Finanziamento di interventi finalizzati all' ammodernamentoed al potenziamento delle ferrovie di concessionestatale operanti nel territorio della Regione Lazio.

Numero della legge: 67
Data: 3 ottobre 1984
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1984

L.R. 03 Ottobre 1984, n. 67
Finanziamento di interventi finalizzati all' ammodernamentoed al potenziamento delle ferrovie di concessionestatale operanti nel territorio della Regione Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1984, n. 28, S.O. n. 1)

Art. 1
(Finalita')

La Regione Lazio, nell' ambito degli obiettivi del piano regionale dei trasporti (prima fase) ed in attesa della definizione e dell' attuazione dei programmi statali di risanamento tecnico ed economico delle ferrovie in concessione, di cui all' articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, dispone uno stanziamento di L. 5.000 milioni per l' anno 1984, di L. 10.000 milioni per l' anno 1985 e di L. 10.000 milioni per l' anno 1986, destinato al finanziamento di interventi di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie in atto concesse dallo Stato al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, all' azienda consortile trasporti laziali ( ACOTRAL).
Gli interventi di cui al precedente comma sono diretti a contribuire al miglioramento delle condizioni di efficienza e di funzionamento delle ferrovie predette, anche sotto il profilo della sicurezza dell' esercizio, nonche' a realizzare incrementi nelle capacita' di trasporto offerte da tali infrastrutture, assicurando piu' elevati livelli di soddisfacimento della domanda e favorendo il processo di integrazione tra i diversi modi di trasporto pubblico di persone.


Art. 2
(Programma degli interventi)

In relazione alle finalita' di cui al precedente articolo 1 e nell' ambito degli stanziamenti ivi disposti, la Giunta regionale, su proposta del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, definisce con propria deliberazione, di intesa con il Ministero dei trasporti, consultato il comune di Roma e sentita la competente Commissione consiliare regionale permanente, il programma degli interventi da realizzare, la loro natura e le loro caratteristiche, avuto riguardo sia alla scala di priorita' degli interventi predetti in rapporto alle esigenze da soddisfare, sia alla connessione ed alla coerenza degli interventi stessi con le iniziative in atto e con quelle prevedibili da parte dello Stato e/ o di altri enti, dirette allo ammodernamento ed al potenziamento delle ferrovie in concessione operanti nel territorio del Lazio.
Il programma di cui al comma precedente sara' caratterizzato, oltre che dai richiamati attributi di organicita', da requisiti di redditivita' della spesa in relazione agli incrementi di produttivita' dell' esercizio ferroviario realizzabili attraverso gli interventi ivi delineati nonche' da requisiti di omnicomprensivita' in relazione ai vari elementi della spesa stessa e potra' prevedere:
a) la progettazione e l' esecuzione di lavori e di opere diretti alla ristrutturazione, all' adeguamento ed alla manutenzione delle sedi e degli impianti ferroviari;
b) le esecuzioni di operazioni di ristrutturazione e di revisione del materiale rotabile esistente, l' acquisto di nuovo materiale rotabile, l' integrazione ed il rinnovo del parco dei veicoli ausiliari.
Ciascuno degli interventi sui quali potra' articolarsi il programma predetto dovra' essere dotato di specifica autonomia funzionale.
Con la stessa deliberazione di cui al primo comma la Giunta regionale individua le sequenze temporali di realizzazione degli interventi e stabilisce i termini per l' erogazione dei finanziamenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, tenute presenti le disponibilita' annuali dei fondi indicate al precedente articolo 1.
Fermi restando i limiti di spesa connessi con le predette disponibilita' annuali di fondi, la Giunta regionale, mediante propria deliberazione, potra' apportare al programma come sopra definito i correttivi che riterra' opportuni o che si rendessero necessari nel corso della relativa attuazione, sentito, ove occorra, il Ministero dei trasporti.


Art. 3

(Realizzazione degli interventi)

Alla realizzazione degli interventi individuati con il programma di cui all' articolo 2 della presente legge provvede il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, l' azienda consortile trasporti laziali ( ACOTRAL), con l' osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero dei trasporti nonche' delle modalita' fissate dalla Giunta regionale con la deliberazione indicata allo stesso articolo 2 e secondo la disciplina recata dalle vigenti norme di legge.
L' erogazione dei finanziamenti annuali e la loro liquidazione a favore del consorzio e' disposta dalla Giunta regionale mediante una o piu' deliberazioni.


Art. 4
(Vigilanza sull' esecuzione degli interventi )

L' Amministrazione regionale, a mezzo dei funzionari in servizio presso la Giunta regionale, Assessorato ai trasporti, puo' in qualsiasi momento procedere alle verifiche, alle ispezioni ed ai controlli che riterra' necessari in ordine all' attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all' Amministrazione regionale, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario e, comunque, al completamento degli interventi di cui sopra, apposito rendiconto dal quale risulti l' utilizzazione delle somme ricevute nonche' di fornire periodicamente all' Amministrazione regionale medesima notizie in merito all' avanzamento delle fasi di realizzazione degli interventi stessi ed ai risultati ottenuti, avuto riguardo al miglioramento ed al potenziamento dei servizi.


Art. 5
(Norma finanziaria)

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 25.000 milioni in ragione di L. 5.000 milioni per l' anno finanziario 1984, di L. 10.000 milioni per lo anno finanziario 1984, di L. 10.000 milioni per lo anno finanziario 1985 e di L. 10.000 milioni per l' anno finanziario 1986.
La copertura finanziaria della spesa di L. 5.000 milioni di cui al primo comma relativa all' anno 1984, e' costituita mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento di L. 68.200 milioni iscritto al capitolo n. 25822 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma) del bilancio di previsione della Regione Lazio per lo stesso anno 1984.
La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta nell' apposito capitolo numero 09520 da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984 con la denominazione: << Finanziamento di interventi finalizzati all' ammodernamento ed al potenziamento delle ferrovie di concessione statale operanti nel territorio della Regione Lazio >>.
Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1985 e 1986 si provvedera' annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.