Norme per la delega ai comprensori economico - urbanistici dell' esercizio di funzioni in materia urbanistica e per l' approvazione dei piani urbanistici d' esecuzione.

Numero della legge: 74
Data: 18 giugno 1975
Numero BUR: 19
Data BUR: 19/07/1975

L.R. 18 Giugno 1975, n. 74
Norme per la delega ai comprensori economico - urbanistici dell' esercizio di funzioni in materia urbanistica e per l' approvazione dei piani urbanistici d' esecuzione.





Art. 1

La Regione Lazio, con la presente legge, delega ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici, istituiti con legge regionale n. 71 del 12- 6- 1975, ciascuno per il territorio di propria competenza, le seguenti funzioni amministrative in materia urbanistica, di cui alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865, e relative modifiche ed integrazioni:
1) l' approvazione dei Piani Regolatori Generali e delle loro varianti nell' ambito delle direttive fissate dal piano urbanistico comprensoriale previsto dall' art. 12 della legge regionale n. 71 sopracitata; nonche' l' autorizzazione alla adozione di varianti ai sensi dell' art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150;
2) l' approvazione dei piani particolareggiati previsti dall' art. 13 della succitata legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, nonche' dall' art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ove detti piani comportino variante al PRG e le eventuali richieste di modifica o variante degli stessi;
3) l' approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951 n. 1402;
4) l' approvazione dei piani di zona, e delle varianti degli stessi, destinati alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, ove detti piani comportino variante al Piano Regolatore Generale;
5) il rilascio dei nulla - osta per:
a) i piani di lottizzazione convenzionata previsti dall' art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, allorche' comportino variante al Piano Regolatore Generale;
b) l' autorizzazione comunale a costruire in deroga ai sensi dell' art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357;
c) l' autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui alla legge 8 novembre 1938, n. 1908;
6) la predisposizione dei programmi di localizzazione degli insediamenti previsti dall' art. 3 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
7) la delimitazione dei centri edificati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. I Consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici sono delegati, altresi', ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni per tutti gli atti di loro competenza in materia urbanistica.
I Consorzi suddetti eserciteranno le funzioni delegate, di cui al primo comma del presente articolo, dopo l' approvazione, da parte della Regione, dei rispettivi piani urbanistici comprensoriali; fino a quella data e dal momento dell' approvazione dello statuto essi sono delegati ad esercitare funzioni di istruttoria degli strumenti urbanistici comunali secondo le direttive di cui alla legge regionale n. 71 del 12- 6- 1975.


Art. 2

Nell' esercizio delle funzioni delegate i Consorzi sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal Consiglio e dalla Giunta regionale.
I provvedimenti emessi ai sensi della presente legge divengono esecutivi con l' espletamento del controllo da parte del competente Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali in attuazione dell' art. 43 dello Statuto regionale.
I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale copia degli atti adottati nell' esercizio delle funzioni delegate per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 3

Negli atti compiuti nell' esercizio delle funzioni delegate i Consorzi devono fare menzione della delega ricevuta.


Art. 4

Gli atti posti in essere nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati che, pertanto, ne rispondono direttamente di fronte ai terzi assumendo la propria rappresentanza in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione, ordinaria o amministrativa.


Art. 5

Qualora l' Ente delegato non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, la Regione puo' sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro sessanta giorni.
Il provvedimento e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa previo parere della competente Commissione consiliare.


Art. 6

Prima di iniziare l' esercizio delle funzioni delegate, i Consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici, con motivata deliberazione dell' Assemblea consorziale, ripartiscono le funzioni predette tra i propri organi.
Tale deliberazione dovra' essere tempestivamente comunicata alla Regione nonche' a tutti i Comuni compresi nell' area sub - regionale che compone il << Comprensorio economico - urbanistico >>.


Art. 7

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell' art. 118 della Costituzione e dell' art. 42 dello Statuto regionale, sono delegate alle Amministrazioni comunali, singole o consorziate, le funzioni amministrative in materia urbanistica di cui alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167 e 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, relative:
a) all' approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali;
b) al rilascio del nulla - osta all' autorizzazione dei piani di lottizzazione di cui all' art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
c) all' approvazione dei piani delle zone destinate all' edilizia economica e popolare;
d) all' approvazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le delibere ed i piani di cui al precedente comma non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicazione e di esame delle osservazioni presentate. La delega delle funzioni di cui al primo comma e' conferita a tempo indeterminato e puo' essere revocata ai sensi dell' art. 42 dello Statuto regionale.
Nell' esercizio delle funzioni delegate le Amministrazioni comunali sono tenute ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo deliberati dalla Regione.
I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo divengono esecutivi con l' espletamento del controllo da parte del competente organo.
I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia degli atti emessi nell' esercizio delle funzioni delegate, che verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 8

E' istituita presso i Consorzi di cui all' art. 1 una apposita Commissione urbanistica consultiva, avente il compito di esprimere il proprio parere ai fini dell' adozione dei provvedimenti delegati di cui al precedente art. 1. Detta Commissione e' nominata con atto del Presidente del Consorzio ed e' composta:
a) dal Presidente del Consorzio o da un componente del Consiglio direttivo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da un rappresentante di ciascuno dei Comuni consorziati designato dal Consiglio comunale;
c) da un ingegnere o architetto designato dall' Assemblea consorziale, da scegliere tra i funzionari in servizio presso gli uffici del Consorzio;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel Paese;
e) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi piu' rappresentative nel Paese;
f) da tre esperti in materia urbanistica designati dalla Assemblea consorziale.
La Commissione dura in carica quanto l' Assemblea consorziale ed i suoi membri non possono essere confermati per piu' di due volte consecutive. I rappresentanti di cui al punto b) possono essere sostituiti in corrispondenza del rinnovo dei Consigli comunali.


Art. 9

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo, che non siano dipendenti di Enti locali o funzionari della Regione, e' corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, la cui entita' sara' deliberata dal Consiglio direttivo del Consorzio.


Art. 10

La Regione assume a proprio carico le spese occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate. La Giunta regionale sulla base di bilanci pervenuti dai Consorzi determina le spese da rimborsare agli stessi per l' esercizio delle predette funzioni e dispone il pagamento di acconti, salvo conguaglio a consuntivo.


Art. 11

Per le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate, previste dagli artt. 1 e 7 della presente legge, e' autorizzata per l' anno 1975 la spesa di L. 32.000.000 alla quale si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2981 (elenco n. 4, partita n. 9) dello stato di previsione della spesa per l' anno medesimo.
La spesa suddetta sara' iscritta al capitolo 1360 che sara' istituito nello stato di previsione con la seguente denominazione: << Rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia urbanistica (articolo 118 della Costituzione ed art. 42 dello Statuto regionale). Per gli anni successivi la spesa gravera' sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 12

La data di inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del 2Ø comma dell' art. 1 della presente legge, verra' fissata all' atto di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano urbanistico comprensoriale.
A partire dalla predetta data, gli strumenti urbanistici, di cui alla delega specificata nell' art. 1, verranno trasmessi dagli Enti interessati direttamente ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici competenti per territorio.
I procedimenti di competenza regionale, relativi alla materia oggetto della presente legge, in ordine ai quali, prima della data fissata, ai sensi del 1Ø comma, sia gia' stato espresso parere da parte della Sezione urbanistica regionale, saranno ultimati dagli organi regionali.
Verranno trasmesse ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici competenti le pratiche riguardanti procedimenti in corso per i quali non sia stato ancora acquisito il parere del predetto organo consultivo.
La data di inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del 3Ø comma dell' art. 1 della presente legge e' fissata all' atto dell' approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione del comprensorio economico - urbanistico.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 giugno 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.