Interventi regionali nel settore della emigrazione.

Numero della legge: 68
Data: 21 ottobre 1991
Numero BUR: 31
Data BUR: 09/11/1991

L.R. 21 Ottobre 1991, n. 68
Interventi regionali nel settore della emigrazione.

(Pubblicata nel B.U. 09 novembre 1991, n. 31)


Art. 1
(Finalita'.)

1. La Regione nel quadro della programmazione regionale in attuazione dei principi del proprio statuto ed in armonia con la normativa e le iniziative statali e comunitarie, interviene nell'ambito delle proprie competenze, a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficolta' inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita degli stessi nonche' per sostenere e rafforzare la loro identita' etnica e culturale rinsaldandone il legame con la terra di origine.

2. La Regione, inoltre, opera a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.


Art. 2
(Destinatari degli interventi.)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:
a) i cittadini di origine laziale, per nascita residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non piu' di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio.

2. Sono altresi' considerati emigrati i figli ed il coniuge superstite, nonche', se cittadini italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma entro il secondo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali.

3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorita' consolari o da documentazione equipollente di autorita' dello Stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali stranieri o italiani.


Art. 3
(Interventi regionali.)

1. La Regione favorisce la fruizione da parte dei lavoratori emigrati o rimpatriati dei diritti e dei benefici spettanti alla generalita' dei cittadini residenti nel Lazio.

2. A tal fine:
a) attua interventi organici e coordinati con i programmi nazionali o comunitari nelle materie di propria competenza, volti ad assicurare la soluzione di problemi attinenti al fenomeno migratorio;
b) assume e promuove iniziative a carattere sociale e culturale aventi lo scopo di assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identita' della cultura di origine e la continuita' dei rapporti con le comunita' laziali all'estero.

3. Gli interventi a carattere socio-assistenziali a favore degli emigrati rimpatriati sono realizzati di norma avvalendosi degli enti locali, singoli o associati.

4. Gli interventi che comportano svolgimento di attivita' all'estero da parte della Regione, se rivestono carattere, promozionale, saranno realizzati, previa intesa con il Governo, nello spirito di coordinamento di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4
(Programma triennale e piano di riparto annuale degli interventi.)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione di cui al successivo articolo 12, predispone il programma triennale di massima degli interventi, redatto in armonia con il programma regionale, di sviluppo e con il piano finanziario pluriennale.

2. Il programma triennale e' approvato dal Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione, predispone altresi' il piano annuale di riparto degli stanziamenti di bilancio per gli interventi da realizzare, redatto tenendo conto anche delle proposte presentate dagli enti locali e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

4. Il piano di riparto annuale puo' essere articolato nei singoli settori di intervento mediante progetti specifici e contiene le norme regolamentari di attuazione, che debbono assicurare la priorita' nonche' stabilire apposite procedure e particolari benefici ed interventi destinati agli emigrati che rientrano definitivamente da paesi economicamente disagiati ed in particolare dall'America Latina.


Art. 5
(Indirizzo dell'intervento regionale.)

1. Gli interventi regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati e dei loro familiari sono finalizzati a:
a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ad appositi corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui a tal fine contratti con priorita' per le iniziative cooperative, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
c) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi una tantum, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attivita' produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorita' per iniziative cooperative;
d) favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e l'agevolazione per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli istituti di diritto allo studio universitario (I.DI.S.U.);
e) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;
f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra e il rapporto con la loro cultura di origine, attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero, nonche' organizzando nel territorio della Regione avvalendosi degli enti locali, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio, per i giovani figli di emigrati e promuovendo iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale;
g) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audiovisivo fra gli emigrati fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalita' per accedere ai benefici disposti da leggi regionali;
h) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, finalizzati alla programmazione degli interventi regionali;
i) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attivita' delle associazioni degli emigrati;
l) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per se' e per i propri familiari;
m) contribuire alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;
n) favorire, di intesa con gli enti locali territoriali, l'inserimento degli emigrati rientrati nella comunita' regionale attraverso l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza, promuovendo la definitiva soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;
o) favorire l'informazione dei corregionali emigrati sulle attivita' della Regione e sullo sviluppo sociale culturale e produttivo del Lazio a mezzo stampa e comunicazioni radio televisive;
p) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori emigrati.

2. La gestione degli interventi di cui alla lettera a) potra' essere affidata oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione a favore degli emigrati purche' non perseguano fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Per gli interventi di cui alle lettere b) e e) costituisce titolo di preferenza la documentazione attestante lo stato di bisogno o le disagiate condizioni economiche del richiedente.

4. Gli interventi di cui al presente articolo debbono essere attuati in conformita' alle procedure previste per ottenere il supporto degli organi comunitari.


Art. 6
(Assegnazioni di aree edificabili.)

1. I comuni, nell'assegnazione delle aree destinate ai piani per l'edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, sono tenuti a riservare, a favore degli emigrati rimpatriati associati in cooperativa, una quota fino al 10 per cento dei relativi piani ed a prevedere agevolazioni nei criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

2. L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia, viene assegnata in base ai criteri generali.


Art.7
(Inserimento scolastico.)

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati rimpatriati, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione la Regione organizza:
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;
b) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola impegnati nell'attivita' di cui alla precedente lettera a).

2. La Regione puo' concedere, inoltre, con modalita' da fissarsi con il piano di riparto di cui al precedente articolo 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo.


Art. 8
(Iniziative all'estero.)

1. La Regione, d'intesa con il Governo, e nel rispetto delle disposizioni statali di indirizzo e coordinamento, svolge, all'estero, iniziative in favore degli emigrati laziali ivi residenti, per la diffusione del proprio patrimonio culturale, artistico e produttivo, nonche' iniziative che si prefiggono scopi di studio, di formazione e di rafforzamento dell'identita' della cultura di origine.

2. Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche, istituti italiani di cultura e altri organismi culturali e associativi operanti nel campo dell'emigrazione. La consulta regionale dell'emigrazione di cui al successivo articolo 12, e' tenuta aggiornata e partecipe delle attivita' promozionali che la Regione organizza all'estero ed in altre regioni e di ogni altra iniziativa che coinvolge in manifestazioni le collettivita' di emigrati.


Art. 9
(Interventi socio-assistenziali.)

1. Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali e le attivita' destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il perseguimento degli studi dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari, sono di competenza dei comuni singoli ed associati, che li promuovono nell'ambito del piano di riparto di cui al precedente articolo 4.

2. Le amministrazioni beneficiarie del contributo inviano all'assessorato regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, il rendiconto analitico degli interventi effettuati, nonche' situazioni semestrali contabili della spesa, che dovranno pervenire entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno.

3. L'assessorato regionale di cui al precedente secondo comma terra' conto di eventuali economie nella formulazione dei successivi piani di riparto annuale.


Art. 10
(Soggiorni, scambi.)

1. La Regione, tramite le amministrazioni comunali, utilizzando anche eventuali contributi del fondo sociale europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunita' ospitanti, la Regione puo' assumere favorire iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.


Art. 11
(Associazioni, enti, istituzioni.)

1. La Regione riconosce e sostiene l'associazione tra gli emigrati come mezzo di partecipazione alla politica regionale e come momento di aggregazione delle comunita' dei laziali all'estero, al fine di una organica e coordinata attivita' a favore delle stesse. Presso l'assessorato regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, e' istituito l'«Albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano per gli emigrati».

2. In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato esecutivo della consulta regionale dell'emigrazione, di cui al successivo articolo 16, le associazioni, gli enti e le istituzioni che, senza fine di lucro, operano con carattere di continuita' da almeno tre anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.

3. Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma debbono avanzare domanda corredata da:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi e la struttura;
c) relazione documentata sull'attivita' svolta per gli emigrati della Regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda.

4. Alle associazioni, agli enti, alle istituzioni iscritte nell'albo di cui al precedente primo comma, la Regione puo' concedere, sentito il comitato esecutivo della consulta, contributi per iniziative inerenti alla vita sociale e culturale degli emigrati nel rispetto del vigente ordinamento statale, sulla base di articolate e documentate proposte presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno, con priorita' per le associazioni e i «clubs» aggregati in organismi unitari sotto forma di federazioni o confederazioni.

5. I soggetti destinatari dei benefici devono periodicamente informare la Regione sullo stato di attuazione dell'iniziativa o dell'intervento e inviare una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi.

6. Le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell'emigrazione, aventi una sede nella Regione, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono iscritte di diritto insieme alla associazione dei laziali nel mondo, all'albo regionale e fruiscono anche di un contributo annuale che la Regione eroga, sentito il comitato esecutivo della consulta, secondo i criteri e nella misura stabilita in sede di adozione del programma triennale di cui al precedente articolo 4. Al fine della liquidazione del contributo di cui al precedente quinto comma la Regione richiede idonea documentazione comprovante l'attivita' svolta dall'associazione interessata nell'anno precedente in favore degli emigrati laziali.

7. L'amministrazione regionale puo' effettuare periodici accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate.


Art. 12
(Consulta regionale per l'emigrazione.)

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge la Regione si avvale, come organo di consulenza, della consulta regionale per l'emigrazione con sede presso l'assessorato problemi del lavoro, ufficio emigrazione.


Art. 13
(Composizione della consulta regionale dell'emigrazione.)

1. La consulta regionale dell'emigrazione e' composta:
a) dall'assessore regionale preposto all'emigrazione che la presiede;
b) da otto rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale;
c) da quindici emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 11, tenendo conto della consistenza delle collettivita' emigrate nei singoli paesi europei ed extraeuropei;
d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni, di cui al quinto comma del precedente articolo 11 iscritti di diritto all'albo regionale previsto dallo stesso articolo;
e) da quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupino della assistenza degli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
f) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti e della cooperazione;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;
h) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dal rispettivo consiglio provinciale;
i) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio, due per ciascuna delle tre provincie di Roma, Frosinone e Latina ed uno per ciascuno delle provincia di Rieti e Viterbo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
l) da un rappresentante dell'Unione nazionale comunita' enti montani (U.N.C.E.M.) designato dall'unione regionale;
m) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
n) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;
o) da un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione ed affari sociali del Ministero degli Affari Esteri, designato dallo stesso;
p) da un rappresentante dei provveditorati agli studi del Lazio, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il presidente della consulta puo', ogni qualvolta sia ritenuto utile far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o piu' esperti nei problemi del settore preventivamente designati all'atto della costituzione della consulta, funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.


Art. 14
(Costituzione e funzionamento.)

1. La consulta regionale dell'emigrazione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta.

3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta sara' costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ufficio per i problemi dell'emigrazione, nominato dall'assessore regionale preposto.

5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta elegge, tra i componenti rappresentanti della Regione, il Vice presidente, con funzioni vicarie ed elabora il regolamento per il suo funzionamento e per quello del comitato di cui al successivo articolo 16, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. Per la copertura degli oneri di funzionamento della consulta e del comitato si provvede annualmente all'assegnazione dei fondi necessari in sede di piano annuale di riparto della spesa, di cui al precedente articolo 4.

7. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni nonche', qualora dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale.


Art. 15
(Compiti della consulta.)

1. La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati, per quanto attiene alle attivita' di rispettiva competenza, nonche' con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore;
b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all'estero, di notizie sui vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull'attivita' della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilita' di occupazione, al fine anche di favorire un afflusso programmato di professionalita' non reperibile sul territorio regionale, in collegamento con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46;
c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta, sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di previsione della Regione;
d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati;
e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all'estero nella materia di competenza della Regione;
f) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al precedente articolo 4, nonche' sui relativi criteri di applicazione;
g) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione destinato agli emigrati all'estero ed a fornire direttamente notizie che interessino il mondo dell'emigrazione.


Art. 16
(Comitato esecutivo della consulta.)

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno un comitato esecutivo.

2. Il comitato e' composto dal presidente della consulta, che lo presiede, dal vice presidente e da 13 membri, dei quali almeno uno scelto tra i membri della consulta residenti all'estero.

3. La durata in carica del comitato coincide con quello della consulta.

4. Il comitato assolve le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla consulta con il regolamento di cui al precedente articolo 14.


Art. 17
(Finanziamenti.)

1. Alle spese per l'attuazione per quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con:
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;
b) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti, o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole od associate con finalizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c) gli eventuali contributi statali, comunitari o internazionali.

2. Per le entrate di cui ai punti b) e c) saranno istituiti i relativi capitoli nel momento in cui le entrate medesime si verificheranno, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 15 aprile 1977, n. 15. 3. L'amministrazione regionale puo' effettuare periodici accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge anche avvalendosi degli organi della consulta.


Art. 18
(Norma finanziaria.)

1. Alla copertura finanziaria della presente legge per l'esercizio finanziario 1991 si fa fronte con le disponibilita' residue del capitolo n. 07751 denominato «Contributi a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie» (Legge regionale 24 novembre 1986, n. 48).

2. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvedera' alla ricognizione delle suddette disponibilita' ed al loro trasferimento nella misura rispettivamente del 20 per cento, 5 per cento e 75 per cento ai capitoli n. 07760 denominato: «Contributi agli enti locali per gli interventi socio- assistenziali nel settore dell'emigrazione», n. 07761 denominato: «Contributi alle associazioni, enti od istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione» e n. 07762 denominato: «Interventi diretti della Regione nel settore dell'emigrazione che vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991». 3. Il capitolo 07751 denominato: «Contributo a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie (legge regionale 24 novembre 1986, 48)» viene conservato nel bilancio regionale per la sola gestione degli impegni assunti sulla copertura 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per la gestione dei residui passivi afferenti impegni assunti nei precedenti esercizi ai sensi delle normative allora vigenti.


Art. 19
(Norme transitorie.)

1. In sede di prima applicazione il piano triennale ed il piano di riparto dovranno essere predisposti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 20
(Abrogazioni leggi precedenti.)

1. Sono abrogate: la legge regionale 24 novembre 1986, n. 48; la legge regionale 12 giugno 1975, n. 68 e la legge regionale 9 agosto 1976, n. 38.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.