L.R. 18 Settembre 1979, n. 73 |
Attuazione di servizi speciali con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, attrezzati per il trasporto di persone inabili o bisognose di cure ambulatoriali non di emergenza o dimesse da luoghi di cura.
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Art. 1 (Istituzione del servizio) In relazione alle competenze previste dagli articoli 27 e 32 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i comuni nell' ambito delle attribuzioni ad essi conferite dalla legge in materia di disciplina del servizio pubblico con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, possono adottare apposite norme regolamentari in ordine all' impiego di autoveicoli speciali attrezzati per il trasporto: di persone inabili impossibilitate ad operare normali mezzi di trasporto pubblico o privato; di persone fisicamente bisognose di prestazioni mediche ambulatoriali normali e non di emergenza o di cure riabilitative; di persone dimesse da luoghi di cura che ritornano non guarite nelle proprie abitazioni. Art. 2 (Prescrizioni regolamentari) Gli autoveicoli addetti al trasporto delle persone indicate nel precedente articolo devono corrispondere alle caratteristiche che i regolamenti locali stabiliscono ai fini dell' omologazione. I servizi di trasporto previsti dalla presente legge in nessun caso possono identificarsi o sovrapporsi a quelli di pronto soccorso e trasporto infermi di cui all' art. 2, lettera b), del DL 13 novembre 1947, n. 1256 disempegnati dalla Croce Rossa Italiana ed a quelli di cui all' art. 18, lettera h), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed all' articolo 13 del DPR 27 marzo 1969, n. 126 disimpegnati dagli ospedali. A tal fine in particolare gli autoveicoli stessi sono contraddistinti dall' eventuale contrassegno esteriore previsto dal regolamento comunale che sancisce, tra l' altro, il divieto di: a) far uso dei segnali acustici ed ottici in atto riservati alla emergenza sanitaria, al pronto soccorso medico, al pronto intervento di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco; b) far uso di simboli e denominazioni rievocanti quelli adottati dalla associazione italiana della Croce Rossa e dagli enti ospedalieri ed altri enti pubblici cui e' affidato il servizio di pronto soccorso. Art. 3 (Prezzi di tariffa per i trasporti) In sede regolamentare o con separato provvedimento del competente organo, i comuni possono dichiarare i prezzi secondo tariffa chilometrica per i trasporti urbani ed extraurbani effettuabili dagli autoveicoli speciali, tenendo conto delle attrezzature particolari di cui sono dotati per effettuare una prestazione sanitaria non di emergenza. Art. 4 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |