Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche (1) (2).

Numero della legge: 62
Data: 24 maggio 1990
Numero BUR: 16
Data BUR: 09/06/1990

L.R. 24 Maggio 1990, n. 62
Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche (1) (2).

Art. 1
1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel proprio territorio e per evitare gravi ripercussioni economico-sociali e occupazionali provocate dagli eccezionali fenomeni climatico-metereologici di carenza di precipitazioni nevose, la Regione Lazio interviene a sostegno delle stazioni sciistiche.


Art. 2

1. La Regione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo concede contributi in conto capitale ad enti pubblici e ad imprese private operanti nelle stazioni turistiche invernali di seguito elencate:
a) provincia di Rieti:
1) Terminillo;
2) Campo Stella;
3) Monte Tilia;
4) Cittareale;
b) provincia di Frosinone:
1) Campo Catino;
2) Campo Staffi;
3) Forca d'Acero;
4) Prati di Mezzo;
c) provincia di Roma:
1) Monte Livata.

2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la realizzazione di:
a) strutture sportive, ricreative e culturali;
b) infrastrutture primarie di completamento al servizio delle stazioni turistiche ivi compresi impianti di risalita ed esercizi ricettivi;
c) opere di ristrutturazione e miglioramento igienico-funzionale dei locali adibiti ad attività commerciali ed artigianali nonchè per adeguarli alle norme antinquinamento ed alle normative CEI;
d) ammodernamento di attività imprenditoriali compreso l'acquisto di attrezzature, di arredi e di locali;
e) iniziative promozionali.


Art. 3

1. I contributi di cui al precedente art. 2 sono stabiliti in favore di imprese private che operano nel territorio delle stazioni sciistiche della Regione nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un contributo massimo di L. 300 milioni.

2. Sono inoltre ammesse ai contributi, di cui alla presente legge, le opere da realizzare, e quelle in corso di realizzazione da parte di imprese iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione istituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e le loro forme associative previste all'art. 6 della medesima legge nonchè le imprese commerciali iscritte nel registro esercenti del commercio.


Art. 4

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di cui ai precedenti artt. 2 e 3 presentano all'Assessorato al turismo apposita domanda per la concessione dei contributi.

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono produrre la seguente documentazione:
a) una relazione tecnico-economico-finanziaria che dovrà indicare tutti i dati necessari per una valutazione delle caratteristiche dell'iniziativa, i motivi dell'investimento ed il relativo piano finanziario;
b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
c) copia del progetto di massima.

3. Qualora i richiedenti siano una società, un consorzio o una cooperativa dovranno inoltre produrre i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto della società del consorzio o della cooperativa;
b) bilancio dell'ultimo esercizio depositato a norma di legge;
c) copia autentica della deliberazione del consiglio d'amministrazione con la quale si approva la spesa relativa alla iniziativa per la quale si richiede il contributo.

4. Inoltre le società cooperative dovranno presentare:
a) certificato di iscrizione all'apposito registro prefettizio e certificato di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società cooperative.


Art. 5

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera la concessione dei contributi ai richiedenti.

2. Qualora gli stanziamenti previsti al successivo art. 10 non risultassero interamente utilizzati alla scadenza dei termini fissati dal precedente art. 4, la Giunta regionale potrà disporre la riapertura dei termini per la richiesta di contributi.

3. Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, potrà destinare i fondi residui a finalità connesse con la presente legge.

4. L'erogazione dei contributi concessi viene disposta con deliberazione della Giunta regionale dietro presentazione di progetti regolarmente approvati, di idonei documenti di spesa e degli atti di collaudo ove richiesti.


Art. 6

1. La Giunta regionale può disporre verifiche presso soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge circa la conformità delle opere a quanto dichiarato.

2. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzionale riduzione del contributo sino alla decadenza del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi.


Art. 7

1. I beneficiari di cui alla presente legge sono cumulabili con altri previsti da leggi nazionali o regionali.


Art. 8

1. Per la realizzazione di strutture sportive, culturali e del tempo libero, nonchè per la realizzazione di infrastrutture primarie, per iniziative promozionali e per l'acquisto di attrezzature sono concessi contributi agli enti locali ed agli enti turistici ed a consorzi con partecipazione finanziaria prevalente degli enti pubblici che ne avanzano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi fino al concorrere del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.


Art. 9

1. I soggetti richiedenti i contributi di cui al precedente art. 8 dovranno allegare alla richiesta la deliberazione con la quale di approva il progetto delle opere e dei lavori da realizzare ovvero delle attrezzature e/o dei locali da acquistare, nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'iniziativa.

2. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al precedente art. 8 concede ai soggetti richiedenti un contributo nella misura dell'80 per cento della spesa prevista.

3. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento avverrà previa documentazione da parte dei soggetti richiedenti che attesti l'ultimazione delle opere e dei lavori o dell'eventuale acquisto di attrezzature e/o locali.


Art. 10

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione Lazio stanzia la somma di L. 9.600 milioni che viene iscritta nel bilancio 1990 ai sottoindicati capitoli di nuova istituzione:
a) capitolo n. 05265: "Contributi una tantum a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve, esercenti servizi di trasporto a fune", L. 400 milioni;
b) capitolo n. 05266: "Contributi una tantum a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve, esercenti attività alberghiere", L. 700 milioni;
c) capitolo n. 05267: "Contributi una tantum a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve, esercenti attività commerciali, artigiane, cooperative e associazioni professionali non rientranti nelle categorie indicate ai capitoli n. 05265 e n. 05266", L. 500 milioni;
d) capitolo n. 46120: "Contributo una tantum, in conto capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e relative infrastrutture". L. 5.000 milioni; di cui L. 1.000 milioni per il 1993 e L. 4.000 milioni per il 1994 (3).
e) capitolo n. 46122: "Contributo una tantum, alle amministrazioni provinciali di Roma, Rieti e Frosinone in conto capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse con l'attività sciistica e per garantire la funzionalità dei servizi logistici", L. 4.000 milioni; di cui L. 1.000 milioni per il 1993 e L. 3.000 milioni per il 1994 (3).
(Omissis) (4).

2. 1. I contributi di cui ai capitoli sopraindicati saranno così utilizzati:
a) quanto a L. 400 milioni quale contributo a fondo perduto alle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, in regola con la normativa vigente per l'entrata in esercizio nelle ultime due stagioni invernali, nella misura pari al prodotto risultante dalla portata oraria per il dislivello di ciascun impianto moltiplicato il quoziente derivato dalla divisione della somma stanziata e la sommatoria di tutte le portate orarie per i dislivelli di tutti gli impianti agibili della Regione;
b) quanto a L. 700 milioni per contributo a fondo perduto alle imprese esercenti attività alberghiere, regolarmente in funzione nelle ultime due stagioni, nella misura risultante dalla divisione dell'importo stanziato per il numero totale delle camere degli esercizi alberghieri moltiplicando la cifra risultante per il numero delle camere denunciato da ciascun esercizio alberghiero;
c) quanto a L. 500 milioni quale contributo a fondo perduto alle imprese commerciali, artigiane, cooperative, associazioni professionali, non rientranti nelle due categorie precedenti, ubicate nelle stazioni sciistiche del Lazio, commisurando il contributo alla graduatoria risultante dalla media del volume d'affari degli ultimi tre anni denunciato all'ufficio I.V.A.;
d) 1) quanto a L. 5.000 milioni quale contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e delle relative infrastrutture:

2) quanto a L. 4.000 milioni per interventi atti a garantire la funzionalità dei servizi logistici ed il potenziamento di strutture pubbliche (5).
(Omissis) (6).

3. Le domande relative ai contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente secondo comma dovranno essere corredate da una dichiarazione dell'amministrazione provinciale competente per territorio attestante che l'attività del richiedente si svolge in una delle stazioni invernali del Lazio di cui al precedente art. 2.

4. Alla copertura finanziaria dell'onere di L. 9.600 milioni sopradescritto si provvede mediante utilizzazione e conseguente soppressione delle poste all'uopo inserite ai capitoli n. 29801 (per L. 1.600 milioni) e n. 29802 (per L. 8.000 milioni) dell'elenco 4 del bilancio 1990.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 9 giugno 1990, n. 16.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n. 3).

(2)
Vedi anche l'art. 29 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

(4) Seguiva la lettera f) abrogata dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

(5) Sostituisce le originarie lettere d) ed e) ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

(6) Seguiva la lettera f) abrogata dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.