L.R. 24 Dicembre 2008, n. 23 |
Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 1 (Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello. Finalità) Art. 2 (Perimetrazione) Art. 3 (Gestione della riserva) Art. 4 (Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale) Art. 5 (Misure di salvaguardia e divieti) Art. 6 (Sorveglianza e sanzioni) Art. 7 (Disposizione finanziaria) Art. 1 (Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello. Finalità) 1. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all’articolo 2. 2. L’istituzione della riserva è finalizzata:
b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonchè alla conservazione delle specie animali e vegetali; c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l’incentivazione delle attività economiche compatibili; d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi; e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione. Art. 2 (Perimetrazione) 1. La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all’allegato A e descritti nella relazione di cui all’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge. Art. 3 (Gestione della riserva) 1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della l.r. 29/1997. 2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l’organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all’articolo 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione. Art. 4 (Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale) 1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della l.r. 29/1997, con le modalità previste dall’articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla Giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette. 2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della l.r. 29/1997, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Art. 5 (Misure di salvaguardia e divieti) 1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all’articolo 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. All’interno del perimetro della riserva è vietata l’attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Art. 6 (Sorveglianza e sanzioni) 1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall’articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all’articolo 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Art. 7 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell’ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette. ALLEGATO B Descrizione della perimetrazione Riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello Dal ponte sul Fosso Luparo ad est del centro abitato di Viterbo, il confine della Riserva volta in senso orario fino a includere le aree a nord-est e poi attestarsi sulla Strada Palanzana. Da qui prosegue costeggiando la suddetta strada fino ad arrivare in località Palazzo Vescovile. Quindi il perimetro prosegue verso il Monastero dei Cappuccini e volta a nord fino a giungere a ridosso del Fosso della Palanzana, in località La Palanzanella. Seguendo l’andamento sinuoso del corso d’acqua, in direzione est, prosegue poi fino a giungere in località Grottone. Da qui il perimetro volta a ovest costeggiando i lotti agricoli posti in località Grottone e prosegue poi a sud fino ad arrivare sulla strada provinciale Cimino. Costeggiando tale strada in direzione ovest, il confine passa a nord della località Ontaneto e volge ad est fino a giungere a ridosso del Fosso Luparo. Segue quindi l’andamento sinuoso del corso d’acqua in direzione nord-ovest fino ad attestarsi sulla strada Monte Pizzo, costeggiandola in direzione nord-ovest fino a ricongiungersi con il centro abitato di Viterbo. Da qui il perimetro prosegue attestandosi su Via Belluno e raccordandosi infine con il limite rappresentato dal ponte sul Fosso Luparo. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 24 dicembre 2008 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |