Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1978.

Numero della legge: 73
Data: 18 dicembre 1978
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1978

L.R. 18 Dicembre 1978, n. 73
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1978.







Art. 1

La spesa prevista nell' anno 1978, per provvedere all' erogazione ed al recupero dei fondi occorrenti per la corresponsione degli acconti di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 42, e' elevata a L. 3.100.000.000.
In relazione a quanto sopra nel bilancio di previsione per l' esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ENTRATA:
cap. 65102 + L. 300.000.000
USCITA:
cap. 900182 + L. 300.000.000
Al bilancio di previsione per l' anno finanziario 1978, modificato con la legge regionale n. 67 del 14 novembre 1978, sono apportate le seguenti variazioni compensative:
cap. 102251 denominato << Fondo di rotazione per i finanziamenti ai comuni per l' acquisizione delle aree da destinare a insediamenti produttivi (legge regionale 5 febbraio 1975, n. 23) >>:
in termini di competenza - L. 800.000.000 in termini di cassa - L. 450.000.000 cap. 102252 denominato << Contributi in conto capitale a comuni e consorzi per la realizzazione di opere di organizzazione primaria all' interno ed al servizio delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la costruzione di infrastrutture tecniche dei servizi indispensabili (legge regionale 5 febbraio 1975, n. 23) >>:
in termini di competenza + L. 800.000.000 in termini di cassa + L. 450.000.000



Art. 2


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1978

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.