CRITERI E MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE.

Numero della legge: 4
Data: 5 marzo 1997
Numero BUR: 7
Data BUR: 12/03/1997
L.R. 05 Marzo 1997, n. 4
CRITERI E MODALITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE.


S.O. n. 1


TITOLO I PRINCIPI GENERALI


Art. 1
(Oggetto)


1. La presente legge, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, disciplina il riordino del sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni nelle materie indicate negli articoli 117, primo comma e 118, secondo
comma della Costituzione nel rispetto dei principi di
autodeterminazione, cooperazione e programmazione socio-economica e secondo i criteri di sussidarieta' e di flessibilita'.


Art. 2
(Attuazione del riordino)
1. Il riordino di cui all'articolo 1 e' attuato mediante il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative che non attengono ad esigenze di carattere unitario. Per conferimento si intende l'attribuzione, la delega e la subdelega di funzioni amministrative.

2. Ulteriori funzioni amministrative, oltre a quelle individuate dalla presente legge sono conferite agli enti locali con successive leggi da emanarsi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.


Art. 3
(Conferenza Regione - Autonomie locali)

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Conferenza Regione - Autonomie locali, di seguito denominata "Conferenza", con funzioni di coordinamento e di raccordo tra la Regione Lazio ed il complesso del sistema delle autonomie locali. La Conferenza ha inoltre compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

2. La Conferenza e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'Assessore regionale ai Rapporti e relazioni istituzionali;
c) i Presidenti delle Province del Lazio;
d) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
e) cinque Sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, uno di Comune con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, uno di Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
f) due Presidenti di Comunita' montane designati dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM Lazio);
g) il Presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
h) il Presidente dell'ANCI Lazio;
i) il Presidente regionale della Lega delle Autonomie locali;
l) il Presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il Presidente ed i due Vice Presidenti della Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali.

3. La Conferenza e' di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza.

4. La Conferenza e' presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall'Assessore ai Rapporti e relazioni istituzionali. La Conferenza e' convocata almeno una volta ogni tre mesi e allorche' ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri.

5. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da funzionari della Regione, designati dalla Giunta regionale, nonche' da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio.

6. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso forniscono alla Conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.


Art. 4
(Durata e funzioni)

1. La Conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha la stessa durata del Consiglio regionale.

2. La Conferenza esprime pareri, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Giunta ed al Consiglio regionali in materia di:
a) proposta degli strumenti regionali di programmazione socio-economica e territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;
c) proposte di leggi o di regolamento regionale relative al conferimento di funzioni amministrative agli enti locali; d) atti comunque attuativi della presente legge e delle leggi di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La Giunta ed il Consiglio regionali possono, inoltre, richiedere pareri alla Conferenza in ordine alle proposte comunque comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e coordinamento nonche' in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

4. La Giunta ed il Consiglio regionali prescindono dal parere della Conferenza nel caso in cui questo non venga reso nel termine di cui al comma 2.

5. La Conferenza puo', nelle materie di cui ai commi 2 e 3, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionali.

6. La Conferenza approva annualmente una relazione sullo stato delle autonomie locali che trasmette al Consiglio ed alla Giunta regionali.


Art. 5
(Funzioni amministrative della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di controllo nell'ambito del proprio territorio. Spettano inoltre alla Regione i poteri di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative degli enti locali, nonche' il potere di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalita' fissate dalle leggi regionali.

2. La Regione individua nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire agli enti locali e la conseguente contestuale attribuzione e ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.


Art. 6
(Funzioni amministrative della Provincia)
1. La Provincia esercita:
a) le funzioni di programmazione in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale nel rispetto dei criteri e delle procedure definite dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 142 del 1990;
b) le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.


Art. 7
(Funzioni amministrative della citta' metropolitana)
1. Con la legge di delimitazione dell'area metropolitana, la Regione conferisce alla citta' metropolitana le funzioni amministrative provinciali di cui all'articolo 6, nonche' le funzioni amministrative comunali in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata.


Art. 8
(Funzioni amministrative del comune)

1. Il comune esercita tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o conferite ad altri enti locali, precipuamente nei settori dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, nonche' le funzioni di programmazione rapportate alle esigenze territoriali locali.

2. Gli atti di programmazione del comune, rilevanti in sede di programmazione regionale e provinciale, sono assunti nel rispetto dei criteri e delle procedure definite dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 142 del 1990.


Art. 9
(Cooperazione e associazione intercomunale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi)
1. La Regione, al fine di assicurare un efficiente sistema delle autonomie locali, favorisce e promuove la cooperazione e l'associazione tra comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, in particolare nelle forme della convenzione, del consorzio e dell'unione, previste, rispettivamente, dagli articoli 24, 25 e 26 della legge n. 142 del 1990.


Art. 10
(Funzioni amministrative della comunita' montana)

1. La comunita' montana promuove la valorizzazione e lo sviluppo del territorio montano nel quadro della programmazione regionale e provinciale ed esercita le funzioni conferite dalla legge statale e regionale.

2. La comunita' montana esercita altresi' le funzioni ad essa delegate o subdelegate dalla provincia e dai comuni.


Art. 11
(Potere organizzatorio degli enti locali)

1. Gli enti locali disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite ai sensi della presente legge nei limiti delle proprie competenze e della propria potesta' normativa.


Art. 12
(Sistema informativo e assistenza tecnico-amministrativa)

1. La Regione e gli enti locali sono tenuti reciprocamente a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi comuni.

2. Con legge regionale, sentita la Conferenza, e' disciplinato il sistema informativo e di rilevazione statistica e della rete informatica, secondo i criteri di trasparenza e di partecipazione unitaria, nell'ambito del sistema statistico nazionale. Tale sistema e' realizzato e gestito anche utilizzando istituti a prevalente partecipazione degli enti locali che abbiano attivato, nell'ambito regionale, sistemi di collegamento informatico tra le realta' territoriali locali.

3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera l), della legge n. 142 del 1990 la Regione assicura le piu' idonee forme di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-amministrativa agli enti locali anche tramite le proprie strutture decentrate, nonche' istituti ed enti specializzati in materia.


Art. 13
(Patrimonio)

1. I beni mobili ed immobili di proprieta' della Regione, utilizzati per le funzioni attribuite, sono conferiti agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni stesse.

2. I beni mobili ed immobili di proprieta' della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, possono essere assegnati in uso o in comodato all'ente esercitante la funzione.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, al conferimento o all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.

4. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti. Resta salva la facolta' dell'Amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.


Art. 14
(Strutture organizzative - Personale)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge e delle leggi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, la Conferenza formula proposte secondo criteri oggettivi e coerenti sulle strutture organizzative ed i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni attribuite, delegate o subdelegate.

2. Sulla base delle proposte di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, previo parere della Commissione
consiliare competente, alla identificazione delle strutture organizzative da sopprimere. La Giunta regionale, inoltre, tenuto conto delle eventuali richieste del personale, approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario del personale da trasferire, rispettivamente, per l'esercizio delle funzioni attribuite, delegate o subdelegate, dandone comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, previo parere della Commissione consiliare competente stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa alle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, anche tramite ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.

4. La Giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2 agli enti locali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' delle leggi di cui all'articolo 2, comma 2.

5. I posti del contingente relativo alle funzioni conferite sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.

6. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata.

7. Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del personale alle dipendenze funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.

8. Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della Regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di bilancio. Successivamente tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti locali per fare fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

9. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale e' rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

10. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva, controllo e ispezione.


Art. 15
(Finanziamento delle funzioni attribuite, delegate e subdelegate)
1. Le spese relative alle funzioni attribuite agli enti locali, sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante trasferimento di somme dal bilancio regionale. Le somme sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla Giunta regionale sulla base del parere della conferenza e delle disponibilita' del bilancio regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Tali somme sono stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunita' montane e la citta' metropolitana e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi, senza vincolo di destinazione. La Regione puo' provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite, anche assegnando agli enti destinatari, quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge regionale di bilancio.

2. Le spese relative alle funzioni delegate o subdelegate sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti delegati o subdelegati delle risorse necessarie. Le somme sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla Giunta regionale sulla base del parere della Conferenza e delle disponibilita' del bilancio regionale sentita la Commissione consiliare competente. Tali somme sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una quota delle spese relative all'organizzazione generale della Regione, eliminate dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni.

4. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione.

5. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai commi 1 e 2, si tiene conto principalmente della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonche' delle somme che ciascun ente puo' ottenere dalle entrate di cui al comma 4.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e' rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.


Art. 16
(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)

1. La Regione, al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e privati, in partecipazione con gli enti locali, istituisce con legge uno specifico Fondo rotativo, denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

2. Il FIL e' alimentato, oltre che dal recupero dei contributi concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza straordinaria, nonche' dalle maggiori entrate acquisite dalla Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi propri.


TITOLO II

TRASFERIMENTI, DELEGHE E SUBDELEGHE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE


CAPO I

TRASFERIMENTO, DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE



Art. 17
(Difesa del suolo)
1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative gia' esercitate dalla Regione relativamente alla difesa del suolo ed alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche concernenti la sistemazione, conservazione e recupero del suolo con interventi di carattere idraulico, di forestazione e di bonifica e, in particolare, quelle relative a:
a) le opere idrauliche di competenza regionale;
b) le opere di bonifica, salvo quanto previsto dall'articolo 48;
c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo 48;
d) il consolidamento ed il trasferimento di centri abitati;
e) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
f) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a dieci metri e determinanti un invaso inferiore a 100.000 metri cubi;
g) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10, 133 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 relativa alle norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso regionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
h) i provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legge 16 maggio 1926, n. 1126 con esclusione dei movimenti di terreno diretti alla trasformazione di coltura dei boschi, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

2. Con successiva legge regionale concernente il riordinamento normativo in materia forestale sono determinati tempi e modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c).

3. Le province esercitano le funzioni delegate ai sensi del comma 1 nel rispetto dei vincoli ed obiettivi fissati dai piani di bacini regionali, interregionali e nazionali dal piano regionale di risanamento delle acque e dai piani subregionali di risanamento approvati dalla Regione e in attuazione delle direttive generali e programmatiche della Regione.

4. Nell'esercizio delle funzioni delegate le province si avvalgono degli uffici regionali decentrati.


Art. 18
(Tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche)
1. Sono attribuite alle province oltre alle funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, le funzioni di rilevamento, catasto, autorizzazione e controllo in materia di scarichi nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo, cosi' come individuate dalla legge 10 maggio 1979,n.319 e successive modificazioni con esclusione degli scarichi in reti fognanti di competenza dei comuni.

2. Sono subdelegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso e alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione dal comma 4 e, in particolare, quelle concernenti:
a) le concessioni di piccole derivazioni senza opposizione per l'utilizzazione di acque pubbliche;
b) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;
c) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
d) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

3. Le province svolgono le funzioni subdelegate di cui al comma 2 sulla base delle direttive emanate dalla Regione al fine di assicurare l'unitaria gestione dei corpi idrici. Nell'esercizio delle funzioni subdelegate le province si avvalgono degli uffici regionali decentrati.

4. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
a) le decisioni relative alle opposizioni presentate avverso le derivazioni di acque pubbliche;
b) l'aggiornamento e le variazioni al piano regolatore generale degli acquedotti;
c) la pianificazione e la programmazione generale dell'uso delle risorse idriche in coerenza con gli obiettivi di piani di bacino, anche ai fini della tutela del sistema idrico del sottosuolo;
d) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee nonche' le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n.36.


Art. 19
(Trasporti)
1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alle verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano nell'ambito provinciale le necessarie condizioni per il regolare svolgimento dei pubblici servizi automobilistici, tranviari, filoviari, metropolitani e degli altri servizi di trasporto pubblico di interesse regionale.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardano anche le modifiche e le deviazioni di percorso delle linee di trasporto pubblico di interesse regionale, nonche' le modifiche delle fermate. Nel caso in cui le modifiche di percorso riguardino il territorio di piu' province, le relative funzioni amministrative sono esercitate dalla provincia il cui territorio e' maggiormente interessato dalle modifiche stesse, sentite le altre province.

3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione di nuove linee di trasporto pubblico di interesse regionale, alle autolinee interregionali, nonche' le altre funzioni amministrative non ricomprese nel comma 1.

4. Sono altresi' delegate alle province:
a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali e a trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
b) le autorizzazioni per il transito delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
c) le autorizzazioni relative alle macchine operatrici eccezionali di cui all'articolo 114, comma 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992.


Art. 20
(Navigazione interna)

1. Sono delegate alle province, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative concernenti:
a) la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili ed idrovie;
b) i porti lacuali e di navigazione interna;
c) ogni altra attivita' riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali.

2. Sono subdelegate alle province le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.


Art. 21
(Beni ed attivita' culturali)
1. Le funzioni amministrative regionali relative alla valorizzazione dei beni culturali sono attribuite alle province, con esclusione di quelle attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 36 e di quelle di seguito elencate che restano riservate alla Regione:
a) la determinazione di criteri, metodologie e standards tecnici relativi alla conservazione, sicurezza, restauro, catalogazione, inventariazione dei beni culturali, sulla base delle norme e degli indirizzi statali, nonche' alla formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali;
b) la promozione, con il concorso delle province e degli altri enti locali interessati, di iniziative orientate alla cooperazione fra gli enti stessi ai fini della realizzazione di sistemi di servizi culturali;
c) la promozione e la realizzazione, con il concorso delle province e degli altri enti locali interessati, delle attivita' di inventariazione e catalogazione dei beni culturali ai fini della realizzazione di banche dati e sistemi informativi regionali;
d) l'adozione di iniziative atte a favorire la
conservazione, la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali che per la loro dimensione o per i loro contenuti rivestono interesse regionale; e) l'esercizio, avvalendosi della Soprintendenza ai beni librari, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 24 luglio 1977, n.616, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

2. Le Province promuovono e coordinano, in collaborazione con i comuni, attivita' culturali di rilevante interesse provinciale.


Art. 22
(Turismo e industria alberghiera)

1. Le province formulano con il concorso dei comuni e avvalendosi degli enti di promozione turistica, nel rispetto degli strumenti di programmazione e delle direttive regionali, programmi di sviluppo turistico con particolare riferimento:
a) alla utilizzazione delle risorse territoriali, culturali ed ambientali ai fini turistici anche individuando aree omogenee turisticamente rilevanti;
b) alla promozione dell'attivita' imprenditoriale nel settore ed alla valorizzazione delle forme associative fra privati;
c) al turismo sociale.

2. Le province provvedono altresi':
a) alla gestione, in collaborazione con i comuni, del servizio di statistica turistico provinciale, nel quadro del sistema statistico regionale;
b) alla definizione di un sistema di informazione turistica, in collaborazione con la Regione ed i comuni.

3. Sono delegate alle province:
a) la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive e delle attivita' gestite in regime di concessione;
b) l'attribuzione della classifica alle strutture ricettive;
c) le funzioni relative alla promozione di attivita' sportive e alla realizzazione di impianti ed attrezzature, previste dall'articolo 56, secondo comma, lettera b) del D.P.R. n. 616 del 1977;
d) le funzioni della Regione e degli enti di promozione turistica in materia di agenzie di viaggio e turismo, disciplinate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217;
e) le funzioni della Regione in materia di guide turistiche, accompagnatori turistici e interpreti turistici, disciplinate dalla legge n. 217 del 1983; f) le funzioni della Regione e degli enti di promozione turistica in materia di associazioni pro-loco.

4. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b), avvalendosi degli enti di promozione turistica.


Art. 23
(Impianti a fune)

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alle verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune di interesse regionale.

2. Restano riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla localizzazione ed alla programmazione degli interventi concernenti la realizzazione degli impianti a fune, ivi compresa l'approvazione dei progetti di nuovi impianti, nonche' l'emanazione di direttive per la determinazione delle tariffe.


Art. 24
(Viabilita')
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla viabilita', con esclusione di quelle attribuite ai comuni ed alle Comunita' montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 48 e di quelle relative alle materie di seguito elencate che vengono riservate alla Regione:
a) strade regionali;
b) l'espressione dell'intesa sulle localizzazioni e la scelta di tracciato di cui all'articolo 81 del D.P.R. n. 616 del 1977 e successive modificazioni;
c) la classificazione e la declassificazione delle strade ed i pareri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992.


Art. 25
(Acquedotti e lavori pubblici)
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative a:
a) gli acquedotti comprensoriali che interessano il territorio di una singola provincia;
b) le opere relative ad edifici pubblici di proprieta' delle province;
c) le opere di edilizia scolastica;
d) le opere igienico-sanitarie di interesse sovracomunale;
e) le attrezzature sportive di interesse comprensoriale;
f) gli impianti elettrici di interesse provinciale;
g) gli acquedotti e le elettrificazioni rurali.


Art. 26
(Protezione della flora e della fauna. Aree naturali protette)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la protezione della flora e della fauna, nonche' la tutela delle aree naturali protette di interesse provinciale ed in particolare quelle relative:
a) al rilevamento sistematico dei fenomeni di degrado degli ambienti naturali;
b) all'attuazione di specifici interventi di risanamento di interesse provinciale, nell'ambito di programmi e di indirizzi definiti dalla Regione;
c) alla gestione di aree naturali protette di interesse provinciale, in attuazione delle relative leggi istitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 48;
d) all'attivita' di educazione ambientale, salvo quelle connesse a materie riservate alla Regione, ovvero attinenti a temi di rilevanza regionale, nazionale e comunitaria.

2. Sono riservate alla Regione:
a) la pianificazione ed attuazione di programmi e azioni comunitari;
b) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle aree naturali protette;
c) l'istituzione e la delimitazione, nelle forme previste dalle leggi, delle aree naturali protette;
d) la gestione delle aree naturali protette di interesse regionali secondo le previsioni delle leggi istitutive;
e) le attivita' relative alla gestione delle aree naturali protette di interesse interregionale.


Art. 27
(Caccia e pesca nelle acque interne)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla caccia ed alla pesca nelle acque interne, ed in particolare:
a) l'autorizzazione all'esercizio della caccia e della pesca;
b) la vigilanza.

2. Restano riservate alla Regione le funzioni amministrative relative a:
a) programmazione faunistico-venatoria regionale e
coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
b) programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attivita';
c) promozione della ricerca, della sperimentazione, di studi ed analisi di interesse regionale o sovraprovinciale;
d) adozione del calendario venatorio annuale.


Art. 28
(Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'adozione dei piani che organizzano i servizi di smaltimento e dei rifiuti secondo le previsioni del piano regionale;
b) l'esercizio della vigilanza sullo svolgimento
dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dei progetti esecutivi degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti stessi;
b) l'autorizzazione relativa all'utilizzo dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
c) l'autorizzazione relativa all'attivita' di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.


Art. 29
(Inquinamento atmosferico, acustico ed inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche e da radiazioni ionizzanti)
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche e da radiazioni ionizzanti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti che possano provocare inquinamento atmosferico nonche' per la modifica e per il trasferimento di quelli esistenti;
b) il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e al ripotenziamento di elettrodotti;
c) la vigilanza in materia di inquinamento atmosferico ed acustico proveniente da impianti industriali e dalle aree urbane, nonche' di inquinamento elettromagnetico proveniente da elettrodotti e da impianti di trasmissione a bassa ed alta frequenza, da esercitarsi mediante l'Agenzia regionale per l'Ambiente (ARPA) e, in attesa della sua istituzione, mediante i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi di igiene ambientale;
d) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sulla base dei criteri individuati dal piano regionale di cui al comma 2;
e) l'approvazione dei piani comunali di risanamento acustico;
f) l'approvazione della classificazione acustica dei territori comunali;
g) la valutazione dei piani di risanamento presentati dagli esercenti gli elettrodotti;
h) il censimento a livello provinciale degli impianti radiotelevisivi e delle antenne ricetrasmittenti.

2. Sono riservate alla Regione:
a) l'organizzazione e il coordinamento dei sistemi di monitoraggio ambientale;
b) la redazione del piano regionale di risanamento della qualita' dell'aria, di risanamento acustico e di insediamento di impianti radio televisivi e di antenne ricetrasmittenti;
c) la redazione dei pareri per le autorizzazioni alla costruzione o alla continuazione della gestione per gli impianti di produzione di energia elettrica e le raffinerie di olii minerali;
d) l'approvazione dei piani provinciali di risanamento di cui al comma 1, lettera d);
e) la formulazione di proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali;
f) la gestione dell'albo regionale del tecnico competente in materia di inquinamento acustico;
g) la redazione dello stato generale degli elettrodotti ad alta e media tensione ,superiore a 132 Kw, sul territorio;
h) la emanazione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento in termini di dismissione, ripotenziamento o spostamento di linee di elettrodotti, di impianti radiotelevisivi e antenne ricetrasmittenti;
i) la emanazione dei criteri per la costruzione di nuovi elettrodotti;
l) l'indirizzo ed il coordinamento in materia di interventi nel campo delle radiazioni ionizzanti;
m) l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento agli enti locali per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti radiotelevisivi.


Art. 30
(Formazione professionale)
1. Le funzioni amministrative relative alla formazione professionale sono attribuite alle Province, con esclusione di quelle di seguito elencate che restano riservate alla Regione:
a) i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato e dell'Unione europea;
b) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attivita' professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica;
c) la formazione professionale del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti;
d) la formazione professionale del personale del servizio sanitario;
e) la predisposizione per l'Unione Europea dei piani e dei programmi operativi del Fondo Sociale Europeo (FSE), relativi agli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria, o comunque riferentesi al FSE e l'approvazione e il finanziamento dei relativi progetti.

2. Le province esercitano le funzioni loro attribuite, sentiti i comuni interessati. Le province possono, altresi', delegare le funzioni ad esse attribuite alle comunita' montane.


Art. 31
(Tutela ambientale, pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia residenziale pubblica)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la elaborazione e l'adozione degli strumenti urbanistici di dimensione provinciale;
b) la verifica di conformita' dei piani e degli strumenti urbanistici comunali e sub-provinciali, ivi compresi i piani degli insediamenti produttivi, non in variante rispetto ai corrispondenti strumenti provinciali;
c) l'approvazione dei piani e degli strumenti urbanistici comunali e sub-provinciali, ivi compresi i piani degli insediamenti produttivi, se in variante agli strumenti provinciali corrispondenti;
d) il coordinamento dei fabbisogni e delle disponibilita' di edilizia residenziale pubblica.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite, al momento della sua istituzione, alla Citta' metropolitana di Roma relativamente al territorio di propria competenza.

3. Le norme regionali in materia di tutela ambientale, di pianificazione territoriale, di urbanistica e di edilizia residenziale pubblica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le procedure ed i tempi nonche' le funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi del comma 1.

4. Sono riservate alla Regione le funzioni e gli atti di indirizzo, programmazione e controllo in materia urbanistica, di assetto del territorio, di tutelaambientale e di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare:
a)la elaborazione, l'adozione e l'approvazione di tutti gli strumenti urbanistici, di assetto del territorio, di tutela ambientale, di dimensione regionale e sovraregionale;
b) l'approvazione dei Piani Territoriali Paesistici, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano (PTCM) secondo le procedure della legge urbanistica, del Piano Territoriale Regionale Generale;
c) la verifica di conformita' dei piani e degli strumenti urbanistici territoriali provinciali e subregionali non in variante agli strumenti di pianificazione regionale;
d) l'approvazione dei piani e degli strumenti urbanistici territoriali provinciali e subregionali in variante agli strumenti regionali corrispondenti;
e) il piano e la definizione finanziaria dell'attivita' di edilizia residenziale pubblica.


Art. 32
(Agricoltura)

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative:
a) all'adozione del piano annuale degli interventi in conformita' con il piano regionale di sviluppo agricolo;
b) alla valorizzazione ed alla utilizzazione dei prodotti della silvicoltura del bosco e del sottobosco;
c) vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 48.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative:
a) ai miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
b) alla dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
c) alle attivita' di difesa fitosanitaria, anche in forma associata;
d) ai premi per integrazioni di reddito previsti da normative comunitarie o nazionali;
e) al credito di esercizio a cooperative, associazioni dei produttori e consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti;
f) alla concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali e nazionali sui danni conseguenti alle avversita' atmosferiche;
g) agli interventi per l'agriturismo;
h) agli interventi per l'agricoltura biologica; i) agli indennizzi per danni da fauna selvatica; l) alla elettrificazione rurale ed agli acquedotti rurali, salvo quanto previsto dall'articolo 48.

3. La Provincia puo' subdelegare le funzioni di cui al comma 2 alle comunita' montane.

4. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative concernenti:
a) l'elaborazione del piano regionale di sviluppo agricolo e la formulazione degli indirizzi programmatici settoriali;
b) la ripartizione tra le Province delle disponibilita' finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di cui alle materie delegate;
c) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;
d) l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale;
e) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative;
f) l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;
g) il servizio fitosanitario regionale;
h) la delimitazione delle aree colpite da avversita' atmosferiche ai fini della concessione dei benefici previsti dal fondo di solidarieta' nazionale;
i) le commissioni ed i comitati a carattere regionale, comprese le nomine;
l) la materia dei diritti di uso civico.


CAPO II

TRASFERI
MENTO DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI


Art. 33
(Tutela ambientale, pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia residenziale pubblica)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a)la elaborazione, l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici di dimensione comunale, ivi compresi i piani degli insediamenti produttivi, che non siano in variante ai piani territoriali di coordinamento provinciali e alle normative regionali;
b) l'adozione e l'approvazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi in conformita' con le normative provinciali e regionali;
c) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi anche se elaborati e promossi da soggetti privati;
d) il censimento dei fabbisogni e delle disponibilita' di edilizia residenziale pubblica e la sua gestione secondo il piano - casa regionale, con riferimento anche alla proposta di riserva di alloggi da assegnare per situazioni di emergenza abitativa.

2. Le norme regionali in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale, di urbanistica e di edilizia residenziale pubblica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le procedure ed i tempi, nonche' le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi del comma 1.

3. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di tutela ambientale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59.


Art. 34
(Difesa del suolo)
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo relativamente alle autorizzazioni di cui all'articolo 20 del Regio Decreto n. 1126 del 1926 per le seguenti categorie di opere:
a) manutenzione fondiaria a scopi agricoli e forestali effettuati su terreni in attualita' di coltivazione;
b) taglio di boschi cedui di proprieta' privata di superficie non superiore ai due ettari;
c) manutenzione di ponti, strade, gallerie, acquedotti, linee elettriche, muri, edifici ed altre strutture che non comportino modifiche alle stesse o al territorio circostante;
d) asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate nuove opere di regimazione idrica;
e) realizzazione di barriere stradali;
f) apposizione di cartelli stradali e pubblicitari;
g) aperture di cunette e realizzazioni di tombini stradali nella viabilita' esistente;
h) chiusura di falle o fratture degli argini;
i) realizzazione di modeste opere edilizie quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali;
l) ristrutturazioni e sopraelevazioni di edifici esistenti quando cio' non comporti movimentazioni di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie;
m) recinzioni in muratura o con paletti di cemento, metallici o di legno inferiori ai duecento centimetri di altezza;
n) installazione di linee elettriche di medio-bassa tensione fino a 20.000 volt;
o) installazione di linee telefoniche;
p) installazione di reti di distribuzione di gas, di acquedotti, di fognature, nonche' interramento di cavi ad una profondita' non superiore a 1,5 metri del piano campagna;
q) realizzazione di muri di contenimento di terra fino a un metro di altezza.


Art. 35
(Assistenza sociale)

1. Oltre alle funzioni in materia socio-assistenziale gia' attribuite ai sensi della normativa vigente, sono attribuite ai Comuni le funzioni attinenti al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, nonche' le funzioni attinenti al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni.

2. Sono, altresi', attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB):
a) la nomina di membri dei Consigli di amministrazione;
b) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge.

3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nelle IPAB, sentiti i Comuni interessati.


Art. 36
(Beni ed attivita' culturali)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative regionali, relative a:
a) interventi per i musei, le biblioteche e gli archivi storici degli enti locali;
b) valorizzazione dei beni culturali di rilevanza comunale;
c) promozione delle attivita' culturali fermo restando quanto previsto nell'articolo 21.

2. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 in forma associata.


Art. 37
(Turismo e industria alberghiera)
1. E' attribuito ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' relativa alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983.

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni della Regione e degli enti di promozione turistica in materia di:
a) impianti ed attivita' termali;
b) complessi ricettivi campeggistici.

3. I Comuni inoltre:
a) concorrono con le Province per la definizione dei programmi di sviluppo turistico;
b) collaborano con le Province per la raccolta dei dati statistici sul turismo e per la definizione del sistema di informazione turistica.

4. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo immediatamente prospicienti al mare, nonche' delle aree del demanio lacuale e fluviale, in attuazione degli strumenti di programmazione e delle direttive regionali.


Art. 38
(Fiere e mercati)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) le autorizzazioni per manifestazioni fieristiche di interesse locale;
b) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio.


Art. 39
(Artigianato)
1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative regionali relative alla promozione dell'artigianato e della cooperazione.


Art. 40
(Viabilita')
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative a strade comunali e vicinali.


Art. 41
(Servizi di trasporto pubblico)
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative alle verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni per il regolare svolgimento di servizi pubblici automobilistici, tranviari, filoviari, metropolitani e degli altri servizi di trasporto pubblico di interesse comunale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 riguardano in particolare l'istituzione di nuove linee di trasporto pubblico di interesse comunale, nonche' le modifiche di percorso e di fermata.

3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla istituzione di nuove linee di trasporto pubblico di interesse regionale, alle autolinee interregionali, nonche' le altre funzioni amministrative non ricomprese nel comma 1.


Art. 42
(Acquedotti e lavori pubblici)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative a:
a) acquedotti locali che interessano il territorio di un singolo Comune;
b) le opere relative ad edifici pubblici di proprieta' dei Comuni;
c) le opere igienico-sanitarie di interesse comunale;
d) le attrezzature sportive di interesse locale;
e) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale.


Art. 43
(Cave e torbiere)
1. In materia di cave e torbiere sono delegate ai Comuni, oltre alle funzioni gia' delegate dalla normativa vigente, le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per attivita' di ricerca per lo sfruttamento di giacimenti.


Art. 44
(Funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative a funivie, sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quelle riservate alla Regione o delegate alle province ai sensi dell'articolo 23.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, ove riferite a piu' comuni, in forma associata.


Art. 45
(Inquinamento atmsferico, acustico, ed inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche)
1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico, acustico, ed inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche:
a) la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla Regione;
b) la redazione del piano di risanamento acustico, secondo i criteri previsti dalla Regione;
c) il coordinamento degli strumenti urbanistici gia' adottati e l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanita' e di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;
d) il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico anche in deroga ai valori limite definiti dalla normativa vigente;
e) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione;
f) la valutazione dei piani di risanamento presentati dagli esercenti gli impianti.


Art. 46
(Smaltimento dei rifiuti)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) lo smaltimento dei rifiuti urbani;
b) la progettazione, l'adeguamento, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' la raccolta differenziata dei rifiuti stessi in attuazione delle previsioni dei piani provinciali per l'organizzazione dello smaltimento e di recupero dei rifiuti.

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, nonche' l'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni di autoveicoli a motore e dalla rottamazione di macchinari e di apparecchiature deteriorate ed obsolete.

3. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al comma 1, lettera a) alle comunita' montane.


Art. 47
(Agricoltura)
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali relative a:
a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa alla idoneita' dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprieta' diretto-coltivatrice;
c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi.



CAPO III


DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE ALLE COMUNITA' MONTANE


Art. 48
(Funzioni conferite alle comunita' montane)
1. Sono delegate alle comunita' montane, con riferimento al proprio territorio, le seguenti funzioni:
a) la prevenzione e la protezione dagli incendi boschivi;
b) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
c) il rimboschimento, la gestione e la sorveglianza dei boschi pubblici o soggetti ad uso civico, lo sviluppo e la cura di specie forestali, anche attraverso la realizzazione di nuovi vivai e la manutenzione di vivai esistenti, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;
d) la gestione, la manutenzione e la conservazione del demanio forestale regionale, la tutela, l'assistenza tecnica e la ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;
e) l'incremento del patrimonio foraggero ed il miglioramento dei pascoli;
f) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
g) la promozione delle iniziative e delle attivita' economiche nelle zone montane con particolare riguardo a:
1) attivita' imprenditoriali locali anche giovanili nel campo silvo-pastorale;
2) recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate.

2. Alle comunita' montane sono altresi' delegate o subdelegate, di norma, funzioni da parte delle Province, con particolare riguardo a:
a) la sistemazione idraulico-forestale e idrogeologica del territorio montano;
b) la bonifica montana;
c) la gestione dei parchi e delle riserve naturali ricadenti nell'ambito territoriale delle comunita' montane;
d) la viabilita' e l'elettrificazione rurale.


TITOLO III

AREA METROPOLITANA DI ROMA



Art. 49
(Conferenza metropolitana)
1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del Capo VI della legge n. 142 del 1990, presso la Provincia di Roma e' istituita la Conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Provincia, dai Sindaci dei Comuni compresi nella provincia e da tre Consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale del Lazio.

2. La Conferenza metropolitana e' presieduta dal Presidente della Regione, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia e con il Sindaco di Roma.

3. La Conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di meta' piu' uno dei componenti con il voto favorevole di meta' piu' uno dei presenti che rappresentino la maggioranza dei cittadini residenti nei Comuni partecipanti alla Conferenza stessa.

4. La Conferenza metropolitana:
a)formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana;
b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 142 del 1990 in relazione alle seguenti funzioni:
1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
6) raccolta, distribuzione, depurazione delle acque;
7) formazione e gestione del piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;
8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
9) coordinamento e programmazione delle attivita' culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della legge n. 142 del 1990;
12) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.


Art. 50
(Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano)

1. Entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, tenendo conto delle proposte emerse dalla Conferenza, delimita con legge l'area metropolitana e provvede agli altri adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 142 del 1990.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 51

(Sanzioni amministrative)
1. Sono attribuite agli enti locali, nell'ambito delle funzioni amministrative ad essi trasferite, le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali o regionali.

2. Per le funzioni amministrative riservate alla Regione ovvero per quelle delegate o subdelegate agli enti locali, si applicano, con riferimento alle relative sanzioni, le norme di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.


Art. 52
(Norme transitorie)
1. Ai fini dei primi adempimenti attuativi di cui agli articoli 14 e 15, relativi alle funzioni da attribuire, delegare e subdelegare ai sensi del titolo II, la Conferenza, di cui all'articolo 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge formula le proposte ed esprime i pareri previsti dai medesimi articoli. Tale termine puo' essere rinnovato per una sola volta dalla Giunta regionale, con decisione motivata, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Conferenza.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, e previo parere della Conferenza, provvede ad emanare indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge indicando le leggi regionali che ne dettano la disciplina.

3. In attesa dell'entrata in vigore delle norme regionali in materia di pianificazione territoriale e della legge urbanistica che disciplini compiutamente i contenuti e le procedure per la formazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, le province possono predisporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno schema di piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 142 del 1990.

4. Lo schema di cui al comma 3 puo' essere elaborato, d'intesa, da uffici di copianificazione costituiti dalla Provincia, dal Comune capoluogo e dalla Regione, con la partecipazione dei comuni dalle province interessate. In questo caso la provincia puo' adottare il piano territoriale di coordinamento che e' trasmesso alla Regione per la verifica di conformita' secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, lettera c).

5. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui all'articolo 33, comma 2, per le funzioni di cui al predetto articolo, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.