L.R. 03 Luglio 1986, n. 24 |
Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine.
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(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1986, n. 21) Art. 1 La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall' art. 45 dello statuto ed in applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, costituisce un fondo speciale regionale destinato, nell' ambito delle specifiche materie indicate nell' articolo 117 della Costituzione, ad agevolare l' accesso al credito delle piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, del Lazio mediante la prestazione di garanzia a fronte di finanziamenti a medio termine. La gestione del fondo di cui al comma precedente e' regolata da apposita convenzione da stipularsi con la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti. Art. 2 Ai fini dell' utilizzo del fondo speciale di cui al precedente articolo 1, la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA, stipulera' convenzioni con: a) istituti di credito ordinario, per operazioni aventi un arco temporale considerabile medio; b) istituti o sezioni di credito speciale, per le operazioni di credito consentite dai loro statuti; c) societa' finanziarie. La convenzione relativa al fondo speciale di cui al precedente articolo 1, dovra' tra l' altro prevedere: 1) il limite minimo e massimo dei finanziamenti erogabili; 2) la percentuale di garanzia a valere sul fondo; 3) l' oggetto delle operazioni di finanziamento, il tasso di interesse e gli altri oneri da applicare sulle operazioni; 4) i tempi di istruttoria delle singole richieste di finanziamento. Art. 3 Le domande per accedere al fondo di cui al precedente articolo 1, dovranno essere presentate contestualmente alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA ed all' istituto di credito o societa' finanziaria convenzionati. La FILAS SpA riceve dall' istituto o societa' convenzionati la relazione istruttoria e la richiesta di garanzie a valere sul fondo, ne verifica la corrispondenza con le convenzioni in essere e trasmette con proprio motivato parere la richiesta all' Assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio sentita la Commissione consiliare permanente competente, delibera attorno all' ammissione della richiesta ai benefici della presente legge sulla base delle linee e delle priorita' secondo gli orientamenti della programmazione regionale. La FILAS SpA pone in essere gli interventi conseguenti, sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 1. Art. 4 La FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA fara' fronte agli oneri derivanti dalla gestione del fondo utilizzando in ciascun anno finanziario il 2 per cento della consistenza del fondo. Art. 5 Per il fondo speciale istituito con la presente legge e' destinata, per l' esercizio finanziario 1986, la somma di L. 12.000 milioni. Gli interessi maturati sul fondo vanno ad incrementare la dotazione del fondo stesso. Art. 6 All' onere finanziario, derivante dall' attuazione della presente legge, nell' anno 1986 si provvedera' mediante riduzione dell' importo di L. 12.000 milioni dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera a), << Fondo regionale di garanzia fidi a medio termine >> del bilancio 1986 e l' istituzione del capitolo n. 02501 con la seguente denominazione << Fondo speciale per la garanzia dei fidi a medio termine >> con la dotazione finanziaria di L. 12.000 milioni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |