L.R. 22 Giugno 1988, n. 37 |
Interventi finalizzati allo sviluppo dell' occupazione nei settori della cultura e dell' ambiente
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(Pubblicata nel B.U. 09 luglio 1988, n. 19) TITOLO I DISCIPLINA GENERALE PER LA FORMULAZIONE E L' ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALL' OCCUPAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI Art. 1 (Finalita' e progetti) 1. La Regione persegue lo sviluppo dell' occupazione anche attraverso la politica di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali. 2. A tal fine la Regione promuove, attraverso avvisi pubblici, la formulazione di progetti riferiti ad apposite specificazioni definite con deliberazione della Giunta regionale in base ad orientamenti, indirizzi e criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della stessa Giunta. Art. 2 (Soggetti abilitati alla presentazione ed all' attuazione dei progetti) 1. I progetti di cui al precedente articolo possono essere presentati ed attuati da enti locali e loro consorzi nonche' da cooperative, da imprese, sotto qualsiasi forma societarie costituite, e loro consorzi. Art. 3 (Presentazione dei progetti) 1. I progetti di cui al precedente articolo 1, nei modi e nei tempi stabiliti negli avvisi pubblici, saranno presentati all' assessorato regionale competente in materia di cultura. Art. 4 (Procedura per l' esame e la formazione della graduatoria dei progetti. Attuazione dei progetti) 1. L' esame dei progetti di cui ai precedenti articoli verra' effettuato da un' apposita commissione presieduta dall' assessore regionale alla cultura e nominata con deliberazione della Giunta regionale. 2. La commissione sara' composta da rappresentanti degli enti locali, dai competenti sovrintendenti del Ministero per i beni culturali ed, eventualmente, da esperti nelle materie trattate nei progetti. 3. La commissione di cui ai precedenti commi, per l' espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture dell' assessorato regionale alla cultura. 4. La commissione elabora una relazione conclusiva del proprio lavoro che costituisce momento istruttorio per le determinazioni della Giunta regionale. 5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, con propria deliberazione, determina la graduatoria dei progetti esaminati dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo e procede all' affidamento per la relativa attuazione. 6. L' affidamento e' disciplinato da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. 7. Nella convenzione e' previsto il procedimento di realizzazione e valutazione in corso d' opera del progetto, al quale partecipano i soggetti istituzionali che hanno composto la commissione d' esame. Art. 5 (Contenuto dei progetti) 1. Per il perseguimento delle finalita' indicate nel precedente articolo 1 assumono particolare rilievo i progetti diretti alla gestione dei servizi culturali degli enti locali ed alla migliore fruizione delle aree di interesse naturale, nonche' dei complessi archeologici e monumentali, nel rispetto delle competenze statali fissate dalla vigente normativa i materia di beni culturali. TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 6 (Utilizzazione stanziamento) 1. L' utilizzazione dello stanziamento di L. 10.000 milioni previsto dagli articoli 17 e 18, lettera h), della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19, avviene in base a quanto indicato nei successivi articoli e nel rispetto delle procedure previste nel titolo I. 2. Sono soppressi i progetti << circuito museale centrale >>, << parco produttivo del litorale romano >> e << parco archeologico di Ostia e Fiumicino >>. Art. 7 (Progetto << aree archeologiche centrali >> ) 1. Il progetto << aree archeologiche centrali >>, si propone, nel comune di Roma, l' avvio della realizzazione di parchi archeologici con la riqualificazione delle aree di proprieta' comunale consistente in indagini di scavo e relativi restauri, sistemazioni ambientali ed integrazione di infrastrutture urbane. Art. 8 (Progetto << Etruria meridionale >>) 1. Il progetto relativo all' Etruria meridionale si propone, anche in connessione alla realizzazione del << progetto Etruschi >>, di valorizzare l' intera area garantendo nell' ambito delle competenze regionali la gestione e la fruizione di musei, aree archeologiche, complessi monumentali, biblioteche, archivi storici affidati agli enti locali, parchi e riserve naturali. 2. A tal fine l' assessore alla cultura della Regione provvede ad individuare, anche mediante opportune consultazioni, le esigenze gestionali ed i profili professionali necessari per la formulazione degli avvisi pubblici. Art. 9 (Progetto << area di Tivoli >> e << area Castelli Romani >>) 1. Il progetto << area di Tivoli >> riguarda l' area ad est di Roma imperniata su Tivoli ed estesa alla Valle dell' Aniene, all' area Prenestina ed al Sublacense. 2. Il progetto << area Castelli Romani >> si riferisce ai comuni compresi nel territorio cosi' denominato. 3. Ambedue i progetti si propongono la valorizzazione delle relative aree mediante interventi finalizzati ad assicurare lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale (musei, biblioteche, centri culturali, strutture di spettacolo). 4. Gli interventi possono riguardare opere edilizie per la ristrutturazione delle sedi ed acquisto di beni per il loro allestimento. 5. Gli enti proprietari devono offrire idonee garanzie per la loro gestione e per la pubblica fruizione, assicurando: a) l' apertura al pubblico; b) la gestione del servizio con personale idoneo; c) la disponibilita' a concedere alla Regione l' uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa; d) l' accesso gratuito a biblioteche e centri culturali; e) l' accesso gratuito ai musei per esigenze didattiche. 6. La valutazione dei progetti, ai sensi dell' articolo 4 della presente legge, deve tener conto dei riflessi occupazionali connessi al funzionamento delle strutture oggetto degli interventi. TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 10 (Stanziamenti) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, per l' anno 1988 vengono istituiti i seguenti capitoli di bilancio e stanziati i seguenti importi: capitoli n. 16601 << Interventi finalizzati allo sviluppo dell' occupazione nei settori della cultura e dell' ambiente con riferimento al progetto << Etruria meridionale >>, L. 3.000.000.000; capitolo n. 16651 << Investimenti finalizzati allo sviluppo della occupazione con riferimento alla realizzazione di parchi archeologici nel comune di Roma >>, L. 4.000.000.000; capitolo n. 16652 << Investimenti finalizzati allo sviluppo della occupazione con riferimento ai progetti << Area di Tivoli >> ed << Area Castelli Romani >>, L. 3.000.000.000. 2. Il progetto di cui al precedente articolo 7 e' finanziato sul capitolo n. 16651, quello di cui al precedente articolo 8 sul capitolo n. 16601 e quello di cui al precedente articolo 9 sul capitolo n. 16652. Art. 11 (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura dell' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede per L. 7.000 milioni mediante utilizzo dei fondi iscritti al capitolo n. 29802, lettera i) e per L. 3.000 milioni mediante utilizzo dei fondi iscritti al capitolo n. 29851, lettera b) del bilancio 1987 ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 giugno 1988 Il visto del Commmissario del Governo e' stato apposto il 15 giugno 1988. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |