Interventi regionali per la realizzazione di centri merci nel Lazio (1)

Numero della legge: 102
Data: 19 dicembre 1985
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1985
L.R. 19 Dicembre 1985, n. 102
Interventi regionali per la realizzazione di centri merci nel Lazio (1)


Art. 1

La Regione persegue la realizzazione di centri attrezzati per lo scarico, il carico, il trasbordo e lo stoccaggio di merci, per conseguire le seguenti finalità:

a) razionalizzazione del traffico delle merci mediante l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto delle merci nel territorio regionale;

b) razionalizzazione della ubicazione dei magazzini, dei depositi e dei centri commerciali all'ingrosso, alleggerendo anche le zone urbane del traffico dei mezzi pesanti;

c) sostegno al settore dell'autotrasporto merci mediante l'accesso a basi logistiche debitamente attrezzate e localizzate, a condizioni facilitate;

d) riequilibrio dell'assetto insediativo e produttivo del territorio regionale, mediante l'adeguato uso strategico delle infrastrutture e dei servizi dei centri merci.


Art. 2


Per i fini indicati al precedente articolo 1, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi per la definizione del quadro di riferimento socio-economico e territoriale riferiti ai tre sistemi territoriali individuati ed agli atti e strumenti di programmazione settoriale, la Regione predispone il piano regionale dei centri merci, individuandone le localizzazioni, le funzioni, la dimensione, la qualificazione e l'ambito territoriale di riferimento e, sulla base di tale piano, dispone od autorizza la realizzazione di centri attrezzati per il movimento e lo smistamento delle merci.

La localizzazione del centro merci ad Orte è conforme con gli obiettivi di programmazione e di razionalizzazione nel settore dei trasporti, di coordinamento interregionale e di riequilibrio territoriale della Regione di cui al precedente articolo 1.

La realizzazione di tale centro merci viene dichiarata prioritaria e prescinde dalla formazione del piano regionale di cui al successivo articolo 3.


Art. 3


Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il piano regionale dei centri merci di cui al precedente articolo 2 definendo altresì i criteri ed i metodi per la loro realizzazione, a norma del successivo articolo 4.


Art. 4


La realizzazione di centri attrezzati per lo scarico, il carico, il trasbordo e lo stoccaggio di merci, costituisce opera pubblica di competenza regionale.

L'approvazione del progetto per la realizzazione dei centri attrezzati, di cui al primo comma, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'approvazione del progetto di cui al secondo comma è decisa dalla Regione d'intesa con il comune od il consorzio di comuni nel cui ambito territoriale deve essere realizzata l'opera pubblica, nonché con l'A.N.A.S. (Azienda nazionale autonoma per le strade), con il Ministero dei lavori pubblici e con le ferrovie dello Stato per la parte di loro competenza.

La Regione, con deliberazione della Giunta regionale può affidare ad istituti, società private ed enti, anche tra loro consorziati, l'incarico per la predisposizione degli studi di base finalizzati alla formazione del piano regionale delle attrezzature per il trasporto delle merci.

La Regione inoltre può affidare a società fra enti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, costituite per la realizzazione e la gestione dei centri attrezzati, di cui al precedente primo comma, la concessione per:

a) l'esecuzione dei progetti di massima ed esecutivi;

b) l'avvio e la definizione delle procedure espropriative ovvero gli acquisti sostitutivi degli immobili occorrenti per la realizzazione dei centri attrezzati;

c) l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo;

d) la gestione e l'esercizio dei centri attrezzati.

La concessione di cui al precedente comma verrà definita da apposita convenzione che tra l'altro dovrà disciplinare gli obblighi del concessionario, le modalità di utilizzazione dei centri merci, le sanzioni in caso di inadempimento, il corrispettivo e la durata della concessione stessa.


 Art. 5


La gestione e l'esercizio dei centri attrezzati di cui al precedente articolo 1 costituisce pubblico servizio.


Art. 6


Indipendentemente dalle erogazioni di cui al successivo articolo 8 la Regione è autorizzata a sottoscrivere azioni delle società a capitale misto pubblico e privato di cui al precedente articolo 4, quinto comma, che hanno ottenuto la concessione ivi prevista.

La partecipazione regionale è realizzata a mezzo della FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. e non può comunque superare il 30 per cento del capitale sociale.

Le società concessionarie sono tenute a concedere alla FI.LA.S. S.p.A. il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni nei limiti di cui al comma precedente.


Art. 7


Le società e gli enti territoriali concessionari della realizzazione e/o gestione ed esercizio dei centri merci potranno avvalersi, nel primo triennio di attività, dell'assistenza tecnica della FI.LA.S (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A.

L'esercizio e la gestione dei centri dovrà avvenire a cura dei concessionari, che possono tuttavia accedere alle agevolazioni di legge.


Art. 8


Per provvedere alla realizzazione dei centri prevista nella presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 3.000 milioni.

La copertura finanziaria della spesa suddetta è costituita mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera c) (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del 2° programma) del bilancio di previsione per l'anno 1985.

Per la spesa prevista al precedente primo comma, nel bilancio di previsione per l'anno 1985 vengono istituiti i capitoli seguenti:

- capitolo n. 09535

denominato: «Spese per la formazione del piano regionale dei centri merci», con lo stanziamento di L. 500 milioni;

- capitolo n. 09536

denominato: «Contributi ad enti locali per la realizzazione di centri merci», con lo stanziamento di L. 1.300 milioni;

- capitolo n. 09537

denominato: «Corrispettivi di concessione per la realizzazione e la gestione di centri merci, di cui all'articolo 4 della legge sugli interventi regionali per la realizzazione di centri merci nel Lazio», con lo stanziamento di L. 700 milioni;

- capitolo n. 09538

denominato: Finanziamento alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. per la sottoscrizione di azioni prevista nell'articolo 6 della legge sugli interventi regionali per la realizzazione di centri merci nel Lazio, con lo stanziamento di L. 500 milioni.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 1985, n. 36

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.