L.R. 28 Luglio 1988, n. 45 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per laqualificazione e lo sviluppo delle attivita' ricettive".
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(Pubblicato nel B.U. 10 settembre 1988, n. 25) Art. 1 1. L' articolo 2 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' sostituito dal seguente: << Art. 2 (Soggetti ammessi a contributo) 1. Per il conseguimento delle finalita' previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore delle persone fisiche, delle persone giuridiche, degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici e religiosi che esercitano od intendono esercitare nel territorio regionale attivita' ricettive riferite ad alberghi, campeggi e villaggi turistici come tali classificati a norma delle leggi vigenti. 2. Non sono ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i soggetti contemplati dall' articolo 10 della legge - quadro 17 maggio 1983, n. 217 e dall' articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 63. >>. Art. 2 1. L' articolo 3 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' sostituito dal seguente: << Art. 3 (Iniziative ammesse a contributo) 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per: a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire o gia' adibiti ad esercizio alberghiero, arredamenti ed attrezzature, opere ed impianti complementari allo stesso servizio purche' ricompresi nel suo ambito; b) costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di campeggi e villaggi turistici e delle attrezzature, opere ed impianti ad essi complementari; c) opere obbligatorie per la vigente legislazione quali impianti di messa a terra, di prevenzione incendi, di antinfortunistica in genere ed altre; d) acquisto dell' area per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo 2 o dell' immobile da destinare ad uso alberghiero; e) acquisto dell' area o dell' immobile o porzione di esso, gia' adibiti all' uso delle attivita' indicate nel precedente articolo 2, da parte di chi risulti gestire ininterrottamente l' esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 5; f) opere di superamento delle " barriere architettoniche" ai sensi dell' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 2. Le opere indicate nelle precedenti lettere c) ed f) sono ammissibili con priorita' ai contributi di cui al successivo articolo 4. 3. I contributi previsti dalla presente legge sono altresi' concessi per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti di risalita, a favore dei soggetti che esercitano od intendano esercitare le relative attivita'. A tali iniziative si applicano in quanto compatibili, le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge stessa. >>. Art. 3 1. La lettera c) del primo comma ed il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sostituiti dal seguente: << 3. I contributi, di cui alla lettera a) del presente articolo, per la realizzazione delle iniziative previste dal precedente articolo 3 sono liquidati anticipatamente al beneficiario a presentazione di fidejussione con validita' fino ad avvenuta esecuzione delle iniziative stesse alle quali il contributo si riferisce. La liquidazione dei contributi e' disposta, in deroga alle condizioni di cui al successivo articolo 10, con decreto del Presidente della Giunta regionale. >>. Art. 4 1. Dopo l' articolo 4 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' aggiunto il seguente articolo: << Art. 4- bis Contributi per operazioni di " leasing" 1. Per le iniziative non finanziate con i contributi, di cui al precedente articolo 4, realizzate con il ricorso ad operazioni di locazione finanziaria mobiliare od immobiliare, sono congiuntamente concessi contributi nelle forme, di cui all' articolo stesso ed in misura non eccedente quella prevista dalle a) e b) del primo comma di tale articolo. 2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati al locatario del contratto di " leasing" previa presentazione di copia autentica del contratto stesso. 3. I contributi annuali vengono attualizzati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del relativo provvedimento di liquidazione ed incrementati dell' interesse calcolato sull' importo residuo, in base al suddetto tasso di sconto, ed erogati al locatario del contratto di " leasing" in un numero di annualita' uguali a quelle contemplate dal contratto stesso. >>. Art. 5 1. L' articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' sostituito dal seguente: << Art. 5 (Domande di contributo) 1. Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge e che possono essere inoltrate anche tramite le associazioni regionali delle categorie, devono essere indirizzate alla Regione Lazio, assessorato al turismo, e devono risultare conformi, per contenuto, sottoscrizione e documentazione, a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della legge stessa. 2. Il disposto della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, non si applica per la presentazione delle domande di cui al precedente comma. >>. Art. 6 1. Il sesto comma dell' articolo 8 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' sostituito dal seguente: << 6. Le domande non accolte per indisponibilita' di fondi sono suscettibili di riesame negli esercizi successivi. >>. Art. 7 1. Il punto 1) dell' articolo 10 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' sostituito dal seguente: << 1) alla rispondenza dell' iniziativa da finanziare al progetto di massima od al preventivo od al contratto di acquisto od al contratto di " leasing", presentati a corredo della domanda. Per le opere eseguite deve essere presentata perizia giurata di un tecnico iscritto all' albo professionale attestante la conformita' delle opere stesse al progetto approvato ed il loro valore. Per gli arredamenti e le attrezzature mobili installate la perizia giurata deve attestare la conformita' degli stessi arredamenti ed attrezzature mobili a quelli previsti con la domanda ed ammessi a finanziamento; >>. Art. 8 1. Il primo ed il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sostituiti dai seguenti: << 1. Gli immobili, per i quali sono stati concessi i contributi ai sensi della presente legge, sono vincolati per la durata di quindici anni alla destinazione specifica ed effettiva, in base alle iniziative integralmente realizzate. Il vincolo e' trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. 2. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d' obbligo dei beneficiari, per la durata di cinque anni o per quella del contratto di " leasing" mobiliare. >>. Art. 9 1. La lettera d) del primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e' sostituita dalla seguente: << d) venga rescisso il contratto di " leasing" mobiliare od immobiliare; >>. Art. 10 (Norma transitoria) 1. Quanti abbiano eseguito opere od effettuato acquisti finanziabili ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, possono presentare le relative domande con la documentazione a corredo delle stesse e con quella definitiva, in caso di ultimazione delle opere e di effettuazione dell' acquisto, conformi alle prescrizioni della presente legge modificativa della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53. 2. Le domande, di cui al precedente comma, devono essere presentate a pena di decadenza, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge modificativa della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53. 3. Le domande gia' ammesse a contributo, ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sottoposte al regime della presente legge modificativa della stessa legge regionale n. 53 del 1984. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |