L.R. 28 Aprile 1983, n. 25 |
Tassa regionale di circolazione. Modifica dell' art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.
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(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1983, n. 13) Art. 1 L' articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e' sostituito dal seguente: << Art. 12. (Aliquota) L' aliquota della tassa regionale di circolazione e' determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e sesto comma dell' articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281. L' aliquota suddetta e' ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma del terzo comma dell' articolo 4 della citata legge n. 281 del 1970, per le seguenti categorie di veicoli: a) autobus ad uso privato; b) autoscafi ad uso privato; c) autovetture superiori a 25 cavalli fiscali; d) autovetture ad uso noleggio di rimessa; e) rimorchi ad uso abitazione; f) autoveicoli attrezzati per campeggio; g) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali. >>. Art. 2 Le aliquote di cui al precedente articolo 1 si applicano per i pagamenti della tassa effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |