Istituzione della commissione di indagine sui problemi dell'edilizia residenziale pubblica.

Numero della legge: 17
Data: 19 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 19 Febbraio 1992, n. 17
Istituzione della commissione di indagine sui problemi dell'edilizia residenziale pubblica.



Art. 1

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove un'indagine conoscitiva sulle necessita' e sullo stato degli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica volta ad acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alle esigenze abitative, alle possibilita' di risposta nel breve e nel medio periodo da parte degli organismi istituzionalmente competenti, ai flussi finanziari disponibili, alle procedure di utilizzazione degli stessi.

2. L'indagine dovra' consentire di conoscere:
a) i dati relativi all'anagrafe dell'utenza ed alle domande di assegnazione di alloggi, effettuate a seguito di bandi pubblici, non ancora accolte al momento di entrata in vigore della presente legge;
b) le iniziative assunte o che s'intendono assumere per superare l'emergenza alloggiativa nel Lazio, attraverso anche l'acquisto di alloggi e l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione;
c) le cause di ritardi nell'utilizzazione dei fondi disponibili e gia' stanziati;
d) le ragioni del ritardo o della inesistenza del censimento degli occupanti.

3. In particolare, per quanto concerne le occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'indagine di cui sopra dovra' consentire l'acquisizione:
a) dei dati relativi alla situazione delle occupazioni abusive;
b) del censimento degli occupanti, se esiste;
c) di notizie sul numero degli occupanti abusivi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione degli alloggi, sul loro eventuale inserimento nella graduatoria utile per ottenere la predetta assegnazione, sui motivi per i quali le domande di assegnazione non sono state accolte.

4. La commissione dovra' inoltre:
a) esaminare le ragioni per le quali gli alloggi illegittimamente occupati non sono stati sgomberati;
b) appurare se vi siano disfunzioni amministrative ad ogni livello che abbiano favorito le occupazioni abusive;
c) proporre al Consiglio regionale le misure necessarie a fronteggiare gli illegittimi comportamenti.


Art. 2

1. Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo, e' costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico.

2. Nel corso della prima seduta i componenti la commissione nominano il presidente e due vice presidenti.

3. L'Assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, ultimo comma, dello statuto regionale.

4. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio regionale.


Art. 3

1. Nello svolgimento della propria attivita', la commissione, incaricata dell'indagine di cui alla presente legge, ha facolta' di richiedere agli enti locali, e agli istituti autonomi delle case popolari (I.A.C.P.) del Lazio ed a quanti soggetti pubblici e privati svolgano attivita' direttamente o indirettamente connessa con l'edilizia residenziale pubblica, ogni informazione e documento utile per l'indagine.

2. La commissione ha, altresi', facolta' di consultare i funzionari degli enti locali e degli I.A.C.P. del Lazio che, in forza dei compiti agli stessi assegnati, hanno acquisito conoscenze specifiche in ordine alle materie oggetto dell'indagine.

3. La commissione puo', altresi', avvalersi delle strutture della Regione, degli enti locali, degli I.A.C.P. nonche' di supporti scientifici qualificati.

4. I cittadini, singolarmente ed attraverso le formazioni ed organizzazioni sindacali e di categoria, collaborano all'attivita' della commissione, riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessare l'indagine.


Art. 4

1. La commissione e' tenuta a terminare i propri lavori ed a presentare la relazione sull'attivita' svolta entro 120 giorni dalla data del suo insediamento.


Art. 5

1. La commissione ha sede presso il Consiglio regionale che provvedera' a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari. 2. La spesa per il funzionamento e per le necessita' della commissione, quantificate in L. 100 milioni, gravera' sul bilancio interno del Consiglio regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.