Indennita' integrativa del trattamento economico spettante per l' anno 1975 al personale dipendente dalle imprese esercenti autoservizi.

Numero della legge: 21
Data: 23 luglio 1981
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1981

L.R. 23 Luglio 1981, n. 21
Indennita' integrativa del trattamento economico spettante per l' anno 1975 al personale dipendente dalle imprese esercenti autoservizi.

(Pubblicato nel B.U. 20 agosto 1981, n. 23)


Art. 1

La Regione Lazio dispone l' erogazione, per l' anno 1975, di una indennita' rapportata a L. 982.000 annue, comprensive della tredicesima e quattordicesima mensilita', al lordo degli oneri riflessi a carico delle imprese nonche' degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti, nei confronti di quel personale, addetto agli autoservizi ordinari di linea, al quale e' stato applicato il protocollo d' intesa, che ha esteso il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri.
L' indennita' di cui al precedente comma, e' determinata in base all' effettivo periodo di servizio prestato nell' anno 1975 da ciascun lavoratore durante il quale risulti essere stato corrisposto al lavoratore stesso il trattamento economico previsto dal contratto ANAC (associazione nazionale autoservizi in concessione) senza alcuna altra forma di adeguamento od integrazione retributiva.
L' indennita' relativa al semestre 1° gennaio - 30 giugno 1975 non e' corrisposta ai lavoratori che abbiano percepito gli acconti retributivi previsti dalle leggi regionali 25 gennaio 1975, n. 9 e n. 10.


Art. 2

Al fine dell' erogazione delle indennita' di cui all' articolo 1, le imprese con sede nel Lazio esercenti nell' anno 1975 autoservizi ordinari, dovranno produrre apposite dichiarazioni contenenti le generalita' dei lavoratori dipendenti, a favore dei quali si applicano le disposizioni della presente legge, la indicazione del periodo di servizio effettivo di cui al secondo comma del precedente articolo 1, unitamente all' attestazione di aver corrisposto nel citato periodo ai lavoratori stessi unicamente il trattamento economico previsto dal contratto ANAC (associazione nazionale autoservizi in concessione).
Dette dichiarazioni, se del caso, dovranno essere rese dalle imprese eventualmente subentrate nella gestione dei servizi con effetti limitati ai dati ed agli elementi connessi con atti compiuti ovvero acquisiti dalle imprese a seguito del trasferimento di gestione.
L' assessorato regionale ai trasporti effettuera' accertamenti, attraverso il controllo dei libri paga e matricola delle imprese, ovvero mediante verifica della posizione assicurativa dei lavoratori costituita presso gli istituti previdenziali.
Nel corso di tali accertamenti potranno essere eventualmente sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative in campo nazionale.
Le indennita' sono liquidate alle singole imprese mediante deliberazione della Giunta regionale.
Le imprese provvederanno alla riscossione ed al versamento delle somme dovute al personale e degli oneri riflessi, fiscali e contributivi agli enti interessati, fornendo all' assessorato regionale ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti.


Art. 3

All' erogazione delle indennita' di cui all' articolo 1 a favore del personale dipendente dalle imprese private ex concessionarie, utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, dalle societa' STEFER (societa' pA delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma) e Romana per le Ferrovie del Nord e trasferito alla ACOTRAL (Azienda consortile trasporti laziali) ai sensi della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34, provvede la predetta azienda.
L' accertamento, nei confronti del personale di cui al precedente comma, del diritto a fruire dei benefici previsti dalla presente legge e la determinazione dell' importo dell' indennita' lorda spettante a ciascun lavoratore in relazione ai periodi di servizio utile individuati con l' osservanza del disposto di cui ai commi secondo e terzo dell' articolo 1, sono effettuati a cura dell' azienda consortile, con l' applicazione, ove occorra, delle modalita' e delle procedure indicate all' articolo 2.
Gli importi come sopra determinati sono liquidati mediante deliberazione della Giunta regionale all' azienda consortile che provvede alla corresponsione delle somme dovute al personale, nonche' al pagamento degli oneri riflessi, fiscali e contributivi agli enti interessati, fornendo all' assessorato regionale ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti.


Art. 4

Per provvedere alla erogazione delle indennita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di l. 727 milioni per l' anno 1981.
Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di L. 15.500 milioni dal capitolo n. 09997 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio 1981 ed iscrizione al capitolo n. 09362 nello stesso bilancio in termini di competenza.
Il suddetto stanziamento per l' anno finanziario 1981 e' riportato nell' area progettuale << Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastruttura >> - codice 00400 - del bilancio pluriennale 1981- 1983.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.