Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunita' montane relativi alle risorse finanziarie gia' assegnate.

Numero della legge: 29
Data: 3 agosto 1982
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1982

L.R. 03 Agosto 1982, n. 29
Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunita' montane relativi alle risorse finanziarie gia' assegnate.

(Pubblicata nel B.U. 20 agosto 1982, n. 23)



Art. 1
(Finalita' ed ambiti di applicazione della legge)

Con la presente legge sono determinate nuove procedure per l' approvazione dei programmi e per la redazione e l' approvazione dei progetti esecutivi delle comunita' montane, nelle more del perfezionamento di una piu' organica disciplina della materia.
Le procedure di cui al precedente comma si applicano ai programmi ed ai progetti esecutivi redatti con riferimento all' articolo 8 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82, alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 48 ed all' articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Sono, altresi', regolamentati i relativi flussi finanziari. Le norme della presente legge sono volte ad accelerare la realizzazione dei programmi delle comunita' montane.


Art. 2
(Approvazione dei programmi)

A modifica delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 1° ottobre 1979, n. 82 e 2 giugno 1980, n. 48, le comunita' montane, in attuazione delle deliberazioni regionali che approvano gli ambiti progettuali di intervento e determinano i finanziamenti per gli esercizi 1980 e 1981, devono presentare entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i relativi programmi secondo le indicazioni contenute in apposite istruzioni regionali emanate dall' assessorato regionale competente e di cui e' informata la commissione consiliare permanente competente.
Le comunita' montane che abbiano gia' fornito per la definizione degli ambiti progettuali documentazione idonea ad individuare gli interventi previsti negli stessi ambiti sono autorizzate con provvedimento dell' assessorato regionale competente a derogare alla presentazione dei programmi di cui al precedente comma ed a procedere alla redazione dei progetti esecutivi con le modalita' indicate al successivo articolo 3.
Per accelerare i tempi di definizione delle procedure ed in analogia a quanto previsto per altre materie della vigente legislazione regionale, l' assessorato regionale competente comunica al presidente della commissione consiliare permanente i programmi ricevuti dalle comunita' montane.
Qualora gruppi consiliari facciano richieste di esame dei programmi, il presidente della commissione consiliare permanente competente richiede all' assessorato regionale competente l' inoltro degli atti e, acquisibili, provvede ad inserire l' argomento all' ordine del giorno della prima riunione della commissione.
La Giunta regionale provvede all' approvazione, anche parziale, od alla reiezione dei programmi entro sessanta giorni dall' acquisizione degli stessi da parte della Regione a meno che non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma. Nel caso in cui tali condizioni ricorrano, le determinazioni della Giunta regionali in ordine ai programmi sono adottate entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della commissione consiliare permanente competente.
La procedura di cui ai precedenti commi si riferisce anche, in quanto applicabile, all' approvazione dei programmi redatti in attuazione dell' articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, finanziati con i fondi CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), riferiti all' anno 1977, e con i fondi di cui alla legge regionale 24 marzo 1979, n. 20.


Art. 3
(Redazione ed approvazione dei progetti esecutivi )

Le comunita' montane redigono ed approvano sulla base dei programmi di cui al precedente articolo 2 i progetti esecutivi; successivamente inoltrano alla Regione il provvedimento deliberativo di approvazione nel quale sono espresse valutazioni di conformita' dei progetti ai programmi a suo tempo approvati dalla Regione.
La redazione dei progetti da parte delle comunita' montane e' regolata dalle procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in materia di opere e lavori pubblici e dalle norme vigenti per li altri settori di intervento.
L' approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche, comprese nei programmi di cui alla presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', d' urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.
Le comunita' montane valuteranno, d' intesa con i comuni nel cui ambito territoriale l' opera ricade ed in relazione ad esigenze di economicita' di gestione, l' opportunita' di delegare ai comuni stessi la redazione, l' approvazione e l' attuazione dei progetti esecutivi.
Per la progettazione e direzione tecnica dei lavori di forestazione le comunita' montane possono avvalersi degli ispettorati ripartimentali delle foreste; agli ispettorati non puo' essere affidata la realizzazione dei progetti esecutivi riguardanti i medesimi lavori.


Art. 4
(Erogazione della spesa)

Con l' approvazione, anche parziale, dei programmi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati lo svincolo e l' accreditamento del 10 per cento della somma relativa agli interventi ammessi.
L' erogazione delle restanti somme da parte della Regione e' disposta, per le opere e lavori pubblici, con la procedura di cui all' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88; per gli altri settori di intervento, con un ulteriore acconto del 50 per cento a presentazione di atti idonei a documentare le caratteristiche dell' intervento stesso, e con il saldo del restante 40 per cento, o della minore spesa necessaria, previo invio degli atti deliberativi di liquidazione della spesa e del relativo rendiconto. Le deliberazioni di liquidazione della spesa devono indicare anche la somma ammessa a contributo.
Gli accreditamenti di cui al presente articolo sono disposti con le medesime modalita' a favore dei comuni nel caso in cui ricorrano le condizioni del quarto comma del precedente articolo 3. Le comunita' montane relative saranno informate di dette operazioni.
Al termine di ogni semestre, l' assessore regionale competente riferisce alla commissione consiliare permanente competente sui risultati ottenuti a seguito della graduale attuazione degli interventi e sullo stato di attuazione delle opere.


Art. 5
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.