Interventi a favore di forme associative nell' artigianato.

Numero della legge: 79
Data: 20 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 20 Giugno 1980, n. 79
Interventi a favore di forme associative nell' artigianato.






Art. 1

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo dell' associazionismo e della cooperazione nell' artigianato, la Regione Lazio concede contributi a:
1) consorzi;
2) societa' consortili di cui all' articolo 2615/ ter del codice civile;
3) societa' cooperative tra imprese artigiane;
4) organismi associativi di secondo grado costituiti tra quelli di primo grado di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).
Le forme associative di primo grado debbono essere costituite tra imprese iscritte agli albi provinciali dell' artigianato del Lazio.
Non sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le forme associative aventi per finalita' esclusiva o prevalente la prestazione di garanzia fidejussoria e le loro forme associative di secondo grado.


Art. 2

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge le forme associative di cui al precedente articolo 1, debbono prevedere nei loro statuti le seguenti clausole:
a) possibilita' per gli stessi di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dall' ammontare degli apporti conferiti;
b) in caso di scioglimento o cessazione del consorzio o della societa', restituzione alla Regione, dei contributi regionali all' incremento del fondo consortile o del capitale sociale, a valere sulla somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passivita' e dedotti i conferimenti dei soci.


Art. 3

Le provvidenze di cui alla presente legge consistono nella erogazione di contributi destinati:
a) all' incremento del fondo consortile o del capitale sociale;
b) alle spese di gestione;
c) alle spese di primo impianto.


Art. 4

Per le forme associative di primo grado il contributo regionale al fondo consortile o al capitale sociale e' determinato in misura pari all' ammontare dell' incremento netto del fondo consortile o del capitale sociale, quale consegue, alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dalla differenza fra i vecchi conferimenti versati dai soci e quelli nuovi, dedotti comunque quelli che siano stati rimborsati.
Per le forme associative di secondo grado detto contributo e' determinato nella stessa misura e con le stesse modalita' di cui al comma precedente, con riferimento ai versamenti effettuati dagli organismi di primo grado.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti commi verranno riconosciuti i versamenti effettuati entro il limiti previsti dal codice civile per le societa' cooperative.


Art. 5

Il contributo alle spese di gestione e' concesso annualmente ed e' determinato, per le forme associative di primo grado, nell' importo che si ottiene moltiplicando il numero delle imprese artigiane consorziate od associate per la somma di L. 250.000, e, per le forme associative di secondo grado nell' importo che si ottiene moltiplicando il numero degli organismi associati per L. 2.000.000.
L' ammontare del contributo non puo' superare il cinquanta per cento delle spese risultanti dal bilancio dell' esercizio precedente e deve essere comunque contenuto nel limite massimo di L. 10.000.000 per le forme associative di primo grado e di L. 20.000.000 per le forme associative di secondo grado.


Art. 6

Il contributo alle spese di primo impianto e' concesso una tantum per ciascun organismo associativo ed e' determinato nella misura di L. 5.000.000.


Art. 7

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, commercio, artigianato, sentita la competente Commissione consiliare.


Art. 8

Le domande di contributi debbono essere inoltrate all' assessorato all' industria, commercio ed artigianato della Regione Lazio, entro e non oltre il 30 aprile dell' anno successivo a quello per il quale i contributi sono richiesti.
Le predette domande redatte in carta legale vanno corredate dalla seguente documentazione:
- copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore;
- elenco nominativo dei soci con l' indicazione, a fianco di ciascuno, della relativa attivita' e sede, del numero di iscrizione agli albi provinciali dell' artigianato del Lazio dei conferimenti effettuati e relativo ammontare complessivo;
- bilancio dell' esercizio per il quale si richiedono i contributi;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell' organismo associativo, secondo uno schema predisposto dalla Regione, dalla quale risulti l' ammontare complessivo dei conferimenti effettuati, nonche' gli incrementi registrati alla chiusura di ciascun servizio;
- dettagliata relazione sull' attivita' svolta nell' anno precedente con particolare riferimento agli scopi della forma associativa e programmata di attivita' prevista per l' anno successivo, ai fini di avere valutazioni oggettive per le successive richieste di contributi.
Le cooperative dovranno altresi' presentare il certificato della prefettura comprovante l' iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio ed il certificato di iscrizione al bollettino ufficiale societa' per azioni (BUSA).


Art. 9
(Norme finali e transitorie)

Nella prima attuazione della presente legge a ciascun consorzio o societa' costituito prima dell' anno di entrata in vigore della presente legge sono concessi i seguenti contributi:
a) un contributo al fondo consortile o al capitale sociale in misura pari all' intero ammontare del fondo consortile o del capitale sociale versato dai soci entro l' esercizio precedente l' anno di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro i limiti specificati nel terzo comma del precedente articolo 4;
b) un contributo alle spese di gestione per l' esercizio precedente all' anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura ed entro i limiti specificati nel precedente articolo 5;
c) un contributo straordinario una tantum di L. 5.000.000.
Le domande per ottenere i contributi di cui al presente articolo debbono essere inoltrate all' assessorato all' industria, commercio ed artigianato della Regione Lazio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 10

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1980 la spesa di L. 1 miliardo previo prelevamento dal capitolo n. 03997 (fondo globale) ed iscrizione in termini di competenza al capitolo n. 03162, che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con la seguente denominazione: << Contributi a favore di forme associative dell' artigianato >>.
Con successivi provvedimenti legislativi sara' determinata la spesa necessaria negli esercizi 1981 e seguenti.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.