Norme per lo sviluppo dei servizi sociali in favore delle persone anziane. Delega di funzioni ai Comuni in materia di assistenza agli anziani.

Numero della legge: 11
Data: 3 febbraio 1976
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1976

L.R. 03 Febbraio 1976, n. 11
Norme per lo sviluppo dei servizi sociali in favore delle persone anziane. Delega di funzioni ai Comuni in materia di assistenza agli anziani.




Art. 1
(Principi generali)

La Regione riconosce e garantisce il diritto dell' anziano a fruire di un sistema integrato di servizi sociali, sanitari e assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilita' di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio - culturale.
Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l' intera comunita', al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:
a) promuove e sostiene lo sviluppo di una adeguata rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze in favore delle persone anziane;
b) promuove, stimola e sostiene le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la piena partecipazione della persona anziana alla vita familiare e sociale;
c) sollecita e agevola la trasformazione dei servizi - pubblici e privati - esistenti e operanti in favore degli anziani e il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
d) assicura agli utenti la effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposti in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi. La Regione inoltre:
1) promuove indagini, studi, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane;
2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
- riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
- facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla vecchiaia;
- prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza;
3) promuove e realizza
- nell' ambito delle norme regionali per l' istruzione professionale
- la formazione e l' aggiornamento professionale del personale da adibire o impegnato nei servizi in favore degli anziani, compreso l' aggiornamento del personale volontario che decide di collaborare con il personale professionale.


Art. 2
(Definizione dei servizi)

I servizi sociali, sanitari e assistenziali in favore delle persone anziane si dividono ed articolano in:
1) servizi aperti:
a) assistenza economica,
b) assistenza abitativa,
c) assistenza domiciliare,
d) assistenza alla vita di relazione,
e) centro diurno;
2) servizi residenziali:
a) soggiorni di vacanza e di cura,
b) case - albergo,
c) comunita' - alloggio,
d) case di riposo.


Art. 3
(Assistenza economica)

L' assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti e di evitare il ricovero della persona anziana in istituto.
L' assistenza economica consiste e si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi contingenti a concorso nelle spese di installazione ed uso di quei servizi che consentano alla persona anziana una vita confortevole e le evitino il rischio dell' isolamento (servizi igienico - sanitari, di riscaldamento, telefonici o altri atti allo scopo) e consentano inoltre l' avvio e la continuita' di attivita' produttive e sociali che permettano all' anziano di continuare a partecipare alla vita della comunita'.


Art. 4
(Assistenza abitativa)

L' assistenza abitativa si esplica nella assegnazione alle persone anziane di appartamenti economici e popolari, favorendo la permanenza nell' ambiente originario, anche dove si attuino piani di ristrutturazione.
A tal fine la Regione provvede a che, nei programmi di assegnazione di alloggi popolari, sia riservata una aliquota di appartamenti a favore delle persone anziane.


Art. 5
(Assistenza domiciliare)

Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale e sanitario che consentano alla persona anziana di restare inserita nel proprio nucleo familiare e nel proprio originale ambiente sociale.
I servizi domiciliari possono articolarsi in:
a) servizi di assistenza sociale,
b) servizi di assistenza medica e infermieristica,
c) servizi di assistenza domestica e familiare,
d) servizi di pasti a domicilio.


Art. 6
(Assistenza nella vita di relazione)

L' assistenza alla vita di relazione e' quella prestata in forme che contribuiscano ad evitare od attenuare l' isolamento della persona anziana e favoriscano il mantenimento, l' inserimento o il reinserimento del cittadino anziano nella vita di relazione sociale, quali facilitazioni nell' accesso ai luoghi di ricreazione, nell' uso dei trasporti pubblici, nei contratti di abbonamento telefonici ed altri che si rendessero necessari o comunque utili per i predetti fini indicati.


Art. 7
(Centro diurno)

Il centro diurno e' una struttura di servizio a carattere territoriale (comunale, circoscrizionale, di quartiere) destinata ad assicurare alle persone anziane effettive possibilita' di vita autonoma e socializzata. A tal fine il centro diurno si caratterizza:
a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto anche alla realta' locale;
b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);
c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.


Art. 8

(Soggiorno di vacanze e cura)

Il soggiorno di vacanza e' un servizio residenziale temporaneo, realizzato in localita' particolarmente idonea anche per effettuare cure termali ed e' predisposto ed organizzato al fine di garantire alla persona anziana il diritto di godere un periodo di svago e di possibilita' di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali.


Art. 9
(Case - albergo e comunita' alloggio)

La casa - albergo si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi ed anziani soli autosufficienti. E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed e', di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali.
Gli alloggi della casa - albergo possono essere messi a disposizione anche di persone non anziane prive di nucleo familiare o di altra possibilita' di sistemazione alloggiativa. Per comunita' - alloggio si intendono comunita' protette a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone. Le comunita' - alloggio sono inserite in normali case di abitazione situate in zone espressamente residenziali. Le case - albergo e le comunita' - alloggio non sono autonomamente provviste di servizi sanitari e sociali. Al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti, devono pertanto essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base.
Le case - albergo e le comunita' - alloggio devono essere appositamente autorizzate dai Comuni e loro Consorzi.


Art. 10
(Case di riposo)

In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso apposite case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio - assistenziali e collegati con i servizi socio - sanitari di base.
Le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico - assistenziale per l' attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.
Le aree su cui sono edificate devono trovarsi nei centri abitati in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l' ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari pubblici. Le case di riposo devono essere appositamente autorizzate dalla Regione previo parere dei Comuni e loro Consorzi; debbono essere provviste di personale di assistenza adeguatamente qualificato, in misura sufficiente e comunque non inferiore ad un assistente ogni 20 anziani; debbono avere una capienza non superiore alle cinquanta - sessanta unita'.
Nel caso di strutture esistenti, atte ad ospitare un numero superiore di anziani, al loro interno devono organizzarsi - fino alla loro ristrutturazione secondo la capienza predetta da attuarsi nell' arco di tre anni dall' entrata in vigore della presente legge - piu' comunita' distinte che rispettino la dimensione di cui al comma precedente.


Art.11
(Destinatari dei servizi e delle provvidenze)

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio - sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti:
a) agli anziani inabili di cui all' articolo 91, lettera H, punto 6 del TULCP, di cui al RD 3- 3- 1934, n. 383;
b) agli anziani appartenenti alle categorie post - belliche e agli anziani ed inabili che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 154 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il cui mantenimento ai sensi dell' articolo 1, lettera d), del DPR 15- 1- 1972 n. 9 e' a carico della Regione;
c) alle persone anziane che, per particolari condizioni socio - sanitarie e ambientali, abbiano comunque necessita' di fruire di appositi servizi sociali, o intendano fruirne anche mediante propri contributi.
E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il pensionamento di vecchiaia o che - per sopravvenuta invalidita' non coperta da particolari forme di intervento assistenziale specialistico - non eserciti e non possa proficuamente e continuativamente esercitare attivita' professionali pubbliche o private.



Art. 12
(Delega di funzioni amministrative ai Comuni)

Le funzioni amministrative della Regione di cui all' art. 1, lettera d) del DPR 15- 1- 1972 n. 9 relative all' assistenza agli anziani sono delegate ai Comuni, che le esercitano singolarmente o associati in Consorzio.
Restano attribuite alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la formulazione dei piani generali di intervento di cui all' art. 26;
b) l' indirizzo ed il coordinamento, al livello regionale, dei servizi sociali, sanitari e assistenziali in favore degli anziani e la loro armonizzazione con gli altri servizi sociali e sanitari di base disposti per la generalita' dei cittadini;
c) la formulazione dei criteri per la determinazione dei contributi e di interventi economici e delle rette di ricovero di cui all' art. 26.


Art. 13
(Funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie delegate)

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti delegatari, per l' esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di assistenza agli anziani, sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nelle leggi regionali in vigore.
A tal fine la Giunta regionale, a mezzo del competente Assessorato, cura e controlla l' esecuzione dei programmi generali formulati dal Consiglio regionale ed esercita, anche attraverso la richiesta di atti e documenti, la vigilanza sul corretto esercizio della delega da parte degli enti delegatari di cui alla presente legge.


Art. 14
(Controllo nell' esercizio della delega)

Il controllo sugli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge e' esercitato nei modi previsti dall' art. 43 dello Statuto regionale.
Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanita' ed Assistenza - le deliberazioni adottate nell' esercizio delle funzioni delegate.
Qualora gli enti delegatari non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi, fissa un termine adeguato per l' adozione dei provvedimenti di competenza da parte degli enti delegatari.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale si sostituisce agli enti delegatari nell' emanazione degli atti.


Art. 15
(Finanziamento per l' esercizio della delega)

Agli oneri derivanti dall' applicazione del precedente art. 12 si fara' fronte con apposito stanziamento di bilancio a partire dal 1° luglio 1975.
A tal fine sara' istituito, nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1975, il seguente capitolo: cap. 1480 - << Assegnazioni ai Comuni per l' esercizio della delega delle funzioni amministrative relative agli inabili ed anziani di cui all' art. 1 lettera d) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9 >>.
Tale capitolo avra' una dotazione di L. 300 milioni. Alla suddetta spesa di L. 300 milioni si fara' fronte riducendo di pari importo lo stanziamento del capitolo 1481 del bilancio regionale per l' esercizio 1975. A partire dal 1° luglio 1975, il capitolo 1481 assumera' la seguente denominazione:
<< Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza per il ricovero dei minori >>.


Art. 16
(Criteri per il riparto dei finanziamenti per l' esercizio della delega)

I finanziamenti di cui al precedente articolo 15 sono annualmente ripartiti tra gli enti delegati secondo i seguenti criteri:
- per i 5/ 10, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune;
- per i 3/ 10, secondo il tasso di invecchiamento rilevato in ciascun Comune;
- per i 2/ 10, secondo il tasso di occupazione rilevato in ciascun Comune.
Per la determinazione dei criteri suddetti si assumeranno i dati ufficiali dell' ISTAT relativi all' ultimo censimento generale della popolazione e quelli elaborati dalla Regione e dagli stessi Enti locali sempre in relazione alle risultanze dell' ultimo censimento. Il Consiglio regionale puo' disporre periodici aggiornamenti dei dati di riferimento di cui al precedente comma.


Art. 17
(Erogazione dei finanziamenti ai Comuni per l' esercizio della delega)

Il finanziamento ai Comuni per l' esercizio della delega di cui al precedente articolo 15 e' erogato in unica soluzione. In caso di esercizio provvisorio del bilancio regionale, la Giunta regionale puo' disporre anticipazioni ai Comuni per una somma comunque non eccedente i 2/ 12 del finanziamento avuto nel piano di riparto dell' esercizio precedente.


Art. 18
(Consorzi di Comuni)

I Comuni esercitano la delega di cui al precedente articolo 12 e ogni altra competenza loro propria in materia di servizi sociali, sanitari e assistenziali in favore delle persone anziane, di norma associandosi in Consorzio tra loro e con l' Amministrazione provinciale.
I Comuni provvisti di organi di decentramento amministrativo si avvalgono, nell' esercizio della delega, dei predetti organi.


Art. 19
(Competenze dei Comuni)

In attuazione della presente legge e nell' esercizio delle funzioni da essa delegate, i Comuni, loro Consorzi e le Circoscrizioni comunali provvedono:
a) a rilevare sistematicamente i dati relativi alle problematiche e ai bisogni delle persone anziane e alle necessita' di servizi ed interventi in loro favore;
b) a formulare piani annuali e poliennali di intervento a carattere ordinario e straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a tale formulazione la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, nonche' degli enti e delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio di competenza, mediante forme di consultazione obbligatoria e periodica, comunque a seguito di apposita richiesta;
c) a realizzare - nel territorio di competenza - una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane, privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, anche attraverso adeguati contributi, la trasformazione dei servizi esistenti;
d) a stipulare convenzioni e comodati con enti ed istituzioni pubbliche e con associazioni ed enti privati per la realizzazione, la gestione o l' uso di servizi per anziani;
e) a coordinare - nel quadro di un' organica programmazione territoriale degli interventi - le attivita' svolte in favore degli anziani da parte sia degli enti ed organismi pubblici autonomamente operanti, sia degli enti, istituzioni ed associazioni convenzionate, e a svolgere, nei confronti degli enti ed organismi suddetti, azione di consulenza tecnica;
f) a regolamentare le modalita' per l' accertamento delle condizioni di assistibilita' delle persone anziane e per l' adozione dei conseguenti provvedimenti;
g) ad esperire gli accertamenti e ad adottare i provvedimenti di cui al precedente punto
f) assumendosene, in tutto o in parte, a seconda delle necessita', gli oneri conseguenti;
h) ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico - funzionali dei servizi residenziali e a controllare circa il loro rispetto da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private che li gestiscono;
i) ad erogare le rette di ricovero agli enti, alle istituzioni pubbliche e private, ad associazioni e/ o gruppi di utenza che provvedono all' ospitabilita' degli anziani in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.


Art. 20
(Servizi propri dei Comuni e convenzionati)

Per lo svolgimento dei compiti di loro spettanza o ad essi delegati, i Comuni e loro Consorzi e/ o le Circoscrizioni comunali si avvalgono:
a) dei servizi e delle prestazioni fino ad oggi da essi stessi realizzati, provvedendo alle necessarie trasformazioni, all' adeguamento dell' attivita' svolta, alla unificazione e integrazione delle strutture;
b) di nuovi servizi ad hoc predisposti nel quadro delle indicazioni programmatiche della presente legge e gestiti direttamente dagli Enti locali;
c) dei servizi e delle prestazioni in favore delle persone anziane organizzati e gestiti dai presidi sanitari e ospedalieri, dagli ECA, dalle IPAB, dagli enti e dai servizi sociali pubblici;
d) dei servizi, delle strutture e delle prestazioni di enti ed associazioni private, nonche' di gruppi di utenza. L' utilizzazione dei servizi di cui ai precedenti punti c) e d) puo' essere realizzata attraverso lo strumento del comodato o la stipula di apposita convenzione che comunque subordini la attivita' degli enti interessati - per quanto attiene i servizi in questione - alla programmazione e alle indicazioni tecniche, organizzative, gestionali formulate dall' Ente locale.
A parita' di condizioni e di disponibilita' di servizio, nella stipula di rapporto di comodato o di convenzione, la precedenza e' data alle istituzioni a carattere pubblico.
Nei confronti delle attivita' e dei servizi promossi e gestiti da istituzioni private e/ o gruppi di utenza, i Comuni e loro Consorzi e le Circoscrizioni comunali possono adottare particolari forme di sostegno e facilitazioni anche non di carattere economico.


Art. 21
(Gestione sociale dei servizi)

I Comuni, loro Consorzi e Circoscrizioni comunali, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso l' associazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi, delle organizzazioni sociali e sindacali esistenti nel territorio. L' associazione alla gestione dei servizi dovra' essere garantita anche dalle istituzioni ed enti pubblici. A tal fine le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano per fine specifico l' assistenza agli anziani dovranno, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, provvedere alla modifica degli attuali statuti e regolamenti.
Per i servizi promossi e organizzati da enti e associazioni e da gruppi di utenti di cui all' art. 19 lettera d), la gestione sociale si realizza attraverso l' associazione alla gestione stessa oltre che degli utenti e degli operatori, dei rappresentanti degli organismi democratici, consortili e circoscrizionali.


Art. 22
(Contributi ai Comuni e loro Consorzi)

In attesa della istituzione delle Unita' locali dei servizi sanitari e sociali, la Regione oltre ai finanziamenti necessari per l' esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 15, assegna ai Comuni e loro Consorzi contributi per la istituzione, lo sviluppo, la gestione dei servizi e delle provvidenze per anziani di cui alla presente legge.
Per accedere a tali contributi, gli enti di cui al comma precedente entro il 31 gennaio di ogni anno presentano apposita richiesta alla Giunta regionale, corredata della seguente documentazione:
a) lo stato della situazione esistente nel territorio di competenza relativamente alle necessita' dei servizi e interventi in favore degli anziani;
b) le iniziative in atto nel territorio da parte degli stessi enti richiedenti, di istituzioni ed enti pubblici e di enti privati e/ o gruppi di utenza convenzionati;
c) le specifiche forme di intervento che si intendono continuare a realizzare, trasformare e adeguare, realizzare ex novo, sia in proprio da parte degli enti richiedenti che attraverso convenzioni;
d) la dotazione di personale dei servizi gia' operanti e quella ritenuta necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonche' le modalita' di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;
e) gli oneri finanziari relativi all' approntamento e al funzionamento di strutture e servizi, all' erogazione di prestazioni economiche, al pagamento del personale;
f) l' ammontare della copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente punto e) attraverso finanziamento diretto del Comune e del Consorzio e degli altri Enti locali (presidi sanitari e ospedalieri, IPAB, ECA) o per utilizzazione del personale, beni e servizi degli enti medesimi, per tramite di convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, per utilizzazione di provvidenze nazionali, regionali, consortili e comunali in materia di edilizia popolare e di assistenza sanitaria e sociale;
g) la relazione tecnica e amministrativa circa l' utilizzazione di contributi ottenuti dalla Regione nell' anno immediatamente precedente.


Art. 23
(Piano di riparto dei contributi)

Sulla base delle richieste di contributo da parte dei Comuni e loro Consorzi, la Giunta regionale formula, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone all' approvazione del Consiglio regionale entro il 30 aprile.
Nella formulazione del piano di riparto un' aliquota, non superiore al 10 per cento dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per lo sviluppo delle attivita' di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attivita' di assistenza tecnica agli Enti locali o alla realizzazione di iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto.
I contributi approvati dal Consiglio regionale sono erogati ai Comuni e loro Consorzi in unica soluzione. Detratta l' aliquota di cui al secondo comma, il piano di riparto annuale dovra' essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri di distribuzione dei finanziamenti:
- per la istituzione, il funzionamento e la gestione dei servizi aperti e l' aggiornamento del relativo personale: sette decimi;
- per la istituzione, ristrutturazione, funzionamento e gestione dei servizi residenziali, temporanei e permanenti e per l' aggiornamento del relativo personale: tre decimi. I contributi ai Comuni e loro Consorzi sono erogati:
- fino alla misura massima del 100 per cento della spesa, per i servizi e le iniziative realizzate in proprio dagli stessi Comuni e loro Consorzi;
- fino alla misura massima del 75 per cento della spesa, per i servizi e le iniziative realizzate da enti ed istituzioni pubbliche;
- fino alla misura massima del 50 per cento della spesa, per i servizi e le iniziative realizzate da istituzioni ed enti privati convenzionati.
La misura massima del contributo puo' essere raggiunta solo per la fase di avviamento o ristrutturazione dei servizi.


Art. 24
(Finanziamenti)

Per l' erogazione di contributi di cui all' art. 22 e' autorizzata, limitatamente all' esercizio 1975, la spesa di lire 1.000.000.000.
La suddetta spesa di L. 1.000.000.000 sara' iscritta al cap. n. 1488, da istituirsi nel bilancio regionale con la seguente denominazione: << Contributi ai Comuni e ai loro Consorzi per l' istituzione, lo sviluppo e la gestione di servizi e provvidenze in favore degli anziani >>.
All' onere relativo si fara' fronte quanto a L. 400 milioni con la disponibilita' del cap. n. 1963 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e quanto a L. 600 milioni riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. n. 1963 (elenco n. 3, partita n. 21) << Fondo per i provvedimenti legislativi in corso >> del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975.
Per gli anni 1976 e successivi, con separati provvedimenti legislativi, si provvedera' a determinare l' autorizzazione di spesa e la relativa copertura.


Art. 25
(Variazioni di bilancio)

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti - su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge.


Art. 26
(Compiti del Consiglio e della Giunta regionale)

In ordine all' applicazione della presente legge e per la realizzazione dei suoi obiettivi, al Consiglio regionale compete:
a) definire gli indirizzi programmatici e approvare i piani generali di intervento in materia di servizi socio - sanitari e assistenziali per gli anziani, indicando le aree prioritarie;
b) approvare i criteri per la determinazione dell' ammontare dei contributi e sussidi economici e delle rette di ricovero di cui all' art. 12;
c) approvare il piano annuale di riparto ai Comuni dei finanziamenti per l' esercizio delle funzioni delegate di cui all' art. 16;
d) approvare il piano annuale di riparto ai Comuni dei contributi di cui all' art. 23;
e) assumere i provvedimenti di revoca della delega ai Comuni ai sensi dell' art. 42 dello Statuto della Regione. Agli stessi fini alla Giunta regionale compete:
a) controllare sull' esercizio della delega ai Comuni di cui all' art. 12;
b) formulare i criteri per la determinazione dell' ammontare dei contributi e sussidi economici e delle rette di ricovero di cui all' art. 12;
c) accogliere e valutare le domande di contributi prodotte dai Comuni e loro Consorzi ai sensi dell' art. 22;
d) formulare i piani generali di intervento da sottoporre all' approvazione del Consiglio regionale;
e) elaborare i piani annuali di finanziamento per l' esercizio delle funzioni delegate ai Comuni e per lo sviluppo, l' istituzione e la gestione dei servizi a favore degli anziani;
f) disporre l' erogazione ai Comuni - per l' esercizio delle funzioni delegate - delle anticipazioni previste dall' art. 17;
g) erogare ai Comuni i finanziamenti e i contributi approvati dal Consiglio regionale;
h) controllare l' utilizzazione dei finanziamenti e contributi concessi.
Per la formulazione del piano programmatico generale e per l' elaborazione dei piani annuali di riparto dei finanziamenti la Giunta regionale promuove apposite consultazioni con i Comuni e i loro Consorzi, con le Provincie, con gli enti e le istituzioni pubbliche e private operanti in favore degli anziani, con le rappresentanze degli utenti e degli operatori, con le forze sociali e le organizzazioni sindacali presenti nel territorio.


Art. 27
(Decorrenza funzioni delegate)

Limitatamente all' esercizio delle funzioni delegate, la presente legge sara' operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1975.
Entro il 30 giugno 1975 la Giunta regionale provvedera' ad inoltrare a tutti i Comuni l' elenco nominativo degli anziani residenti ospitati presso istituzioni pubbliche e private di beneficenza e la cui retta alla data, in tutto o in parte, a carico della Regione passa per effetto della delega a carico dei Comuni stessi.
Le rette di ricovero relative al semestre gennaio - giugno 1975 saranno erogate agli enti ed istituzioni pubbliche e private con provvedimenti della Giunta, su proposta dell' Assessore regionale alla Sanita' ed Assistenza.


Art. 28
(Norma transitoria)

Per i benefici per l' anno 1975 il termine di cui all' art. 22, secondo comma, e' fissato al 31 marzo 1976 ed i termini di cui all' art. 23, primo comma, sono fissati al 30 giugno 1976.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 febbraio 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.