L.R. 17 Luglio 1982, n. 27 |
Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle unita' sanitarie locali.
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(Pubblicata nel B.U. 10 agosto 1982, n. 22) Art. 1 (Composizione) Ai sensi e per gli effetti dell' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unita' sanitaria locale e' istituita una commissione di disciplina composta di otto membri titolari, di cui quattro nominati dall' assemblea generale e quattro designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale. Dei membri nominati dall' assemblea generale almeno due devono appartenere alla posizione funzionale di dirigente. Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalita', e' rispettivamente nominato o designato un membro supplente. Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dell' unita' sanitaria locale. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali e' richiesta l' iscrizione agli albi professionali, la commissione e' integrata da un membro, con voto consultivo, designato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale. Art. 2 (Nomina dei membri da parte dell' unita' sanitaria locale) Alla nomina dei quattro membri effettivi di sua spettanza l' assemblea generale provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parita' di suffragio risulta eletto il piu' anziano d' eta'. Ad avvenuta nomina dei quattro membri effettivi, l' assemblea generale provvede nella stessa seduta e con le stesse modalita' di cui al precedente comma alla nomina dei quattro membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi gia' nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi. Le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere trasmesse all' organo di controllo entro otto giorni dalla data della loro adozione. Art. 3 (Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali) Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni beneficiarie di trattenute sindacali sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni. Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente. La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente primo comma. Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione, entro i successivi tre giorni, assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale provvede in merito all' assemblea generale con le modalita' di cui al precedente art. 2. Art. 4 (Costituzione) La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione che prende altresi' atto dell' accettazione dell' incarico da parte dei nominati e dei designati. Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell' unita' sanitaria locale ed un sostituto nei casi di assenza ed impedimenti del titolare appartenenti al ruolo del personale amministrativo laureato. Art. 5 (Insediamento) Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all' elezione del presidente con l' osservanza delle modalita' appresso indicate. Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a sei. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo; esperita inutilmente anche la terza votazione, si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest' ultimo e' sostituita da quella del membro effettivo piu' anziano fra i presenti. Art. 6 (Durata in carica e rinnovo) La commissione di disciplina dura in carica tre anni. L' iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale e' tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza. Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di contemporanee simultanee dimissioni di cinque membri effettivi. All' uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara sciolta la commissione ed avvia immediatamente le procedure di rinnovo. Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati, salva la carenza delle qualifiche dirigenziali ai fini dell' applicazione del principio stabilito dal primo comma del precedente articolo 1; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie. Art. 7 (Presidente) Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario provvede in generale all' espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nomina un relatore, decide la ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l' ordine e le modalita' di votazione dei componenti la commissione e trasmette le risultanze dei procedimenti disciplinari al comitato di gestione per i provvedimenti di competenza. In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto dal penultimo comma del successivo art. 8. Art. 8 (Membri) I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell' esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione. Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest' ultimo puo' intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresi' l' effettivo cessato a qualsiasi titolo dall' incarico, fino all' insediamento del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6. Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione. Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino all' insediamento del successore; a tale fine si procede con le modalita' ed i criteri indicati al precedente art. 2, se trattasi di membro nominato, ed al precedente art. 3 in caso di membro designato. Con le stesse modalita' si provvede alla sostituzione dei membri che abbiano effettuato tre assenze senza giustificati circostanziati motivi. Art. 9 (Segretario) Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell' espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l' altro provvede alla tenuta obbligatoria: di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza; di un registro di spedizione; di un registro originale dei verbali delle sedute. Il segretario e' responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ed altro; egli inoltre firma, unitamente al presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie. In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con criteri di cui al secondo comma del precedente art. 4. Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell' ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale. Art. 10 (Validita' delle riunioni e delle deliberazioni ) Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno sei componenti; dal computo e' escluso l' eventuale membro previsto all' ultimo comma del precedente art. 1 la cui assenza non inficia la validita' delle riunioni. I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare. La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri effettivi e supplenti, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. Salvo quanto previsto al precedente art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Art. 11 (Norme applicabili) Per quanto concerne il procedimento disciplinare e per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali) In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dai precedenti articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge Ai fini dell' applicazione della presente legge per dipendenti dell' unita' sanitaria locale si intendono i dipendenti di ruolo in servizio presso la stessa inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e, in attesa della formazione dei ruoli predetti, il personale la cui destinazione al servizio sanitario nazionale e' comunque disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |