Contributo all' Universita' degli studi di Roma << La Sapienza >>, all'Università degli studi di Roma Tre, alla libera Università "Maria SS. Assunta " di Roma e all'Univderistà degli studi di Cassino, destinato ai corsi di diplomi universitari ed alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunita', educatori professionali nonchè ai master in economia e management per il turismo. (1) (2)

Numero della legge: 59
Data: 12 dicembre 1987
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1987

L.R. 12 Dicembre 1987, n. 59
Contributo all' Universita' degli studi di Roma << La Sapienza >>, all'Università degli studi di Roma Tre, alla libera Università "Maria SS. Assunta " di Roma e all'Univderistà degli studi di Cassino, destinato ai corsi di diplomi universitari ed alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunita', educatori professionali nonchè ai master in economia e management per il turismo. (1) (2)


[ Art. 1

1. E' concesso un contributo all' universita' degli studidi Roma << La Sapienza >>, all'Università degli studi di Roma Tre, alla libera Università << Maria SS. Assunta >> di Roma ed all'Università degli studi di Cassino, destinato ai corsi di diploma universitari e alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunità, educatrici professionali nonché ai master in economia e management per il turismo.

2. Il contributo di cui al precedente comma e' diretto al miglioramento delle attivita' didattiche e culturali e delle attrezzature delle scuole, nonche' a facilitare l' espletamento del tirocinio obbligatorio da parte degli allievi ed e' ripartito paritariamente per ciascun corso di diploma universitario, scuola e master in economia e management per il turismo.


Art. 2

1. All' erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale. A tal fine l' Universita'deli studi di Roma << La Sapienza >>, l' Università degli studi Roma Tre, la libera Università << Maria SS. Assunta >> di Roma e l'Università degli studi di Cassino dovranno inviare all' assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio il programma delle attivita' da svolgere con la somma assegnata ed i tempi di attuazione dello stesso, corredato dal relativo piano finanziario articolato per voci di intervento, approvato dai competenti organi.

2. L' universita'deli studi di Roma << La Sapienza >>, l'Univestità degli studi di Roma Tre, la libera Univesità << Maria SS. Assunta >> di Roma e l'Universitàa degli studi di Cassino entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita' programmate dovranno presentare una relazione finale comprendente sia l' attivita' svolta dal corso di diploma universitario, dalla scuola o dal master in economia e management per il turismo che gli interventi posti in essere con il contributo regionale con l' indicazione per ciascuno di essi delle spese sostenute nel rispetto delle competenze e delle procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

3. L' assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio provvedera, entro trenta giorni, a trasmettere alla competente Commissione consiliare permanente copia della relazione di cui al precedente secondo comma.


Art. 3

1. Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300 milioni.

2. La copertura finanziaria della spesa di L. 300 milioni di cui al precedente comma, e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 29831, fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, elenco n. 4, lettera c), allegato al bilancio di previsione per l' esercizio 1986.

3. La spesa di cui al precedente primo comma sara' iscritta nell' apposito capitolo n. 15572 del bilancio di previsione per l' esercizio 1987 che assume la denominazione <>, all'Università degli studi di Roma Tre, alla libera Università << Maria SS. Assunta >> di Roma ed all'Università degli studi di Cassino, destinato ai corsi di diploma universitari e alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunità, educatrici professionali nonché ai master in economia e management per il turismo>>.

4. Alle conseguenti variazioni di cassa si provvedera' con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione alle effettive esigenze.]



Note :

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 dicembre 1987, n. 36

(2) Legge abrogata dal numero 16) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.