L.R. 07 Maggio 1985, n. 65 |
Interventi della Regione Lazio per la realizzazione del progetto Etruschi.
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1985, n. 14) Art. 1 (Finalita') La Regione promuove, nel biennio 1985/ 1986, in armonia con il progetto ministeriale << Citta' e necropoli d' Etruria dal Tevere alla Valle Padana >>, la realizzazione del progetto Etruschi, volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale dell' Etruria meridionale anche a fini turistici. Il progetto sara' realizzato in collaborazione con il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed in particolare con l' apposito comitato nazionale per il progetto Etruschi istituito presso il suddetto Ministero. Art. 2 (Individuazione degli interventi) Per le finalita' di cui al precedente articolo 1 si attuano i seguenti interventi: a) organizzazione di uno o piu' convegni o seminari volti alla conoscenza della storia della cultura etrusca, anche con particolare riferimento alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio dell' Etruria meridionale; b) realizzazione di una o piu' manifestazioni espositive volte alla valorizzazione di particolari aspetti dell' etruscologia nel Lazio; c) creazione di un sistema organico di servizi culturali e turistici (musei, biblioteche, complessi monumentali, necropoli, archivi storici, parchi) che tenda al consolidamento delle situazioni gia' esistenti od in via di allestimento e che ne garantisca le condizioni di effettiva fruibilita' mediante l' effettuazione dei necessari interventi di conservazione, valorizzazione e promozione; d) realizzazione di attivita' promozionali, per la conoscenza e valorizzazione dell' Etruria meridionale, ivi comprese, iniziative editoriali, produzione e diffusione di materiale audio visivo, promozione e divulgazione di itinerari etruschi per la relativa fruibilita'; e) iniziative promozionali volte alla conoscenza della cultura etrusca nel mondo della scuola; f) formazione e/ o qualificazione di operatori culturali e turistici per l' attuazione delle finalita' di cui alla presente legge; g) iniziative idonee a garantire una idonea informazione, promozione ed immagine riguardante il progetto. Il progetto Etruschi, articolato negli interventi indicati nel comma precedente, sara' approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di cultura. Art. 3 (Attuazione degli interventi) I provvedimenti di attuazione delle iniziative previste nel progetto Etruschi e di impegno della relativa spesa sono adottati dalla Giunta regionale secondo le modalita' indicate ai successivi articoli 4 e 5 e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo articolo 7. Art. 4 (Iniziative dirette regionali) Per la realizzazione delle iniziative necessarie alla elaborazione del progetto Etruschi e degli interventi che, sulla base di tale progetto, saranno effettuati direttamente dalla Regione, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di cultura, puo' procedere alla stipula di appositi contratti o convenzioni con societa' od enti specializzati ovvero conferire incarichi di lavoro autonomo. I contratti, le convenzioni e gli incarichi suddetti possono avere una durata massima triennale. Per l' erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative dirette, la Giunta regionale puo' autorizzare aperture di credito presso la tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e successive modificazioni. Il funzionario delegato e' autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nell' ambito dell' apertura di credito di cui al precedente comma, nei limiti di L. 3 milioni, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola prestazione di forniture o servizi. Prima di procedere all' acquisizione di forniture e servizi ai sensi del precedente comma, il funzionario deve richiedere preventivi con offerte ad un numero congruo di ditte, e comunque non inferiore a tre, salvo che la natura della fornitura o della prestazione o l' urgenza della acquisizione ovvero l' assenza di attivita' concorrenti siano tali da rendere indispensabile il ricorso ad una determinata ditta o persona. Per gli impegni di spesa eccedenti l' importo di cui al comma precedente si provvede con deliberazione della Giunta regionale. Art. 5 (Erogazione di contributi) Per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nel progetto Etruschi e di altre iniziative proposte alla Regione per la valorizzazione culturale e turistica dell' Etruria meridionale, possono essere erogati contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, ad enti locali, consorzi ed associazioni di enti locali, istituzioni culturali pubbliche e private, cooperative ed associazioni culturali senza fini di lucro regolarmente costituiti ed operanti nel territorio regionale. Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire, secondo la natura della richiesta, alla Regione Lazio, assessorato alla cultura od assessorato al turismo, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Le domande devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa della iniziativa da realizzare, da un preventivo analitico delle entrate e delle spese, dall' indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti pubblici e privati o ad essi richiesti. Le istituzioni culturali private, le cooperative e le associazioni culturali senza fini di lucro devono anche presentare l' atto costitutivo, lo statuto ed un dettagliato << curriculum >>. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di cultura, determina con un unico atto l' assegnazione dei contributi definendo le condizioni cui i contributi stessi sono soggetti, anche a pena di decadenza, nonche' l' articolazione dei tempi di erogazione, nell' ambito del triennio, tenuto conto dei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati con le seguenti modalita': a) 70 per cento prima della realizzazione dell' iniziativa o della parte di essa prevista in ciascun esercizio; b) 30 per cento dopo la realizzazione dell' iniziativa o della parte di essa prevista in ciascun esercizio e dietro presentazione di una dettagliata relazione sulle attivita' svolte, con allegato un analitico consuntivo delle entrate e delle spese. La relazione deve essere accompagnata altresi' dalla dichiarazione, firmata dal responsabile dell' ente, che l' iniziativa e' stata attuata secondo il programma approvato dalla Giunta regionale. L' eventuale saldo attivo dell' iniziativa dovra' essere restituito, dai soggetti destinatari dei contributi alla Regione, fino alla concorrenza del contributo complessivo regionale a ciascuno erogato. La restituzione di cui al comma precedente potra' avere luogo sia mediante riduzione od annullamento dell' ulteriore 30 per cento da erogare, sia mediante riversamento alla tesoreria regionale della quota eccedente la suddetta percentuale. Art. 6 (Sponsorizzazioni e marchi) La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, con soggetti pubblici e privati, a seguito di trattativa privata, uno o piu' contratti di sponsorizzazione delle iniziative del progetto Etruschi. I contratti, di cui al comma precedente, determinano le modalita' di inserimento promozionale e pubblicitario dei soggetti sponsorizzati nella totalita' od in parte delle iniziative previste dal progetto e dei relativi materiali dietro versamento alla Regione di un corrispettivo monetario od in forniture di servizi. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parita' di condizioni complessivamente offerte, dovranno essere preferiti soggetti di diritto pubblico o societa' a prevalente partecipazione pubblica. La Giunta regionale, per contraddistinguere tutte le iniziative ed i relativi materiali pubblicitari e scientifici del progetto Etruschi, e' autorizzata a presentare domanda per la concessione di brevetti di marchi nazionali ed internazionali caratterizzanti il progetto, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata, con i soggetti pubblici e privati, oltre ai contratti di sponsorizzazione, contratti di cessione dell' uso di marchi per la loro riproduzione su merci e servizi prodotti o distribuiti dagli utilizzatori dei marchi stessi. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchi nonche' tutti gli altri proventi derivanti dalla realizzazione del progetto per quanto attiene alle iniziative dirette regionali, affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale per gli esercizi 1984, 1985 e 1986 e sono vincolati al finanziamento della presente legge. Nell' ipotesi in cui i detti proventi eccedessero le necessita' di finanziamento del progetto Etruschi, sono destinati, per la eccedenza, ad investimento in settori culturali. La Giunta regionale e' autorizzata, a seguito dell' accertamento delle entrate di cui al precedente comma, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio. Art. 7 (Norma finanziaria) Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 10.000 milioni di cui L. 5.000 milioni per l' anno finanziario 1985 e L. 5.000 milioni per l' anno finanziario 1986. La spesa indicata al precedente comma viene iscritta nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale con la denominazione a fianco di ciascuno di essi indicata: (in milioni) n. 16250: << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, punto a),della presente legge >> 1985, 100 1986, 100 n. 16251: << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, punto b), della presente legge >> 1985, 400 1986, 500 n. 16252: << Contributi per gliinterventi di cui all' articolo 2,punto c), della presente legge >> 1985, 1.500 1986, 2.500 n. 16253: << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, punto d),della presente legge >> 1985, 1.500 1986, 1.100 n. 16254: << Contributi per gli interventi di cui all' articolo 2, puntod), della presente legge >> 1985, 700 1986, 500 n. 16255: << Iniziative promozionali volte alla conoscenza della cultura etrusca nel mondo della scuola >> 1985 200, 1986 100 n. 16256: << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, punto f), della presente legge >> 1985 300, 1986 200 n. 16257: << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, punto g),della presente legge >> 1985 300 Totale 1985 5.000, 1986 5.000 Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al primo comma si provvede, per l' esercizio 1985 con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 29842, previa utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera a) del suddetto capitolo inserito nell' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |