Norme per il funzionamento del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio.

Numero della legge: 83
Data: 24 ottobre 1979
Numero BUR: 27
Data BUR: 05/10/1979

L.R. 24 Ottobre 1979, n. 83
Norme per il funzionamento del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio.





Art. 1

La Regione esercita i suoi poteri in materia radiotelevisiva secondo i principi e le finalita' della legge 14 aprile 1975, n. 103 e in base alle norme della presente legge.
Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Lazio, organo della Regione Lazio, opera in armonia con gli indirizzi generali fissati dal Consiglio regionale ed e' rivolto ad ampliare la partecipazione democratica dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Lazio, in attuazione dell' articolo 1 dello statuto regionale.
Il comitato nell' ambito degli indirizzi generali fissati dal Consiglio regionale informa altresi' la propria attivita' ai principi fondamentali del servizio pubblico radio - televisivo di indipendenza, obiettivita', liberta' di opinione, apertura delle emittenti radiotelevisive pubbliche alle diverse realta' sociali e culturali, coesistenza di distinte tendenze politiche, nel rispetto delle garanzie costituzionali.


Art. 2

Il comitato disciplina l' accesso alle trasmissioni regionali e locali previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, svolge funzioni di promozione e di proposta in materia di ideazione, programmazione e produzione radio - televisiva regionale per la diffusione su reti nazionali e locali.


Art. 3

Il comitato elegge nel suo seno un ufficio di presidenza composto da un presidente e da due vice presidenti. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dai componenti il comitato. Per la elezione dei vice presidenti ciascun componente del comitato vota solo un nominativo. Sono eletti i due candidati che riportano piu' voti.
I componenti dell' ufficio di presidenza possono essere revocati su mozione motivata votata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato.


Art. 4


Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall' apposito ufficio previsto dalla legge regionale n. 72 del 18 settembre 1979, che fara' parte del settore segreteria dell' ufficio di Presidenza; il coordinatore di tale ufficio svolge le funzioni di segretario del comitato.


Art. 5

Ai componenti del comitato estranei all' amministrazione regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.
L' indennita' per missione, autorizzata dal presidente del comitato, se dovuta, e' determinata nella misura massima consentita dall' articolo 3 della citata legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.


Art. 6

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede, per il 1979 e per i successivi esercizi, mediante la utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti al capitolo n. 528501 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.