L.R. 12 Gennaio 1991, n. 1 |
Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie dicui all'articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa isistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto dipersone di interesse locale.
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TITOLO I GENERALITA' Art. 1 (Finalita' della legge) 1. Con la presente legge la Regione Lazio detta norme di prima attuazione dirette a regolamentare le materie di cui all'articolo 3 della legge n. 151 del 10 aprile 1981. 2. Alla definitiva regolamentazione delle materie di cui al precedente comma si provvedera' con legge regionale contestuale o successiva all'applicazione del Piano regionale dei trasporti in corso di elaborazione in base alla legge regionale n. 37 del 6 luglio 1987. 3. Qualora specifiche prescrizioni relative a singoli oggetti che siano contenute nel Piano regionale dei trasporti o nella delibera approvativa del medesima risultino in contrasto con le corrispondenti disposizioni della presente legge, queste ultime disposizioni si intendono sostituite da quelle recate dal Piano o dalla delibera approvativa. Art. 2 (Bacini di traffico) 1. Salvo quanto possa essere diversamente disposto in sede di Piano regionale dei trasporti ovvero con disposizioni di legge regolanti l'area metropolitana di Roma e/o autorita' locali che ad essa saranno preposte, il territorio di ciascuna delle province del Lazio viene dichiarato costituire un bacino di traffico per gli effetti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, fatta esclusione per il territorio del comune di Roma che viene dichiarato costituire un ulteriore ed autonomo bacino di traffico. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione puo' identificare all'interno dei bacini di traffico uno o piu' sub-bacini, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e normative contenute nella presente legge. Art. 3 (Funzioni di coordinamento all'interno dei bacini di traffico) 1. Fino a che non si provveda alla costituzione delle autorita' di bacino, alle province del Lazio sono delegate - in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 - le funzioni istruttorie in materia di coordinamento del traffico e dei trasporti pubblici per ciascuno dei bacini provinciali (che, per la provincia di Roma, esclude il comune di Roma). 2. Nell'esercizio delle anzidette funzioni la provincia, sentiti i comuni interessati: a) compie le rilevazioni opportune in ordine ai trasporti pubblici e al traffico in generale; b) promuove iniziative per il coordinamento del trasporto pubblico quando questo si svolga su medesime aree di utenza e su percorsi interferenti tra di loro; c) convoca e sovraintende a conferenze tra gli enti locali, le rappresentanze delle utenze e le imprese esercenti il trasporto, aventi lo scopo di identificare le misure opportune per il miglioramento del traffico e dei servizi; d) effettua ricerche e studi finalizzati al coordinamento dei trasporti e allo snellimento del traffico; e) segnala alle autorita' competenti le disfunzioni e inadempienze accertate nelle materie delegate; f) propone alle autorita' competenti l'adozione dei provvedimenti previsti dalle leggi in materia ed aventi lo scopo di coordinare il trasporto pubblico e facilitare la mobilita'. 3. Per quanto attiene al territorio dei comuni adiacenti a quello di Roma, lo stesso comune di Roma, in quanto costituente un autonomo bacino di traffico, e la provincia di Roma attiveranno opportune forme di coordinamento tra le rispettive iniziative. Art. 4 (Spese per le funzioni delegate) 1. Le spese per le funzioni delegate sono a carico della Regione e da questa rimborsate alle province. 2. A questo scopo, le province predispongono il programma delle attivita' e ne determinano il costo, che viene approvato dalla Giunta regionale ed iscritto nel bilancio preventivo della Regione in capitoli che saranno appositamente istituiti con la legge di bilancio. 3. Le ricerche e gli studi di cui al precedente articolo 3, secondo comma, lettera d), ove non usufruiscano di autonomi finanziamenti o non siano assunti a carico del bilancio provinciale, debbono essere previamente autorizzati dalla Giunta regionale. TITOLO II PIANI COMUNALI PER IL TRAFFICO Art. 5 (Redazione dei piani comunali per il traffico) 1. Indipendentemente dall'elaborazione dei Piani di bacino di traffico, il comune di Roma e gli altri comuni del Lazio possono procedere alla elaborazione di piani di stralcio per il traffico che tengano conto di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, e che riguardino i centri urbani (tali definiti negli strumenti urbanistici vigenti o perimetrati relativamente ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico) ovvero stralci territoriali o funzionali dei centri urbani medesimi, identificati e prescelti con riferimento alla particolare densita' del trasporto in rapporto alle aree adibite alla circolazione e alle relative infrastrutture. Art. 6 ( Adozione dei piani comunali per il traffico e loro coordinamento con la programmazione in materia di pubblici trasporti) 1. I piani comunali per il traffico di cui al precedente articolo 5 sono adottati dai comuni e trasmessi alla Regione allo scopo di assicurarne la coerenza con i documenti programmatici gia' assunti nella materia e con le esigenze di coordinamento e di uniformita' nella gestione del sistema complessivo del trasporto nell'ambito regionale. 2. A tali specifici fini e previo esame e valutazione dei piani comunali per il traffico adottati dai comuni da parte della segreteria tecnica del Piano generale dei trasporti del Lazio di cui alla legge regionale 6 giugno 1987, n. 37, la Giunta regionale dichiara, con propria deliberazione, la coerenza dei contenuti di detti piani comunali con gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione e di gestione del sistema del trasporto soprarichiamato. Art. 7 (Contenuto dei piani comunali per il traffico) 1. Costituiscono contenuti essenziali dei piani comunali per il traffico: a) la classificazione delle strade e della viabilita' e l'indicazione dei provvedimenti e degli interventi occorrenti per l'adeguamento della loro capacita' a servire le diverse funzioni di traffico previste; b) la disciplina delle occupazioni, permanenti e temporanee, delle sedi stradali e degli altri spazi pubblici; c) l'individuazione dei provvedimenti e delle iniziative necessari al soddisfacimento delle diverse esigenze di mobilita' nonché di quelli finalizzati alla salvaguardia dei centri storici e dei beni monumentali ed ambientali dall'inquinamento atmosferico e da rumore ivi compresi gli interventi diretti alla creazione di zone interdette al traffico veicolare; d) l'analisi della domanda di mobilita' e l'indicazione dei provvedimenti indispensabili al suo soddisfacimento, che debbono privilegiare l'uso del mezzo collettivo di trasporto; e) la organizzazione della circolazione con appropriati criteri rispettivamente per le aree centrali e per quelle periferiche, con indicazione degli interventi da attivare per il miglioramento del servizio di trasporto collettivo e per la disciplina della sosta. 2. Per le disposizioni di natura tecnica occorrenti ai fini della elaborazione dei piani, i comuni faranno riferimento a quelle recate dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2575 dell'8 agosto 1986, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - serie generale n. 211 - supplemento ordinario dell'11 settembre 1986 e alle altre disposizioni emanate o emanande dalle competenti autorita' statali. 3. Per la elaborazione dei piani comunali per il traffico di cui al precedente articolo 5, sono individuati i seguenti principi ed indirizzi: a) realizzare il generale miglioramento delle condizioni di circolazione sia in rapporto al movimento dei veicoli e dei pedoni sia in relazione alla sosta; b) conseguire il rispetto dei valori ambientali storici e culturali nonché la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico ed il suo contenimento entro i limiti di legge; c) privilegiare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto con particolare riguardo a quelli collettivi, a tal fine individuando la rete delle strade e gli spazi destinati in via esclusiva o prevalente alla circolazione ed alla sosta dei mezzi pubblici medesimi: d) incidere sulle cause che danno origine agli incidenti stradali, al fine di limitare il loro verificarsi e, comunque, ridurne le negative conseguenze: e) realizzare un razionale uso delle risorse disponibili ed il contenimento dei costi del trasporto, pubblici e privati. 4. Tra i predetti principi ed indirizzi sono compresi, altresi', i criteri programmatici e gli atti di indirizzo adottati sulla materia con provvedimento della Giunta regionale. TITOLO III NORME PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE E L'USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO NEI CENTRI URBANI ED INDIRIZZI PER LA ORGANIZZAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI Art. 8 (Circolazione ed uso dei mezzi collettivi di trasporto) 1. I comuni ad elevata congestione di traffico veicolare, i comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione residente superiore a 25.000 abitanti o con presenze stagionali di non residenti superiori a 20.000 unita' o quelli per i quali sussistono rilevanti necessita' di tutela ambientale - indipendentemente da quanto possa essere disposto mediante il piano previsto al titolo secondo della presente legge ed anche nelle more della elaborazione di tale piano - possono adottare interventi volti a conseguire maggiore regolarita' e velocita' dei servizi collettivi di trasporto nei centri urbani, a migliorare le loro condizioni di fruibilita' e di affidabilita' e ad accrescere la capacita' complessiva di offerta realizzabile con i servizi medesimi. 2. Tali interventi sono, tra l'altro, finalizzati: a) alla esecuzione di periodiche rilevazioni delle condizioni in cui si svolge la circolazione sulle strade interessate da linee di trasporto pubblico di persone, con particolare riferimento alla percorribilita', senza intralci, delle sedi stradali nei sensi consentiti; b) all'attivazione di una disciplina della circolazione veicolare che consenta il rapido svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, tenendo anche conto delle zone sottratte alla circolazione stessa perché riservate al transito dei pedoni ed a quello ciclistico; c) alla realizzazione, quando necessaria, della separazione dei flussi e delle componenti del traffico nel suo complesso e della loro assegnazione alla rete stradale a seconda del tipo di marcia e dell'uso, pubblico o privato, dei veicoli circolanti. All'uopo i comuni - sulla base dei rilevamenti della rete stradale in esercizio e delle caratteristiche della rete medesima - determinano le arterie stradali da destinare e da attrezzare in via esclusiva al transito dei veicoli in servizio pubblico. nonché quelle sulle quali possono essere istituiti itinerari coordinati, dotati di specifici sistemi di regolazione semaforica. ovvero corsie preferenziali protette per il movimento dei predetti veicoli in servizio pubblico; d) alla individuazione degli spazi stradali sui quali debba essere assolutamente impedita la sosta od anche la fermata di autoveicoli privati, per lo scopo di garantire il libero, veloce e puntuale transito dei mezzi pubblici di trasporto; e) alla differenziazione della disciplina della sosta degli autoveicoli privati ripartendo gli spazi a cio' destinati in appropriata proporzione tra soste libere, a custodia retribuita ovvero a tempo limitato anche a mezzo di idonei strumenti meccanici di controllo attivabili a pagamento. Dovranno altresi' essere osservate in proposito le vigenti disposizioni e prescrizioni concernenti riserve di spazi da destinare alla sosta dei veicoli per disabili; f) alla attivazione della costruzione di parcheggi da destinare ai veicoli ad uso privato, con priorita' per quelli localizzati in connessione con gli attestamenti ed i nodi di scambio delle linee di trasporto pubblico, nonché per la costruzione di parcheggi per autobus in servizio turistico; g) alla individuazione della rete di strade mediante la quale sia possibile la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci. differenziata secondo le relative portate, nonché nel contesto degli spazi pubblici disponibili apposite aree da destinare alla sosta od alla fermata di tali veicoli; h) a prescrivere che la movimentazione di carico o di scarico delle merci sia comunque consentita in ore nelle quali minore é il flusso veicolare pubblico e privato; i) ad adottare appropriate iniziative affinché la raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte degli autoveicoli adibiti a tale servizio abbia luogo, in via prevalente, nel corso delle ore notturne: l) ad adottare appropriate iniziative per garantire la programmazione e l'esecuzione coordinata di lavori non urgenti ed indifferibili, che interessino le sedi stradali. Art. 9 (Organizzazione e ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto) 1. Contestualmente agli interventi definiti al precedente articolo 8 ed anche nelle more della elaborazione del piano del traffico di cui al titolo secondo della presente legge i comuni individuati nello stesso articolo 8 di intesa con le aziende e le imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto di persone e, per quanto riguarda i servizi gestiti dall'A.Co.Tra.L., con il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, adottano specifici provvedimenti diretti alla organizzazione ed alla ristrutturazione dei servizi pubblici medesimi sulla base dei seguenti indirizzi: a) rilevamento dell'insieme dei servizi pubblici collettivi di trasporto esercitato nell'ambito del territorio comunale e, per ciascuna linea della capacita' offerta e della domanda effettivamente servita: b) assunzione a sistema dell'insieme dei servizi predetti, e sua rimodulazione e razionalizzazione finalizzate al conseguimento di elevati indici di integrazione tra i diversi modi di trasporto e le diverse linee costituenti il sistema stesso, per modo che sia possibile realizzare, insieme ad una complessiva maggiore affidabilita' dei servizi, incrementi significativi in termini di efficienza e di economicita' dei servizi medesimi; c) massima utilizzazione delle capacita' di trasporto offerte dai servizi operanti su impianti Fissi ed in sede propria; d) definizione, previa analisi dei flussi degli spostamenti in rapporto ai centri di origine e di destinazione. del grafo integrato della rete di servizi costruito essenzialmente su linee collettrici ad alta capacita' e frequenza (unilinee), operanti in sede propria ovvero su strade riservate o su itinerari coordinati o su corsie preferenza protette; e su linee destinate a svolgere funzioni di adduzione o di diffusione della utenza interessata da singole zone del centro abitato verso le predette linee collettrici e viceversa; e) localizzazione ed attrezzaggio dei nodi in interscambio e di corrispondenza tra linee collettrici e linee adduttrici e di diffusione, nonché tra servizi urbani e, servizi extraurbani; f) progettazione ed installazione di adeguate attrezzature per il controllo e la regolazione dei flussi dei veicoli di trasporto pubblico di superficie finalizzate alla ottimizzazione ed alla razionalizzazione dei flussi medesimi in rapporto alle condizioni generali della circolazione nonché alla variazione. anche temporale, della domanda; g) predisposizione di idonei sistemi ed attrezzature che consentano l'attivazione. in rapporto ai servizi esercitati, di una comunita' tariffaria e, comunque la introduzione di titoli di viaggio integrati. TITOLO IV SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE Art. 10 (Principi ed indirizzi generali) 1. Il sistema tariffario regionale viene elaborato in modo da costituire, unitamente alle norme dirette a favorire la circolazione dei mezzi collettivi di trasporto, elemento concorrente alla integrazione funzionale dei servizi di pubblico trasporto di persone e del conseguente incremento della loro fruibilita', affidabilita' e capacita' complessiva. 2. Il sistema tariffario regionale e' articolato su specifici sistemi da applicarsi rispettivamente sui servizi di trasporto extraurbani (esclusi quelli di gran turismo) e sui servizi di trasporto urbani ed e' definito sulla base dei seguenti principi ed indirizzi: a) osservanza dei vincoli derivanti dalle leggi e dalle disposizioni nazionali per quanto attiene alle unita' tariffarie minime nonché per quanto concerne i coefficienti per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti; b) individuazione ed istituzione di titoli di viaggio idonei a consentire l'integrazione e l'interscambio tra modi e linee di trasporto; c) per i servizi urbani, determinazione di una unita' tariffaria di base sulla quale commisurare i titoli di viaggio anche riferiti a periodi di validita' temporale ed altresi' utilizzabili per uno o piu' percorsi e per piu' modi di trasporto; d) per i servizi extraurbani, determinazione dei prezzi dei biglietti per classi di percorrenza o, in alternativa, per specifiche fasce o zone territoriali ovvero con possibilita' di utilizzare il corrispondente titolo di viaggio per l'interscambio tra piu' linee e tra piu' modi di trasporto. 3. In relazione alla progressiva realizzazione delle condizioni di integrabilita' tra i diversi modi e linee di trasporto, ciascun sistema tariffario potra' essere attuato per fasi ed anche per specifici ambiti territoriali. 4. Ciascun sistema tariffario deve essere riferito, oltre che all'articolazione dei singoli titoli di viaggio con l'indicazione dei relativi prezzi, alle modalita' per il rilascio e la vendita dei titoli medesimi ed alle altre condizioni per l'effettuazione del trasporto. 5. La Regione promuove intese con il Ministero dei trasporti e l'Ente ferrovie dello Stato, finalizzate all'istituzione di titoli di viaggio che consentano all'utenza di finire in modo integrato di tutti i servizi di trasporto di persone disponibili nel territorio regionale. Art. 11 (Sistema tariffario per i servizi extraurbani) 1. Il sistema tariffario relativo ai servizi extraurbani e' determinato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei principi e degli indirizzi di cui al precedente articolo 10, sentito il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 2. La Giunta regionale determina, inoltre, il prezzo di ciascun titolo di viaggio. tenendo conto degli obblighi imposti dalle leggi nazionali e regionali diretti a garantire la economicita' delle gestioni e la copertura minima dei costi con i proventi dell'esercizio e stabilisce, altresi', le altre condizioni per la emissione dei titoli di viaggio e per l'esecuzione del trasporto. 3. Sono abrogate le norme recate dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52. Il sistema tariffario definito in occasione di tali norme continua tuttavia, a trovare applicazione fintantoché non saranno esecutive le deliberazioni della Giunta regionale, adottate ai sensi del primo comma del presente articolo. Art. 12 (Sistema tariffario per i servizi urbani) 1. Il sistema tariffario relativo ai servizi urbani e' determinato con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indirizzi e dei principi di cui al precedente articolo 10, sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 2. La Giunta regionale, inoltre, determina l'importo minimo di ciascun titolo di viaggio cui deve attenersi il comune nello stabilire il relativo prezzo, tenendo conto degli obblighi imposti dalle leggi nazionali e regionali diretti a garantire la economicita' delle gestioni e la copertura minima dei costi con i proventi dell'esercizio. Art. 13 (Sistemi tariffari integrati per i servizi urbani ed extraurbani) 1. La Giunta regionale, su proposta dei comuni interessati e del Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio. ovvero, in assenza di tali proposte, di propria iniziativa, puo' stabilire che le aziende e le imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone di concessione comunale e regionale siano obbligate a consentire la utilizzazione di biglietti o titoli di viaggio integrati, che diano modo agli utenti di fruire, relativamente all'intera rete ovvero a piu' linee o percorsi, dei collegamenti esercitati dalle aziende e dalle imprese predette nel territorio dei comuni medesimi ovvero in specifici ambiti territoriali. 2. In tali casi la Giunta regionale determina la ripartizione dei relativi proventi tra le aziende e le imprese con riferimento alla incidenza media proporzionale dei rispettivi servizi nonché l'importo minimo di ciascun titolo di viaggio. 3. Il prezzo di ciascun titolo di viaggio e' stabilito dal comune competente, nel caso in cui l'integrazione riguardi servizi di concessione comunale; dalla Regione, sentito il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, nel caso in cui l'integrazione afferisca a servizi extraurbani, ovvero sentito il predetto consorzio ed il comune interessato, nel caso in cui l'integrazione afferisca a servizi di concessione comunale con servizi extraurbani. Art. 14 (Norma di prima attuazione) 1. In sede di prima attuazione della predetta legge il sistema tariffario ed i titoli di viaggio, da deliberarsi ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12, sono determinati come dalla allegata tabella A. Art. 15 (Sanzioni) 1. L'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, e' sostituito dal seguente: Art. 16 (Controllo e vigilanza) 1. E' fatto obbligo alle aziende ed alle imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone di interesse locale di fare eseguire il controllo circa il possesso, da parte degli utenti, dell'idoneo titolo di viaggio e di fare applicare, in caso di infrazione, la sanzione amministrativa prescritta. 2. E' fatto, altresi', obbligo alle predette aziende ed imprese di sottoporre al controllo di cui al precedente comma un numero di corse non inferiore all'uno per cento del totale delle corse costituente il programma di esercizio. Le aziende e le imprese sono, comunque, tenute ad effettuare il controllo medesimo sulle corse per le quali questo sia richiesto, anche senza preavviso. dai funzionari regionali addetti ai servizi di vigilanza ed ispezione ed a cio' abilitati da leggi regionali o da deliberazioni della Giunta regionale. 3. Le aziende e le imprese sono inoltre tenute a trasmettere all'amministrazione regionale una relazione mensile sulle risultanze dell'attivita' di controllo, di cui ai precedenti commi, con l'indicazione del numero delle operazioni di verifica eseguite, delle linee e degli orari in relazione ai quali e' stata svolta la vigilanza, del numero delle infrazioni rilevate del numero e dell'ammontare delle sanzioni amministrative applicate. TITOLO V PROGRAMMA PLURIENNALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI DI PERSONE Art. 17 ( Programma pluriennale di investimenti 1990-1992) 1. La Regione Lazio, allo scopo di programmare i propri interventi nel settore, diretti a favorire le condizioni di mobilita', predispone, a valere sul triennio 1990-1992, il quadro programmatico degli interventi comprensivo dell'annualita' 1989, gia' facente parte del programma pluriennale di investimenti approvato con legge regionale 28 agosto 1988, n. 48. 2. Il programma pluriennale 1990-1992 prevede l'utilizzazione delle disponibilita' seguenti: a) quanto a L. 60.355.500.000 corrispondenti alla quota prevedibilmente attribuita alla Regione sulla quota investimenti del Fondo nazionale trasporti di cui alla legge statale n. 151 del 1981, quale dimensionata nella legge finanziaria 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541) e dalla integrazione regionale prevista nel capitolo 09218 del bilancio pluriennale riferito al 1989. La suddetta disponibilita', originariamente prevista in L. 120.711.000.000 nella tabella A allegata alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 48, risulta ridotta della meta' per conseguenza della diminuita previsione della relativa erogazione contenuta nella legge Finanziaria dello Stato per l'anno 1989; b) quanto a L. 60.355.500.000 corrispondenti alla quota prevedibilmente attribuita alla Regione per l'anno 1990 sul Fondo investimenti di cui alla legge n. 151 del 1981, quale dimensionata in forza della predetta legge finanziaria 1989 ed integrata con le disponibilita' regionali recate nel capitolo n. 09218 del bilancio pluriennale della Regione; c) quanto rispettivamente a L. 30.484.168.000 ed a L. 30.484.168.000 corrispondenti alle quote prevedibilmente attribuite alla Regione per ciascuno degli anni 1991 e 1992, sul Fondo investimenti di cui alla legge n. 151 del 1981, quale dimensionato nella legge finanziaria 1990 (legge 27 dicembre 1989, n. 407), ferma l'integrazione con le disponibilita' regionali che potranno essere previste nel bilancio pluriennale regionale 1990-1992 nella proporzione effettuata negli esercizi precedenti e percio' in L. 10.161.389.000 annui e complessivamente in L. 20 322.778 000; d) quanto a L. 60.000.000.000. in quote annuali di 20 miliardi, che si renderanno disponibili nel bilancio regionale con l'utilizzazione delle somme recate dal capitolo 29822, lettera c) del bilancio pluriennale 1990- 1992 (Elenco n. 4) e con le integrazioni che saranno a tale titolo attribuite dai bilanci dei successivi esercizi, per interventi straordinari per i trasporti nell'area metropolitana di Roma ed in aree particolarmente congestionate. 3. La complessiva previsione degli interventi, che risulta dal precedente secondo comma nell'importo di L. 262.002.114.000, si prevede che venga ripartita tra i diversi interventi secondo il programma pluriennale che risulta dalla tabella B allegata alla presente legge, nella quale vengono distintamente considerati gli interventi effettuabili in base alla legge n. 151 del 1981 ed alla relativa integrazione regionale e quelli effettuabili in base al programma straordinario previsto dalla Regione Lazio per l'area metropolitana di Roma e per aree particolarmente congestionate. 4. Per la realizzazione del programma pluriennale di investimenti di cui al precedente primo comma, sono confermati nel bilancio regionale i capitoli di spesa cui risultano iscritte le risorse suindicate. Nel medesimo bilancio viene, altresi', istituito il capitolo 09260 con la denominazione «Interventi straordinari nel settore dei trasporti pubblici locali per l'area metropolitana di Roma e per le aree particolarmente congestionate». In tale nuovo capitolo confluiranno le disponibilita' indicate al secondo comma del presente articolo sotto la lettera d). Art. 18 (Attuazione del programma pluriennale) 1. Il programma pluriennale di investimenti di cui al precedente articolo 17 si intende attivabile relativamente alle quote previste per gli esercizi 1989 e 1990 in applicazione della normativa vigente e sara' attivato per le annualita' successive subordinatamente alle previsioni legislative che garantiscano la futura effettiva disponibilita'. 2. Per quanto riguarda i procedimenti da adottarsi per l'attuazione del programma e per l'esercizio delle facolta' di apportare al programma medesimo e ai progetti relativi le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni recate dalla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1986. Art. 19 (Interventi straordinari nell'area metropolitana di Roma ed in aree particolarmente congestionate) 1. Nel programma pluriennale di cui al precedente articolo 17 e' prevista la destinazione di risorse finanziarie della Regione all'esecuzione di parcheggi e di altri interventi infrastrutturali all'interno dell'area metropolitana di Roma ed in altri comuni del Lazio particolarmente congestionati dal traffico che adempiono in modo rilevante alla funzione di garantire la integrazione dei vari modi di trasporto e di assicurare l'interscambio degli utenti tra i vari modi di trasporto. 2. Destinatari di tali interventi possono essere i comuni, le province, gli altri enti locali ed i soggetti che presentino e garantiscano la esecuzione di progetti e ne dimostrino la integrazione in piu' vasti progetti che favoriscano il conseguimento dell'utilita' prevista. Il contributo regionale puo' riguardare l'intero costo dell'opera a carico dell'ente pubblico o un concorso nel medesimo, quando sia dimostrata la disponibilita' di risorse integrative da parte dell'ente destinatario. Art. 20 (Progetto per la filoviarizzazione del litorale romano) 1. Nel programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 19 e' compreso il progetto per la filoviarizzazione del litorale romano (comprendente la XIII e la XIV circoscrizione del comune di Roma), per la quale finalita' sono riservati lire 30.000 milioni a valere sull'importo di lire 60.000 milioni previsto nella tabella B allegata alla presente legge e destinato a programmi di interventi straordinari. 2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a determinare l'imputazione degli importi necessari nelle annualita' previste dalla allegata tabella B ed a ripartirle tra quelli previsti distintamente per mezzi di trasporto e per infrastrutture. in corrispondenza agli esiti della relativa gara e alla natura delle spese secondo la loro specifica finalita'. 3. Il progetto sara' eseguito dalla Giunta regionale mediante l'indizione di una gara di appalto-concorso per concessione «chiavi in mano», da svolgersi secondo le procedure previste nei regolamenti e nelle direttive della Comunita' europea, sulla base di uno specifico capitolato formulato da un apposito gruppo di elaborazione scientifica. Gli esiti dell'appalto-concorso saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 21 (Approvazione degli interventi straordinari infrastrutturali nell'area metropolitana di Roma ed in aree particolarmente congestionate) 1. I progetti per la costruzione, la trasformazione e la manutenzione dei parcheggi e delle altre opere infrastrutturali rientranti nella classificazione di cui al precedente articolo 19 sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica ed i lavori pubblici di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, in seduta congiunta salvo il parere di compatibilita' ambientale che puo' essere espresso anche nella deliberazione regionale di approvazione, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2. L'approvazione regionale ha gli stessi effetti di norma di Piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, prevale su qualunque altra disposizione concernente l'utilizzazione urbanistica dell'area e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |