Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1978.

Numero della legge: 20
Data: 20 maggio 1978
Numero BUR: 17
Data BUR: 24/06/1978

L.R. 20 Maggio 1978, n. 20
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1978.





Art. 1

Il totale generale delle entrate della Regione per l' anno 1978 e' approvato in L. 1.203.823.240.000 in termini di competenza e in L. 1.092.551.640.000 in termini di cassa.
In conformita' alle indicazioni della commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio di previsione, le entrate nell' ambito dei titoli previsti dall' art. 11 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, sono ripartite in categorie, nel modo seguente:
TITOLO I
Categoria 1a - Tributi propri.
Categoria 2a - Quote di tributi dello Stato devolute alla Regione.
TITOLO II
Categoria 11a - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Categoria 12a - Entrate per l' esercizio di funzioni delegate.
Categoria 13a - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni statali.
TITOLO III
Categoria 21a - Proventi di servizi resi dalla Regione.
Categoria 22a - Rendite patrimoniali e proventi del demanio.
Categoria 23a - Utili di enti ed aziende regionali.
Categoria 24a - Entrate diverse.
Categoria 25a - Partite che si compensano nella spesa.
TITOLO IV
Categoria 31a - Alienazione di beni e diritti patrimoniali. Affrancazioni.
Categoria 32a - Eredita', donazioni ed altri trasferimenti di capitali non dello Stato.
Categoria 33a - Rimborso di crediti e recuperi vari.
TITOLO V
Categoria 41a - Mutui.
Categoria 42a - Obbligazioni.
Categoria 43a - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.
TITOLO VI
Categoria 51a - Partite di giro.
Categoria 52a - Stabilimenti speciali.



Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1978, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).


Art. 3

Il totale generale delle spese della Regione per l' anno finanziario 1978 e' approvato in L. 1.203.823.240.000, in termini di competenza ed in L. 1.092.551.640.000, in termini di cassa.
Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 12 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la classificazione della spesa per l' anno finanziario 1978 e' effettuata anche in riferimento ai programmi regionali di sviluppo ed ai settori di intervento.
Ai fini dell' analisi funzionale ed economica sono adottate sezioni e categorie corrispondenti a quelle previste nel bilancio dello Stato.


Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1978, in conformita' all' annesso stato di previsione (tabella B), con la limitazione di cui al comma seguente.
Il pagamento delle spese a carico dei capitoli concernenti l' esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' dei capitoli n. 900181, n. 900185, n. 900187, n. 900191 e n. 900199, e' consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli di entrata.


Art. 5

Ai sensi dell' art. 11, primo comma, dello statuto della Regione e' determinata in L. 4.760.000.000 la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale.
La spesa e' ripartita nei capitoli: n. 524101, n. 525101, n. 528101, n. 528103, n. 528129, e n. 528201 dello stato di previsione della spesa, con le denominazioni stabilite dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.


Art. 6

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1978.


Art. 7

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1978- 1981, allegato al bilancio annuale, ai sensi dell' art. 3, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 8

E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.


Art. 9

E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.



Art. 10

I fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l' approvazione del bilancio, ferme restando le disposizioni previste dal primo comma dell' art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, sono ripartiti secondo i programmi ed i settori di cui all' articolo 3 della presente legge.


Art. 11

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1978 relativi a capitoli istituiti con leggi regionali emanate anteriormente alla disciplina prevista dall' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, costituiscono autorizzazioni di spesa per le finalita' e con le modalita' previste dalle leggi stesse, ancorche' le autorizzazioni originariamente previste risultino minori nell' ammontare o limitate nel tempo.


Art. 12

Ai sensi del quarto comma dell' art. 9 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' autorizzata l' iscrizione sul capitolo n. 209251 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1978, della somma di lire 10.541.000.000 comprensiva dei contributi che saranno attribuiti dallo Stato nell' anno successivo in applicazione dell' art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493. Al recupero delle somme anticipate in base al comma precedente si provvedera' negli esercizi 1979/ 1980.


Art. 13

La Giunta regionale ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, puo', con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale, dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinarono gli interventi.
In tal caso possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalita' di cui al successivo articolo 14, anche al fine di determinare l' ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.
Tali deliberazioni si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno formale a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all' esercizio entro il cui termine venga a scadere l' obbligazione, ai sensi del secondo comma dell' art. 27 della ripetuta legge regionale n. 15 del 1977.


Art. 14

Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l' utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per piu' annualita' del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonche' quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti comparti di assessori.
I comparti di assessori, in conformita' a quanto previsto dall' art. 20 dello statuto regionale e salvo che non sia disposto diversamente da leggi e provvedimenti particolari, sono cosi' composti: dagli assessori all' agricoltura, all' industria e all' artigianato, ai lavori pubblici, all' urbanistica, ai trasporti, al lavoro e alla formazione professionale, al bilancio e alla programmazione economica, per atti relativi alle aree progettuali di sviluppo dell' agricoltura, di sviluppo dell' industria e dell' artigianato - aree attrezzate, del lavoro;
dagli assessori alla sanita', all' assistenza, alla cultura, al turismo, al commercio, ai lavori pubblici, agli enti locali, all' urbanistica, al bilancio e alla programmazione economica, per gli atti relativi alle aree progettuali concernenti la razionalizzazione dei servizi sociali e sanitari, la razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo, la scuola, la cultura e l' edilizia scolastica;
dagli assessori all' urbanistica, ai lavori pubblici, all' agricoltura, ai trasporti, agli enti locali, al bilancio e alla programmazione economica, per gli atti relativi alle aree progettuali concernenti la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi di trasporto, le infrastrutture, la programmazione territoriale, la tutela dell' ambiente, l' utilizzazione delle risorse; dagli assessori agli enti locali, agli affari istituzionali, al personale, al bilancio e alla programmazione economica, al demanio e patrimonio e all' urbanistica, per gli atti concernenti le aree progettuali relative alla organizzazione amministrativa e agli studi e ricerche per la programmazione.
Gli atti di cui al primo comma - anche se comportino impegni formali di spesa - sono adottati su proposta a firma congiunta degli assessori componenti il competente comparto.



Art. 15

A norma dell' ultimo comma dell' art. 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le proposte di legge e di deliberazione programmatiche nonche' ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell' assessore al bilancio prima dell' approvazione da parte della Giunta regionale.
L' assessore alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatiche con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruita' e di compatibilita' di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del piano regionale di sviluppo.


Art. 16

Il Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore al bilancio, e' autorizzato a conservare, nel conto dei residui passivi di cui al secondo comma dell' art. 33 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, soltanto le somme relative agli impegni assunti a carico del bilancio 1977, che, alla data del 31 dicembre 1978, abbiano dato luogo all' aggiudicazione delle gare di appalto dei lavori, alla firma dei contratti e all' assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi da parte della Regione.
Gli assessori hanno l' obbligo di fornire all' assessore al bilancio, entro la suddetta data, la documentazione di prova per la conservazione dei residui.
Gli impegni assunti a carico del bilancio 1977 che, alla stessa data 31 dicembre 1978, non abbiano dato luogo agli atti amministrativi di cui sopra, sono da ritenersi decaduti e le relative somme sono cancellate dal conto dei residui.
Le economie derivanti dalla cancellazione dei residui suddetti concorrono alla determinazione del saldo finanziario al termine dell' esercizio 1978, da iscriversi nel bilancio di previsione per l' anno 1979.


Art. 17

Per le spese di funzionamento dei comparti di assessori e del Presidente della Giunta, nonche' dei singoli assessori e' autorizzato l' accreditamento di fondi ai funzionari delegati designati dai comparti stessi, dal Presidente e dagli assessori, sui competenti capitoli di spesa di cui all' elenco approvato con l' art. 9 della presente legge e secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 18

Le previsioni di spesa iscritte nei capitoli concernenti l' assistenza scolastica e la formazione professionale dei lavoratori sono riferite agli oneri dell' intero anno finanziario 1978, siano essi di pertinenza dei corsi scolastici e formativi 1977- 1978 o di quelli 1978- 1979.


Art. 19

Per l' anno 1978 e fino a quando non si sara' provveduto all' attuazione della legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1976 nel quadro di una normativa organica in materia, le somme di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge n. 43 del 22 febbraio 1978 per lo svolgimento delle funzioni gia' esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono erogate ai comuni stessi con decorrenza dalle date di trasferimento delle funzioni sopracitate. L' erogazione avverra' da parte della Regione Lazio previa determinazione dei parametri e dei criteri.


Art. 20

Ferma restando la validita' delle obbligazioni assunte negli esercizi finanziari precedenti per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere pubbliche, qualora, alla data del 31 dicembre 1977, a fronte delle obbligazioni suddette, non sia giunto a scadenza il pagamento della prima annualita' di contributi, resta sospesa, per l' anno finanziario 1978, la decorrenza delle annualita' successive e, conseguentemente, non si fa luogo all' iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti.
La disponibilita' finanziaria occorrente per gli anni successivi e' assicurata mediante iscrizione delle relative quote nel bilancio pluriennale, con riferimento ai singoli capitoli del bilancio annuale, ai sensi del secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 21

Fino a quando non sia approvata la legge di assestamento del bilancio, e' consentito il pagamento di residui passivi accertati in dipendenza di impegni di spesa definitivi, anche in eccedenza all' ammontare della cifra presunta iscritta nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione, purche' il pagamento rientri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso.


Art. 22

Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli relativi ai residui passivi perenti reclamati dai creditori - salve le procedure per i fondi di cui alla lettera b) dell' art. 33 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977 - devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per l' emissione dei relativi titoli di spesa.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 maggio 1978.
RELAZIONE OMESSA



ALL.1
QUADRO GENERALE DEL BILANCIO PER L' ANNO FINANZIARIO 1978, COMPETENZA, DELLA REGIONE LAZIO.
ATTO ALLEGATO
ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L. 120.000.000.000. Giacenza di Cassa L. 0
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione ecc. L. 148.805.000.000.
Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ecc. L. 916.950.640.000.
Titolo III - Entrate derivanti da vendite patrimoniali ecc. L. 10.317.000.000.
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali ecc. L. 4.510.000.000.
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti, ecc. L. 0 Titolo VI - Entrate per contabilita' speciali L. 3.240.600.000.
TOTALE COMPLESSIVO DELL' ENTRATA DEL BILANCIO DELLA REGIONE LAZIO PER L' ANNO FINANZIARIO 1978, COMPETENZA, L. 1.203.823.240.000.
Titolo I, spese correnti.
Il totale di L. 823.896.770.000 (funzioni normali) e' cosi' ripartito:
// parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 2.063.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 749.149.060.000;
// 3Ø programma obiettivo 2.800.000.000;
// 4Ø programma obiettivo 16.119.440.000;
// 5Ø programma obiettivo 49.809.000.000; parte II L. 3.956.270.000.
Il totale di L. 72.663.120.000 (sviluppo) e' cosi' ripartito:
//parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 14.029.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 30.074.120.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 1.140.000.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 24.875.000.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 2.545.000.000;
parte II L. 0.
Totali:
//parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 16.092.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 779.223.180.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 3.940.000.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 40.994.440.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 52.354.000.000;
parte II L. 3.956.270.000.
Totale Titolo I, spese correnti, L. 896.559.890.000.
Titolo II, spese in conto capitale. Il totale di L. 21.176.820.000 (funzioni normali) e' cosi' ripartito:
// parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 10.010.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 1.500.000.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 6.465.670.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 100.000.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 0;
// parte II L. 3.101.150.000.
Il totale di L. 282.791.930.000 (sviluppo) e' cosi' ripartito:
//parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 99.035.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 81.867.710.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 20.961.340.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 38.897.000.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 2.030.880.000;
parte II L. 40.000.000.000. 00. Totali:
//parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 109.045.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 83.367.710.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 27.427.010.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 38.997.000.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 2.030.880.000;
parte II L. 43.101.150.000.
Totale Titolo II, spese in conto capitale, L. 303.968.750.000.
Titolo III, rimborso di prestiti. Il totale di L. 54.000.000 (funzioni normali) e' interamente attribuito alla parte II Titolo IV, contabilita' speciali. Il totale di L. 3.240.000.000 (funzioni Totali funzioni normali
Parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 12.073.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 750.649.060.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 9.265.670.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 16.219.440.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 49.809.000.000;
parte II L. 10.352.020.000;
totale complessivo funzioni normali L. 848.368.190.000. Totali sviluppo.
Parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 113.064.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 111.941.830.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 22.101.340.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 63.772.000.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 4.575.880.000;
parte II L. 40.000.000.000;
totale complessivo sviluppo L. 355.455.050.000. Totale complessivo della spesa del bilancio dellla regione Lazio per l' anno finanziario 1978, competenza.
Parte I:
//1Ø programma obiettivo L. 125.137.000.000;
// 2Ø programma obiettivo L. 862.590.890.000;
// 3Ø programma obiettivo L. 31.367.010.000;
// 4Ø programma obiettivo L. 79.991.440.000;
// 5Ø programma obiettivo L. 54.384.880.000;
parte II L. 50.352.020.000;
totale complessivo della spesa L. 1.203.823.240.000.



ALL.2
TITOLO DEDOTTO
Capitoli dell' entrata e della spesa del bilancio della regione Lazio per l' anno finanziario 1978



ALL.3
TITOLO DEDOTTO
Bilancio pluriennale relativo al periodo 1978- 1981 della regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.