L.R. 28 Aprile 1983, n. 24 |
Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unionidi disabili operanti nel territorio regionale.
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1983, n. 14) Art. 1 (Finalita') La Regione interviene con contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio regionale, che svolgano attivita' in favore di disabili per una o diverse specifiche malattie croniche invalidanti. I contributi regionali sono utilizzati per attivita' promozionali e, comunque, non possono essere finalizzati alla erogazione di servizi di competenza degli enti locali singoli o associati. Art. 2 (Istituzione e finanziamento del fondo regionale) Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, e' costituito un fondo regionale con la seguente denominazione: << Fondo regionale per contributi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni a sostegno delle attivita' a tutela di disabili >>. A valere sul fondo di cui al precedente comma, la Regione concede contributi, con le modalita' di cui al successivo articolo 3, fino al 100 per cento della somma richiesta. La dotazione del predetto fondo regionale viene stabilita, per l' esercizio 1983, in L. 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 25832 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio medesimo. Per gli anni successivi, la spesa gravera' sul capitolo di bilancio che verra' appositamente istituito. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell' assessore regionale competente, le conseguenti variazioni di bilancio. Art. 3 (Procedure per la concessione dei contributi ) Per concorrere all' assegnazione annuale dei contributi di cui al precedente articolo 2, gli organi rappresentativi delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell' anno precedente con la relativa situazione finanziaria e patrimoniale, il programma delle attivita' che intendono svolgere nel territorio regionale nell' anno corrente ed ogni altra utile notizia. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo esame delle istanze e della relativa documentazione prodotte e, sulla base delle disponibilita' di bilancio, individua i soggetti beneficiari del finanziamento, concede il contributo attribuito a ciascuno di essi ed autorizza l' impegno della relativa spesa. Il contributo di cui al precedente comma e' erogato per il primo 50 per cento contestualmente alla concessione del contributo e, per la restante somma a saldo, previa produzione degli atti attestanti l' effettiva realizzazione del programma. Art. 4 (Definizione albo organismi associativi) La Regione, su domanda degli organismi interessati ovvero sulla scorta delle istanze presentate per l' assegnazione annuale dei contributi, provvede a definire un albo degli organismi di cui al precedente articolo 1, che, in relazione alle loro caratteristiche istituzionali ed alla ragione sociale, possano essere ammessi a godere degli eventuali contributi previsti con la presente legge. L' albo sara' definito con provvedimento della Giunta regionale e ad esso si fara' riferimento per gli adempimenti di cui alla presente legge a partire dall' esercizio finanziario 1984. Per l' esercizio 1983 la Regione procedera' secondo quanto previsto dal precedente articolo 3. Per la definizione dell' albo suddetto il Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, determinera' i criteri per l' inclusione nell' albo stesso degli organismi di cui al precedente articolo 1. Tali criteri tenderanno soprattutto a verificare che le finalita' sociali degli organismi interessati possano costituire valido supporto per l' orientamento e l' informazione dei disabili e comunque facilitino il loro eventuale inserimento nelle attivita' lavorative e nella vita sociale. Detto albo verra' assoggettato a revisione annuale con deliberazione del Consiglio regionale per l' eventuale ammissione di altri organismi associativi che presentino i necessari requisiti e finalita' sociali, ovvero per la radiazione di quelli cessati da ogni attivita' o che non rispondano piu' a criteri di cui al precedente quarto comma. Art. 5 (Verifica dell' attuazione del programma ) In occasione del pagamento del saldo della somma finanziaria, la Regione verifica l' attuazione del programma, con riferimento alla rispondenza delle iniziative assunte con quelle previste nel programma stesso. Qualora si rilevino notevoli difformita' attuative rispetto agli scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione del contributo, la Giunta regionale puo' autorizzare la variazione del programma di attivita', qualora ne ricorrano le condizioni, o sospendere le erogazioni dalla rata di saldo ed avviare la procedura per il recupero delle somme gia' erogate. Art. 6 (Normativa transitoria) In sede di prima attuazione della presente legge l' istanza, corredata dei documenti di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata nel termine di trenta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |