Interventi regionali a favore di cittadini del Lazio colpiti da gravi eventi.

Numero della legge: 61
Data: 15 ottobre 1991
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1991

L.R. 15 Ottobre 1991, n. 61
Interventi regionali a favore di cittadini del Lazio colpiti da gravi eventi.

(Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1991, n. 30)


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione interviene a favore di cittadini del Lazio colpiti direttamente o indirettamente da gravi eventi, le cui cause non sono riconducibili ad attivita' dagli stessi svolte e che riguardano una pluralita' di persone pur non configurando situazioni di pubblica calamita', e che, pur se coperti da forme assicurative obbligatorie, necessitano di un'assistenza integrativa e di manifestazioni concrete di solidarieta' delle pubbliche istituzioni.


Art. 2
(Forme di intervento)

1. Le finalita' di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso le seguenti forme di intervento:
a) concessione di contributi «una tantum» ai soggetti interessati per sopperire alle esigenze economiche immediatamente conseguenti al verificarsi dell'evento;
b) assegnazione di risorse finanziarie, anche a carattere poliennale, per la realizzazione di iniziative che assicurino migliori condizioni di vita e che facilitino ai soggetti colpiti dall'evento ed ai loro familiari lo svolgimento delle normali attivita' di lavoro e studio;
c) erogazione di contributi ai comuni nonché ad enti pubblici non territoriali e privati costituiti con atto pubblico che operano ai sensi del proprio statuto senza fini di lucro, che propongano ed attuino iniziative analoghe a quelle previste alla precedente lettera b).


Art. 3
(Caratteristiche e priorita').

1. L'intervento regionale attivato su iniziativa dei comuni, nel cui territorio risiedono coloro che possono beneficiare delle provvidenze della presente legge, e' con priorita' indirizzato al finanziamento di:
a) iniziative a favore di soggetti colpiti nell'assolvimento di ruoli e compiti riconducibili ad attivita' che la Regione riconosce e particolarmente sostiene;
b) iniziative per le quali gli enti locali proponenti manifestino, attraverso l'adozione di atti formali, la volonta' di contribuire con proprie risorse alla loro realizzazione;
c) iniziative da realizzare a cura degli enti di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 che possano utilizzare risorse finanziarie messe a disposizione dai medesimi enti attuatori per un importo non inferiore ad un quarto dell'onere complessivo.


Art. 4
(Procedure comunali e provinciali)

1. Entro novanta giorni dall'evento al cui verificarsi sono collegate le situazioni di disagio sociale ed economico alle quali si intende porre rimedio attraverso l'intervento della Regione, degli enti locali e degli enti di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 con le modalita' previste dalla presente legge, i soggetti colpiti dall'evento possono manifestare la volonta' di avvalersi delle provvidenze previste dalla legge mediante l'inoltro di apposita domanda al comune di residenza, fornendo indicazioni particolareggiate riguardo all'evento ed alle relative conseguenze nonché segnalando la forma o le forme possibili di intervento regionale tra quelle previste al precedente articolo 2.

2. Le iniziative di cui alla presente legge possono essere promosse anche dai comuni, competenti per territorio, direttamente o su proposta degli enti di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 che ne cureranno anche l'attuazione.

3. In tal caso i predetti enti sono tenuti a trasmettere idonea documentazione sulla natura giuridica dell'ente, sulle caratteristiche dell'iniziativa da intraprendere, sulla disponibilita' a realizzarla, sull'onere finanziario che il medesimo ente pone a proprio carico.

4. I comuni, valutata la documentazione acquisita, determinano i contenuti delle iniziative, individuano le risorse finanziarie per far fronte parzialmente al relativo onere e rivolgono istanza alla Regione per ottenere, ai sensi della presente legge, la copertura finanziaria dell'onere residuo.


Art. 5
(Procedura regionale)

1. La documentazione afferente le iniziative di cui al precedente articolo 4 e' trasmessa alla competente struttura regionale, la quale, previa istruttoria preliminare, sottopone le iniziative stesse all'esame della Giunta regionale che ne delibera l'eventuale accoglimento, ne determina le modalita' di attuazione ed individua l'ammontare del finanziamento nonché le formalita' di erogazione, di rendicontazione e di controllo.


Art. 6
(Divieto dei cumuli di benefici)

1. I benefici previsti dalla presente legge non possono essere concessi a coloro che hanno beneficiato per lo stesso titolo di altre agevolazioni in forza di leggi statali e regionali.


Art. 7
(Norma transitoria.)

1. In sede di prima attuazione i finanziamenti possono essere concessi con le modalita' di cui alla presente legge per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1990.

2. Il termine di novanta giorni per la presentazione delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri di applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

2. Sono istituiti, pertanto, nel bilancio per l'anno 1991 , i seguenti capitoli, con lo stanziamento a fianco di ciascuno di essi indicato:
Capitolo n. 14207 denominato: «Contributi "una tantum" ai soggetti interessati per far fronte ad esigenze economiche immediatamente conseguenti a gravi eventi», lire 50 milioni;
Capitolo n. 14208 denominato: «Finanziamenti per iniziative a favore di soggetti colpiti da gravi eventi e dei loro familiari», lire 200 milioni;
Capitolo n. 14209 denominato: «Contributi ai comuni nonché ad enti pubblici non territoriali e ad enti privati per iniziative a favore di soggetti colpiti da gravi eventi e dei loro familiari» lire 50 milioni.

3. Alla copertura finanziaria si provvede per l'anno 1991 mediante riduzione di corrispondenti importi del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31001 del bilancio di previsione; della Regione Lazio per l'esercizio 1991.

4. La quantificazione della spesa e relativa copertura finanziaria per gli esercizi successivi sara' determinata con i bilanci di previsione dei medesimi esercizi.


Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.