e lo stesso e' posto in posizione di comando per tutta la durata della medesima convenzione. Analogamente, con deliberazione della Giunta regionale si provvede a concedere in uso all'universita' eventuali beni mobili e immobili trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, o altri beni nella disponibilita' della Regione.

5. Le convenzioni sottoscritte ai sensi del presente articolo non sono soggette ad approvazione né a registrazione se non in caso di uso.

6. Qualora entro un anno dalla data di istituzione di una nuova universita' non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al comma 2, lettera a), presso la stessa universita', e' istituita la corrispondente ADISU e ad essa fanno capo anche gli interventi per il diritto agli studi da realizzarsi in altra citta' della Regione sede di decentramento universitario.

7. L'ADISU stipula accordi di collaborazione e convenzioni per iniziative comuni con l'universita' di riferimento.


TITOLO II
SERVIZI E BENEFICI



Art. 3

(Tipologia)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, sono erogati, in conformita' alle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge, i seguenti servizi e benefici:
a) borse di studio;
b) alloggi;
c) ristorazione;
d) trasporti collettivi;
e) informazione e orientamento;
f) ausili culturali;
g) prestiti d'onore;
h) altri servizi utili ad attuare il diritto allo studio universitario.


Art. 4
(Criteri di gestione dei servizi)

1. La gestione dei servizi deve essere informata a principi di economicita' in rapporto alla qualita' ed alla modalita' di erogazione dei servizi stessi.

2. Alla gestione dei servizi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, si provvede avvalendosi di prestazioni rese da imprese, da enti, o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita'.



Art. 5
(Destinatari)

1. I servizi ed i benefici di cui all'articolo 3 sono rivolti agli studenti iscritti presso le universita' aventi sede nella Regione, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea seguiti.

2. Gli studenti di nazionalita' straniera, apolidi e rifugiati politici, ammessi dalle disposizioni statali vigenti a fruire dei servizi e dei benefici per l'attuazione del diritto agli studi universitari, sono equiparati ai cittadini italiani.

3. I servizi ed i benefici di cui alle lettere a), b) e g) dell'articolo 3 sono assegnati, attraverso concorso pubblico annuale, in conformita' ai criteri e alle modalita' di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991.

4. Il concorso pubblico di cui al comma 3 prevede una riserva in favore degli studenti portatori di handicap.



Art. 6
(Borse di studio)

1. Le borse di studio sono attribuite, per pubblico concorso annuale, agli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'universita' di riferimento.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli studenti gia' in possesso di un diploma universitario o di una laurea o gia' titolari di altra borsa di studio, fatte salve quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, I'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.

3. Gli studenti vincitori del concorso, beneficiari del prestito d'onore di cui all'articolo 12, devono, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, optare per l'una o l'altra forma di intervento.


Art. 7
(Alloggi)

1. L'ammissione al servizio abitativo e' attribuita, per pubblico concorso annuale, agli studenti fuori sede iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'universita' di riferimento.

2. Il servizio abitativo e' organizzato nel comune o nella provincia in cui ha sede l'universita', secondo le seguenti modalita':
a) assegnazione di un alloggio nella disponibilita' dell'universita' o dell'ADISU;
b) erogazione di un contributo monetario allo studente per l'abbattimento parziale del canone di locazione relativo ad alloggio reperito dallo stesso studente sul libero mercato.

3. Previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, possono essere stipulati appositi contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati che concedano in locazione proprie strutture da adibire ad alloggi universitari o che offrano il servizio abitativo agli studenti in proprie residenze o pensionati.

4. Al servizio abitativo possono essere ammessi, per un periodo limitato, studenti di altre universita'.

5. Il servizio alloggio puo' essere fruito fino ad un massimo di due anni oltre la durata legale del corso di studi.



Art. 8
(Ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimita' delle strutture universitarie ed una pluralita' e diversificazione delle forme di ristorazione, prevedendo sia la possibilita' di pasti completi che ridotti.

2. Al servizio di ristorazione possono accedere gli studenti regolarmente iscritti presso l'universita' di riferimento e, temporaneamente, gli studenti di altra universita'.

3. Il servizio di ristorazione e' organizzato secondo una delle seguenti modalita':
a) attivazione di apposite strutture dedicate;
b) parziale utilizzazione di esercizi di ristorazione di terzi;
c) assegnazione, in via temporanea e per casi eccezionali, di buoni- pasto, da consumarsi presso esercizi convenzionati, individuati con procedure di evidenza pubblica secondo la normativa vigente.

4. Le modalita' di controllo, anche qualitativo, sul servizio di ristorazione, in qualsiasi modo organizzato, e sugli accessi allo stesso sono stabilite con apposito regolamento conforme alle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31.



Art. 9
(Trasporti collettivi)

1. Servizi collettivi di trasporto possono essere organizzati in favore degli studenti regolarmente iscritti presso l'universita' di riferimento e, temporaneamente, degli studenti di altra universita' per collegare, ove distanti tra loro, alloggi, universita' e centri di ristorazione.

2. Il servizio di cui al comma 1, e' diretto anche a favorire gli spostamenti interuniversitari degli studenti di cui all'articolo 14.

3. Il trasporto e' organizzato secondo una delle seguenti modalita':
a) attivazione di servizi di trasporto esclusivi;
b) parziale utilizzazione di servizi di trasporto di terzi esistenti.

4. Indipendentemente da altre forme agevolative, puo' essere erogato un contributo agli studenti per l'abbattimento parziale delle spese documentate relative agli abbonamenti mensili o annuali per i trasporti pubblici locali.


Art. 10
(Informazione e orientamento)

1. Il servizio di informazione e di orientamento e' volto a rappresentare agli studenti regolarmente iscritti, o diplomati e laureati, presso l'universita' di riferimento le opportunita' offerte dal mercato del lavoro.

2. Il servizio di orientamento e' integrato nella attivita' informativa regionale di cui all'articolo 31 e di essa ne costituisce punto terminale di ripetizione e di acquisizione delle informazioni.


Art. 11
(Ausili culturali)

1. I servizi e gli ausili culturali in favore degli studenti regolarmente iscritti presso l'universita' di riferimento sono disposti nel rispetto della pluralita' degli orientamenti culturali e della autonomia delle scelte individuali

2. A tal fine attraverso apposite convenzioni con istituzioni culturali ed esercizi privati, individuati con procedure di evidenza pubblica, e' agevolata la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonche' il nolo o l'acquisto di strumenti e sussidi multimediali.

3. Previa convenzione con competenti associazioni, cooperative ed enti culturali sono, altresi', istituiti servizi editoriali, librari, riproduzione testi e dispense didattiche, bibliotecari e audiovisuali, con orari e modalita' di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi gia' operanti presso l'universita' di riferimento.



Art. 12
(Prestiti d'onore)

1. Per pubblico concorso annuale sono individuati gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'universita' di riferimento che possono usufruire dei prestiti d'onore.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli studenti gia' in possesso di un diploma universitario o di una laurea o gia' titolari di qualsiasi borsa di studio od altro prestito finalizzato agli studi.


Art. 13
(Integrazione esperienze formative)


1. Nei limiti delle risorse disponibili, e' possibile:
a) favorire la partecipazione degli studenti ai programmi interuniversitari di cooperazione (P.I.C.) o ai programmi e alle azioni promosse dalla Unione Europea in favore degli studenti universitari;
b) sostenere, mediante l'erogazione di contributi all'universita', la effettuazione di soggiorni di studio in Italia e all'estero, ritenuti necessari dalle competenti autorita' accademiche e da queste organizzati per completare la formazione;
c) agevolare la partecipazione di laureati a corsi di alta formazione di durata non inferiore a sei mesi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono superare l'80 per cento della spesa risultante effettivamente a carico del beneficiario.



Art. 14
(Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate)

1. Gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di portatori di handicaps protette dalla legge, in applicazione dei principi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono dotati di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, di strumenti idonei a superare particolari difficolta' individuali che impediscano la partecipazione attiva ai corsi di studio.

2. Una percentuale delle risorse finanziarie disponibili, la cui misura non puo' essere inferiore al 5 per cento, e' annualmente destinata agli interventi di cui al comma 1.


TITOLO III
(ORGANIZZAZIONE DELL'ADISU)



Art. 15

(Organi)

1. Sono organi dell'ADISU:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.



Art. 16
(Presidente: nomina e funzioni)

1. Il presidente dell'ADISU e' eletto dal Consiglio regionale, sentita l'universita' di riferimento.

2. Il presidente resta in carica quattro anni e puo' essere confermato per una sola volta.

3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ADISU;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione;
d) adotta, nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti non aventi contenuto generale di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima seduta successiva.


Art. 17
(Consiglio di amministrazione: composizione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ADISU e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto da:
a) il presidente;
b) quattro rappresentanti della Regione, di cui tre eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal comune sede di universita';
c) quattro rappresentanti dell'universita' di riferimento, di cui due eletti dagli studenti secondo le norme statali vigenti per l'elezione dei componenti nel consiglio di amministrazione dell'universita' di riferimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. Lo studente eletto nel consiglio di amministrazione che per qualunque ragione perda la qualita' di studente viene dichiarato decaduto e al medesimo subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza che resta in carica fino alla naturale scadenza del consiglio stesso.

4. Il decreto di nomina puo' essere emanato anche dopo la elezione o designazione di almeno la meta' dei componenti oltre il presidente.

5. Il Presidente e i rappresentanti della Regione, di cui al comma 1, lettera b), sono nominati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 390 del 1991.


Art. 18
(Consiglio di amministrazione: funzionamento)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

2. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio di amministrazione elegge, a scrutino segreto, nel proprio seno, il vice presidente, che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.


Art. 19
(Consiglio di amministrazione: attribuzioni)

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU e vigila sulla rispondenza delle attivita' agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) lo statuto dell'ADISU e le sue modifiche;
b) il bilancio di previsione ed il rendiconto generale;
c) i piani di attivita' annuali e pluriennali, in conformita' alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
f) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale, da trasmettere alla Giunta regionale per la successiva proposta di legge al Consiglio regionale;
g) ogni altro provvedimento previsto da norme legislative o regolamentari.



Art. 20
(Consiglio di amministrazione: scioglimento)

1. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

3. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 30, la Giunta regionale puo' nominare un commissario «ad acta» per l'adozione di specifici atti per i quali sia stata accertata la non volonta' del consiglio a provvedere nei termini assegnati.


Art. 21
(Collegio dei revisori dei conti composizione e funzioni)

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'ADISU e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. Il collegio elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno, tra i membri effettivi, il presidente.

4. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'ADISU, predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarita' dell'amministrazione;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ADISU;
c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ADISU.

5. Il presidente del collegio o, per sua delega, uno dei membri effettivi ha facolta' di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.


Art. 22
(Indennita')

1. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonche' al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compete un'indennita' di presenza pari a quella spettante al presidente e ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre un'indennita' mensile nella misura, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali, fissata dalla Giunta regionale.

3. Il rimborso delle spese di viaggio e' disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.


Art. 23
(Direttore amministrativo)

1. L'incarico di direttore amministrativo dell'ADISU e' conferito dal consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacita' dirigenziali a candidati in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attivita' professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

2. L'incarico di direttore amministrativo ha durata quadriennale ed e' rinnovabile per una sola volta.

3. Il rapporto di lavoro e' regolato da apposito contratto a tempo determinato stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia ed il compenso spettante e' ragguagliato alla retribuzione del dirigente di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Ove l'incarico sia conferito a un dirigente delle ADISU o della Regione da individuarsi sulla base di apposita graduatoria per titoli: anzianita' di qualifica, di carriera, di servizio, funzioni dirigenziali esercitate, con esclusione di funzioni prevalenti di studio, di ricerca e ispettive, questi viene posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

4. Non puo' essere nominato direttore amministrativo:
a) coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 27;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
d) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata.

5. Il direttore amministrativo:
a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, fungendo da segretario e redigendone i verbali;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al consiglio di amministrazione;
d) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti da norme legislative o regolamentari;
e) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione;
f) firma ed e' responsabile della legittimita' degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore amministrativo e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido;
g) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione dei piani annuali e pluriennali, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti, nonche' l'esercizio dell'attivita' contrattuale dalla quale derivi una entrata per l'ADISU.

6. Nel caso di gravi inadempimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni.



Art. 24
( Personale)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla istituzione dell'ADISU, nell'ambito dei processi di mobilita', provvede alla prima dotazione organica del personale, tenuto conto della dotazione organica tipo di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita', previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale nonche' le leggi vigenti o future riguardanti tale personale da recepire, adeguandole ove occorra, nell'ordinamento del personale dell'Azienda, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'articolo 30.

3. L'ADISU puo' avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale della universita' di riferimento qualora sia posto a disposizione dai competenti organi secondo le norme vigenti in materia, provvedendo al rimborso alla universita' stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

4. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l'ADISU, esperisce prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale che, con provvedimento della Giunta regionale, viene assegnato all'ADISU stesso.


Art. 25
( Patrimonio)

1. L'ADISU dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprieta' o in uso;
b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, punto 4);
c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici;
d) finanziamenti regionali per spese di investimento;
e) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei servizi forniti.

2. Entrano a fare parte del patrimonio dell'ADISU competente i beni mobili ed immobili di proprieta' della Regione gia' destinati all'attuazione del diritto agli studi universitari.

3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge n. 390 del 1991, sono attribuiti all'ADISU competente.

4. Per una migliore realizzazione degli interventi di cui al titolo II la Giunta regionale puo' concedere in comodato alle ADISU altri beni immobili.


Art. 26
(Amministrazione e contabilita')

1. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dell'ADISU si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.



Art. 27
( Incompatibilita')

1. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonché al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti, si applicano le seguenti incompatibilita':
a) consigliere regionale e provinciale, sindaco, o assessore comunale, presidente o assessore di comunita' montane, presidente di consigli circoscrizionali;
b) dipendente dell'amministrazione regionale operante presso struttura che svolge funzioni di vigilanza sull'ADISU;
c) membro di organi collegiali consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti dell'ADISU;
d) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
e) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale;
f) chiunque presti attivita' di consulenza e di collaborazione presso l'ADISU.


TITOLO IV
INTERVENTI DELLA REGIONE



Art. 28

( Piano pluriennale)

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano pluriennale per gli interventi per il diritto allo studio universitario, in conformita' a quanto previsto dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 29
(Piano annuale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il piano annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, in coerenza con gli obiettivi e le linee del piano pluriennale di cui all'articolo 28.

2. Il piano annuale precisa:
a) le tipologie, le priorita' ed i livelli degli interventi;
b) criteri di riparto dei finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari;
c) la quota dei fondi regionali disponibili da devolvere all'erogazione di borse di studio;
d) la quota dei fondi regionali disponibili da devolvere a copertura delle operazioni relative ai prestiti d'onore, che sara' integrata dalle disponibilita' a tale titolo concesse dal Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
e) i criteri relativi ai bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi abitativi e prestiti d'onore, in conformita' ai criteri e alle modalita' di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991;
f) La tariffazione dei servizi destinati alla generalita' degli studenti, del personale universitario e del ADISU, tenendo conto del costo medio effettivo degli stessi.

3. La Giunta regionale e' autorizzata, anche in mancanza del piano pluriennale di cui all'articolo 28, ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al comma 1.


Art. 30
(Vigilanza e controllo)

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISU riguardanti lo statuto ed i regolamenti aventi ad oggetto la fruizione dei servizi e dei benefici, nonché le tariffe dei servizi stessi.

2. Nei casi di comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione dell'ADISU puo' dichiarare le deliberazioni di cui al comma 1 immediatamente esecutive; tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale che puo' annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
3. Sono approvate ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ADISU relative:
a) al bilancio di previsione;
b) all'assestamento ed alle variazioni del bilancio di previsione;
c) al rendiconto generale.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e puo' effettuare ispezioni.


Art. 31
(Ulteriori attribuzioni)

1. Oltre alle predette attribuzioni, la Giunta regionale:
a) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
b) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi di cui alla presente legge, anche al fine di uniformare gli interventi medesimi sul piano nazionale e per la raccolta e il trattamento dei dati relativi alla gestione dei servizi da assumere a supporto della programmazione degli interventi;
c) stipula con le aziende e gli istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le garanzie sussidiarie e le modalita' di concessione dei prestiti d'onore e, in particolare, i termini di erogazione rateale del prestito d'onore in relazione all'inizio dei corsi ed ai livelli di profitto e le penali per i ritardi nell'erogazione o nel rimborso delle rate del prestito medesimo;
d) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilita' di strumenti ed omogeneita' di acquisizione e trattamento dei dati propri degli eventuali sistemi informatici delle ADISU e delle universita';
e) coordina l'attivita' per il diritto agli studi universitari sia con i servizi del diritto allo studio per l'eta' scolare, che per assicurare il massimo possibile di omogeneita' nella qualita' e quantita' dei servizi resi;
f) realizza un sistema informativo statistico di settore, integrato con l'analogo sistema di cui all'articolo 37 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29;
g) definisce gli ambiti di automatizzazione delle procedure di gestione delle ADISU, al fine di una loro integrazione nel sistema di cui alla lettera f);
h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza e efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari;
i) cura la circolarita' delle informazioni disponibili con apposito bollettino, correlato con l'analogo strumento, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 29 del 1992;
l) promuove la realizzazione di idonee forme di collaborazione con l'universita', gli enti locali e i ministeri interessati per la attivazione di biblioteche - centri di documentazione con idonei spazi per l'allocamento di servizi culturali e informativi di livello universitario, nei quali sia possibile organizzare attivita' didattiche formative e di sperimentazione scientifica;
m) assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale, integrate con le attivita' di orientamento educativo di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 29 del 1992;
n) elabora sussidi per l'attivita' orientativa a valenza regionale e provvede alla loro diffusione anche mediante sistemi telematici. 2. Per le universita' non aderenti alla convenzione di cui all'articolo 2, la utilizzazione delle quote di competenza regionale di cui all'articolo 5, comma 15, della legge n. 537 del 1993, e' determinata sulla base di apposita convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere h), i), l), m), n) del comma 1, la Giunta regionale stipula appositi accordi di collaborazione e convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria per il perseguimento di obiettivi e l'attivazione di iniziative comuni e per l'acquisizione e lo scambio di dati informatizzati e informazioni in genere.



Art. 32
(Assistenza sanitaria)

1. Al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, puo' stipulare convenzioni con le universita'.

2. Gli studenti stranieri, inclusi nelle comunicazioni rese dal Ministero degli affari esteri ai sensi del quarto comma dell'articolo 20 della legge n. 390 del 1991, fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 si fa fronte con i fondi del servizio sanitario nazionale assegnati alla unita' sanitaria locale territorialmente competente.


Art. 33
(Coordinamento regionale)

1. Al fine di valutare lo stato del diritto agli studi universitari e per coordinare, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 390 del 1991, gli interventi della Regione e dell'universita', l'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio indice, con periodicita' almeno annuale, tra le componenti istituzionali che interagiscono nel sistema universitario e con le parti sociali rappresentative del mondo produttivo, una conferenza di coordinamento.

2. Alla conferenza di coordinamento partecipano anche tre studenti universitari eletti con il metodo del voto limitato a uno dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione, o in carenza da sei studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca, delle universita' e delle ADISU nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.

3. L'assemblea degli studenti e' validamente costituita quando sia presente almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti gli studenti che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parita' di voti risulta eletto lo studente con piu' anzianita' di iscrizione all'universita'.

4. La componente studentesca si rinnova in concomitanza con il rinnovo dei consigli di amministrazione delle universita'.

5. La conferenza puo' essere indetta anche su richiesta motivata del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per questioni locali, dal rettore di ciascuna universita'.

6. La conferenza, inoltre, esprime pareri obbligatori sui piani annuali e pluriennali, formula ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario nel Lazio, sulla qualita' dei servizi, sui contenuti delle convenzioni tese a promuovere collaborazione e coordinamento tra Regione ed universita'. A tal fine, nell'ambito della conferenza, possono essere previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realta' territoriali.

7. La conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del settore diritto allo studio.


TITOLO V
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE



Art. 34

(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)

1. A norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la tassa prevista dall'articolo 190 testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, diviene tributo proprio della Regione.

2. L'ammontare della tassa e' di L. 150.000.


Art. 35
( Contributo e contributo suppletivo)

1. Diventano parimenti tributi propri della Regione il contributo previsto dall'articolo 2, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ed il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della stessa legge.

2. L'ammontare dei tributi suddetti e' pari a quello determinato dalla legge n. 1551 del 1951 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 537 del 1993.


Art. 36
(Modalita' di pagamento)

1. La tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 34 deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio di tesoreria. L'effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si da' luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

2. I contributi previsti dall'articolo 35 debbono essere versati dalle singole universita' sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio di tesoreria, entro i seguenti termini:
a) per le riscossioni relative al primo quadrimestre, entro il 31 maggio successivo;
b) per le riscossioni relative al secondo quadrimestre, entro il 30 settembre successivo;
c) per le riscossioni relative al terzo quadrimestre, entro il mese di gennaio dell'anno successivo dovra' essere versato il 90 per cento delle riscossioni stesse;
d) entro il mese successivo alla data di approvazione, o al termine entro il quale e' prevista l'approvazione, del conto consuntivo, dovra' essere versato il saldo annuale.

3. Entro gli stessi termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, le singole universita' dovranno far pervenire al competente settore finanze e tributi della Regione un prospetto illustrativo delle riscossioni, distinte per tributo, avvenute nel quadrimestre, al lordo ed al netto degli eventuali rimborsi per indebito, di cui dovra' essere allegato l'elenco.

4. Entro il termine previsto dalla lettera b) del comma 2, copia del conto consuntivo dovra' pervenire anche al settore finanze e tributi della Regione.


Art. 37
(Accertamento, liquidazione e riscossione)

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui agli articoli 34 e 35 si applicano le norme vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.


Art. 38
(Accertamenti violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi)

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.



TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 39

(Finanziamento)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le spese per il personale in servizio presso l'ADISU si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa di bilancio dei singoli esercizi ai sensi del comma 2.

2. La spesa complessiva per gli interventi indicati nel comma 1 e' rappresentata dalla quota annuale del fondo comune destinata al diritto allo studio universitario (ex articolo 8, legge 16 maggio 1970, n. 281) trasferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, aumentata dalle quote per tasse universitarie a titolarita' regionale e dalla quota trasferita dallo Stato per prestiti d'onore ai sensi della legge n. 390 del 1991.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti i seguenti capitoli:
cap. n. 44116: «Finanziamento convenzioni con le universita' per l'attuazione degli interventi per il diritto agli studi universitari (articolo 2, comma 2, lettera a)»;
cap. n. 44117: «Spesa per interventi diretti della Regione nel campo del diritto agli studi universitari (articolo 31)».

4. Il capitolo n. 32111 gia' istituito nel bilancio regionale assume la denominazione: «Finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari (articolo 29, comma 2, lettera b)».

5. I capitoli di spesa n. 44110, n. 44111, n. 44112, n. 44113, n. 44114 e n. 44115 rimangono attivi per la sola gestione degli impegni, gia' assunti fino alla data del decreto di cui al comma 7, e dei residui.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvedera' alla determinazione delle disponibilita' residue sopraindicate ed al loro trasferimento ai capitoli di nuova istituzione.

7. Nell'esercizio finanziario in cui verra' a cadere la costituzione di una nuova ADISU, contestualmente alla nomina del rispettivo consiglio di amministrazione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale viene istituito il corrispondente capitolo con stanziamento disposto con la legge di bilancio sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, punto 4.


Art. 40
(Accertamenti, sanzioni, pubblicita')

1. In materia di accertamenti, sanzioni e pubblicita', relativamente ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, si applicano gli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 390 del 1991.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 390 del 1991, annualmente, una percentuale di studenti fruitori degli interventi previsti dal titolo II non inferiore al 10 per cento del totale dell'anno precedente, sulla base di sorteggio da effettuarsi tra tutti i fruitori di ciascun tipo di intervento assicurando comunque per ciascuno di essi il rispetto della predetta percentuale minima, e' sottoposta a controllo e verifiche fiscali.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite le direttive per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.


Art. 41
(Prima applicazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, limitatamente agli IDISU istituiti ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sulla base delle determinazioni delle corrispondenti universita' in ordine alla stipula della convenzione e tenuto anche conto dei risultati di gestione dei singoli enti, effettua la scelta della modalita' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2. Fino all'adozione del predetto provvedimento:
a) gli IDISU istituiti ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari, ivi compreso gli interventi da realizzarsi in altra citta' della Regione sede di decentramento universitario, secondo le norme dettate dalla presente legge. Per il medesimo periodo, gli IDISU sono altresi' autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali in atto con gli enti gestori di attivita' culturali;
b) le opere universitarie costituite presso la LUISS - Libera universita' internazionale studi sociali e la LUMSA - Libera universita' Maria SS. Assunta continuano a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari secondo le norme dettate dalla presente legge.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, presso l'universita' che non aderisce alla convenzione e' istituita la corrispondente ADISU. Ove si abbia coincidenza nell'universita' di riferimento con il preesistente organismo previsto dalla legge 7 marzo 1983, n. 14, l'ADISU stessa subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino alla nomina dei nuovi a norma della presente legge.

3. Gli organismi che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non risultino assorbiti dalle corrispondenti ADISU istituite ai sensi del comma 2, sono posti in liquidazione cui provvede un commissario nominato su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. Il commissario, ove ricorra la fattispecie, provvede anche agli adempimenti di cui all'articolo 42.

4. La liquidazione deve essere portata a termine entro un anno.

5. Alla scadenza di cui al comma 4 il commissario liquidatore presenta all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio una relazione di chiusura della gestione liquidatoria dalla quale risultino le attivita' e le passivita' in sospeso alle quali provvedera' direttamente la competente struttura regionale con oneri a carico del bilancio regionale da iscriversi in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Spese per la liquidazione IDISU ex legge regionale n. 14 del 1983» con allocata la somma risultante dallo stato passivo della predetta relazione, mentre le entrate che deriveranno dalla realizzazione delle attivita' saranno introitate dalla Regione.

6. Eventuali beni immobili, gia' nella disponibilita' degli organismi di cui al comma 3, non concessi in uso alla universita' sono acquisiti al patrimonio regionale.

7. Per la locale sede dell'universita' Cattolica il termine di mesi dodici di cui al comma 1 decorre dalla cessazione dell'attivita' posta in essere dallo ISU - Istituto per il diritto allo studio universitario costituito dalla Regione Lombardia.

8. Fino a quando non verra' diversamente disciplinato, comunque entro il termine di cui al comma 1, agli interventi in favore degli studenti dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Roma e dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma provvede l'IDISU «La Sapienza» ed ISEF di Roma.

9. Alle esigenze di personale di cui ai commi 2 e 3 ed a quelle di cui agli articoli 2 e 24 si fa fronte prioritariamente con il personale del ruolo IDISU di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, la cui consistenza viene ridotta sulla base dei provvedimenti di assegnazione di cui all'articolo 24 e in attuazione di quanto previsto dal comma 10, nonché a seguito di collocazione anche in soprannumero nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dalla Regione alle universita' con onere a valere sul finanziamento di cui all'articolo 39. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, l'adeguamento della dotazione organica, conforme alla tabella «A» allegata alla presente legge, avviene con successiva legge regionale da emanarsi entro il termine di ventiquattro mesi. Nelle more del predetto provvedimento il personale in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato anche in difformita' ai limiti della citata tabella «A» al nuovo ente.

10. Per le finalita' di cui all'articolo 31, su proposta dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio di concerto con l'assessore regionale competente in materia di informatica, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalita' di utilizzo delle risorse informatiche facenti capo al CED (centro elaborazione dati) dell'IDISU «La Sapienza» ed ISEF di Roma, costituito ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, nonché le figure professionali e le relative unita' di personale.


Art. 42
(Soppresse opere universitarie)

1. Ove alla data di costituzione delle ADISU ai sensi della presente legge siano ancora aperte le gestioni liquidatorie afferenti le soppresse opere universitarie di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, alle stesse provvede con contabilita' separata l'ADISU secondo gli ambiti di competenza.

2. La liquidazione di cui sopra dovra' comunque essere portata a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 l'ADISU interessata presenta all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio una relazione di chiusura della gestione liquidatoria dalla quale risultino le attivita' e le passivita' in sospeso alle quali provvedera' direttamente la competente struttura regionale, con oneri a carico del bilancio regionale da iscriversi in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione: «Spese per la liquidazione soppresse opere universitarie» con allocata la somma risultante dallo stato passivo della predetta relazione, mentre le entrate che deriveranno dalla realizzazione delle attivita' saranno introitate dalla Regione.

4. L'eventuale saldo attivo della gestione liquidatoria, con provvedimento della Giunta regionale, viene riassegnato all'ADISU interessata per la copertura di spese aventi natura non ricorrente.

5. Unitamente alla relazione di cui al comma 3 l'ADISU interessata presenta all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio la consistenza patrimoniale riscontrata dalle soppresse opere e presa in carico dall'ADISU stessa.

6. Alla liquidazione delle opere universitarie costituite presso la Libera universita' internazionale studi sociali (Luiss) e la Libera universita' Maria SS. Assunta (Lumsa), si provvede secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.


Art. 43
( Abrogazione)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile.


Art. 44
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


TABELLA «A»

Dotazione organica tipo ------------------------------------------------------------------
ADISU presso LIVELLI
universita' con ------------------------------------------ Totale
numero iscritti X IX VIII VII VI V IV III II I
------------------------------------------------------------------
- inferiore a 10.000 -- 1 2 2 5 3 3 2 2 -- 20

- da 10.000 a 30.000 1 2 5 5 5 5 5 4 3 -- 35

- da 30.001 a 50.000 2 4 8 8 7 6 6 5 4 -- 50

- oltre 50.000 2 4 10 12 14 11 6 6 5 -- 70

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.