Tassa regionale di circolazione. Modifica dell' art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

Numero della legge: 25
Data: 28 aprile 1983
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1983

L.R. 28 Aprile 1983, n. 25
Tassa regionale di circolazione. Modifica dell' art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1983, n. 13)


Art. 1

L' articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 12.
(Aliquota)

L' aliquota della tassa regionale di circolazione e' determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e sesto comma dell' articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
L' aliquota suddetta e' ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma del terzo comma dell' articolo 4 della citata legge n. 281 del 1970, per le seguenti categorie di veicoli:
a) autobus ad uso privato;
b) autoscafi ad uso privato;
c) autovetture superiori a 25 cavalli fiscali;
d) autovetture ad uso noleggio di rimessa;
e) rimorchi ad uso abitazione;
f) autoveicoli attrezzati per campeggio;
g) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali. >>.


Art. 2

Le aliquote di cui al precedente articolo 1 si applicano per i pagamenti della tassa effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.