Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale. (1)

Numero della legge: 49
Data: 14 luglio 1983
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1983

L.R. 14 Luglio 1983, n. 49
Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale. (1)

TITOLO I

NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE



Art. 1
(Servizio dipartimentale di salute mentale)

Il servizio di salute mentale di cui alla lettera d) dell' articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, inteso come insieme dei servizi e presidi che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative in materia di salute mentale, e' organizzato su base dipartimentale- 1978, n. 833.


Art. 2
(Attivita' del servizio dipartimentale di salute mentale)

Il servizio dipartimentale di salute mentale garantisce la continuita' e l' omogeneita' dei trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi. A tal fine esso assicura:
a) attivita' ambulatoriali e domiciliari articolate a livello distrettuale ed erogate dodici ore al giorno, nei giorni feriali; le sedi di distretto saranno istituite tenendo conto delle strutture gia' esistenti ed in particolare delle sedi poliambulatoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto degli interventi di cui al successivo articolo 5;
b) pronto intervento funzionante 24 ore su 24;
c) servizio di diagnosi e cura per i ricoveri di pazienti acuti, sia volontari che in regime di trattamento sanitario obbligatorio, con un numero di posti - letto non superiore a uno per 10.000 abitanti, da istituire in aree specifiche di adeguate strutture ospedaliere individuate dalla Regione nel progetto degli interventi di cui al successivo articolo 5;
d) comunita' protette ubicate possibilmente nel territorio delle unita' sanitarie locali ove i
nsiste il servizio dipartimentale di salute mentale, finalizzate alla prima risocializzazione degli ex degenti ed al trattamento di pazienti usciti dalla fase acuta;
e) strutture alloggiative, quali case famiglia e alberghi o pensioni convenzionati, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze reali degli utenti;
f) attivita' di prevenzione del disagio psichico, attraverso adeguati programmi di interventi nelle scuole e negli ambienti di lavoro;
g) attivita' di aggiornamento e di formazione specifica del personale, in collegamento con le strutture universitarie;
h) iniziative finalizzate al recupero degli ex degenti attraverso cooperative di lavoro artigianale, artistico ed agricolo.


Art. 3 (2)
(Commissione regionale unica per la salute mentale)

[1. E' istituita presso l'Assessorato regionale salvaguardia e cura della salute, una commissione regionale unica per la salute mentale, di seguito denominata C.R.U.Sa.M..

2. La C.R.U.Sa.M. e' composta da:

a) il dirigente del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di presidente;
b) il dirigente dell'ufficio 1 del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di vice presidente;
c) il responsabile della sezione 2 dell'ufficio 1 del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di segretario;
d) i direttori (o responsabili) dei dodici dipartimenti di salute mentale della Regione;
e) due rappresentanti designati dall'ospedalita' privata;
f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di utenti e del volontariato operanti nel settore;
g) tre rappresentanti degli istituti di psichiatria designati rispettivamente dall'Universita' La Sapienza, dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e dall'Universita' di Tor Vergata;
h) cinque esperti, designati dall'Assessore alla salvaguardia e cura della salute per l'area rispettivamente dei centri di salute mentale, delle strutture residenziali, delle strutture semiresidenziali, de
i servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ex ospedali psichiatrici (OO.PP.), almeno due di tali esperti sono psicologi dirigenti;
i) un funzionario del settore 19 ed un esperto, designati dall’assessore competente in materia di politiche per la qualita’ della vita (3)
l) uno psicologo docente designato dalla facolta' di psicologia dell'Universita' La Sapienza di Roma.

3. Il presidente nomina un coordinatore della commissione e articola il lavoro della stessa costituendo dei gruppi di lavoro.

4. La C.R.U.Sa.M. e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata del Consiglio regionale.

5. La C.R.U.Sa.M. svolge le seguenti funzioni:

a) controlla e verifica l'attuazione e la realizzazione del processo di chiusura degli OO.PP. sia pubblici che privati;
b) esercita, se necessario in collaborazione con il servizio ispettivo regionale, funzioni di verifica e controllo su tutte le strutture psichiatriche sia pubbliche che private esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonche' alle attivita' svolte e ai livelli assistenziali qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse;
c) verifica le segnalazioni concernenti situazioni di particolare gravita' effettuate da cittadini, utenti, familiari, associazioni varie operanti nel campo, richiedendo, se necessario, atti e/o relazioni scritte in merito alla disfunzionalita' denunciata;
d) collabora, fornendo consulenza, all'attivita' istituzionale, propria degli organi regionali, di programmazione, indirizzo e coordinamento nell'ambito specifico della tutela della salute mentale.

6. La C.R.U.Sa.M. si riunisce di norma in forma plenaria ed in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente o un terzo dei componenti ne richieda la convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.]


Art. 4
(Adempimenti preliminari per l' elaborazione del progetto degli interventi)

Le assemblee generali delle unita' sanitarie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono all' assessorato regionale alla sanita':
a) una dettagliata proposta per la istituzione del servizio dipartimentale di salute mentale a norma della presente legge;
b) una proposta per la localizzazione e l' attivazione delle strutture e dei presidi del servizio dipartimentale di salute mentale previa ricognizione delle strutture esistenti effettivamente disponibili;
c) una ricognizione degli operatori, con l' indicazione per ciascuno della qualifica rivestita, in servizio presso le strutture pubbliche e private convenzionate che svolgono attivita' nel settore della salute mentale;
d) una relazione sul numero degli utenti e sugli interventi richiesti e soddisfatti durante l' anno 1982;
e) una ricognizione della spesa sostenuta nel 1982, per le attivita' connesse alla tutela della salute mentale ed una relazione documentata sulla medesima con indicazione nominativa dei compensi relativi a retribuzioni, eventuali consulenze, convenzioni prestazioni varie erogate a seguito di incarico specifico.


Art. 5
(Progetto degli interventi)

La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni e proposte fornite dalle assemblee generali delle unita' sanitarie locali ai sensi del precedente articolo 4, predispone, sentita la Commissione consiliare competente per la sanita', un progetto dettagliato di interventi per l' istituzione dei servizi dipartimentali di salute mentale, da realizzare nell' arco di un biennio, in corrispondenza degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985. Il progetto e' sottoposto alle assemblee generali delle unita' sanitarie locali ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Il progetto deve contenere:
a) la individuazione dettagliata dei poli ospedalieri e la mappa dei posti - letto attualmente in convenzione corredata da un piano che preveda la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di legge, l' organizzazione di strutture per trattamenti protratti che non necessitano di degenza ospedaliera e la utilizzazione di strutture private convenzionate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 24 febbraio 1981, che non svolgano esclusivamente attivita' psichiatrica ai sensi dell' articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) la localizzazione dei presidi e delle strutture necessari ad assicurare le attivita' di cui al precedente articolo 2 in ogni unita' sanitaria locale, fermo restando quanto previsto all' articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) la riorganizzazione interna degli ospedali psichiatrici finalizzata al graduale superamento degli stessi e la riorganizzazione di strutture per lungodegenti e cronici in conformita' alle norme contenute nel titolo II della presente legge; d) la utilizzazione del personale gia' in servizio presso le unita' sanitarie locali e presso i presidi ospedalieri pubblici e convenzionati, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, e con gli ordini professionali dei medici nonche' indicazioni precise per la determinazione delle piante organiche dei servizi dipartimentali di salute mentale, in conformita' a quanto previsto al titolo II della presente legge;
e) la previsione della spesa basata sull' uso programmato delle risorse e dei risparmi conseguibili in relazione a quanto previsto alla precedente lettera a).


Art. 6
(Convenzioni con le universita')

La Regione, ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipula convenzioni con le universita' per consentire alle cliniche universitarie psichiatriche e di neuro - psichiatria infantile ed agli istituti universitari di psicologia, l' espletamento dei compiti di ricerca, di didattica e di assistenza, anche in strutture non universitarie.
Per le finalita' di cui al precedente comma, le unita' sanitarie locali, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni specifiche con le universita', nel rispetto dei relativi compiti istituzionali e secondo i criteri di collaborazione sanciti dall' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le predette convenzioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dai decreti del Ministero della pubblica istruzione del 9 novembre 1982, concernenti rispettivamente:
<< Determinazione dei requisiti di idoneita' per l' utilizzazione delle strutture delle unita' sanitarie locali da parte delle facolta' di medicina ai fini della ricerca e dell' insegnamento >> e << Approvazione degli schemi - tipo di convenzione tra Regione e universita' e tra universita' e unita' sanitarie locali >>.
Le convenzioni tra le singole unita' sanitarie locali e le universita' sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanita'. Gli studenti delle facolta' di medicina e degli istituti universitari di psicologia e di pedagogia e gli iscritti alle scuole di specializzazione in psichiatria e neuro - psichiatria infantile possono frequentare le strutture convenzionate a norma del presente articolo e, previa autorizzazione da parte dei responsabili del servizio dipartimentale di salute mentale e delle autorita' universitarie competenti, le strutture degli altri servizi. D' intesa con le universita', il Consiglio regionale disciplina e coordina, con appositi atti deliberativi, il diritto alla frequenza dei servizi dipartimentali di salute mentale da parte degli studenti delle scuole di servizio sociale, delle scuole di formazione per educatori e degli allievi delle scuole per infermieri professionali.


Art. 7
(Responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale - coordinamento)

Il responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale e' uno psichiatra o un neuro - psichiatra od un neuro - psichiatra infantile con qualifica di primario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nominato dall' ufficio di direzione della unita' sanitaria locale, secondo quanto indicato dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il coordinamento tecnico delle attivita' il responsabile di cui al comma precedente e' coadiuvato da un gruppo interdisciplinare di operatori in rappresentanza delle varie strutture del servizio dipartimentale di salute mentale. Le unita' sanitarie locali garantiscono la partecipazione, per il tempo necessario, degli operatori di cui al comma precedente alle attivita' di coordinamento tecnico.
L' attivita' di coordinamento di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di indennita'.


TITOLO II
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE



Art. 8
(Funzioni del servizio dipartimentale di salute mentale)

Il servizio dipartimentale di salute mentale svolge le seguenti funzioni:
1) Attivita' di prevenzione:
a) interventi per l' individuazione precoce delle situazioni di effettivo o potenziale disagio psichico, da attuarsi nella realta' scolastica, lavorativa e sociale in collaborazione con il servizio materno infantile, con la scuola ed i suoi organi collegiali, con il servizio per l' igiene, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli altri servizi socio - sanitari del territorio; b) interventi di promozione e sensibilizzazione sui problemi dell' igiene mentale dei cittadini, da attuarsi mediante programmi di educazione sanitaria integrati e concordati con gli altri servizi delle unita' sanitarie locali, in particolare con il consultorio familiare;
c) promozione di ricerche e collaborazione ai piani di ricerca finalizzati avviati dalla Regione e dagli istituti di ricerca.
2) Attivita' di diagnosi e cura:
a) interventi diagnostici e terapeutici a livello ambulatoriale, domiciliare e presso centri terapeutici;
b) pronto intervento psichiatrico;
c) trattamenti sanitari volontari e obbligatori secondo quanto stabilito dall' articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; d) attivita' di filtro e controllo dei ricoveri nelle strutture convenzionate di cui all' articolo 5 della presente legge.
3) Attivita' riabilitazione:
a) valutazione della reale disponibilita' della famiglia a riaccogliere il malato dimesso;
b) attivita' rigorosamente coordinata di deospedalizzazione, riabilitazione e reinserimento di degenti ancora ricoverati negli ospedali psichiatrici pubblici e negli istituti privati, secondo i principi fissati dallo articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in conformita' alle direttive impartite dalla Regione a norma del precedente articolo 5;
c) assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa di pazienti psichiatrici lungodegenti e cronici in strutture di ricovero;
d) attivita' di riabilitazione e reinserimento sociale del disagiato psichico attraverso centri sociali, centri diurni, comunita' protette e terapeutiche, adeguate sedi di formazione professionale e di tirocinio di lavoro, nonche' attraverso convenzioni con imprese artigiane e con enti pubblici, finalizzate ad assicurare agli ex degenti attivita' lavorative retribuite;
e) interventi socio - assistenziali volti ad assicurare un' adeguata assistenza e l' alloggio presso case famiglia, case albergo e centri di ospitalita' protratta per i disagiati psichici incapaci o impossibilitati a provvedere autonomamente ai propri bisogni. Le attivita' di cui al precedente comma sono svolte, di norma, ai seguenti livelli:
1) a livello distrettuale:
a) interventi ambulatoriali;
b) interventi domiciliari;
2) a livello di unita' sanitarie locali:
a) programmazione e controllo degli interventi sanitari, riabilitativi e di occupazione;
b) servizio di diagnosi e cura ospedaliero;
c) centri diurni con funzioni terapeutiche e riabilitative;
d) pronto intervento psichiatrico;
e) erogazione di provvidenze economiche;
f) servizi di assistenza sociale e
sanitaria per lungodegenti e cronici.
g) case famiglia o centri di ospitalita' protratta;
h) comunita' protette;
i) comunita' terapeutiche per trattamenti protratti che non necessitano di degenza ospedaliera. Il progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5 dovra' prevedere le situazioni in cui le attivita' indicate al punto 2) del precedente comma saranno organizzate a livello interzonale purche' ricorrano condizioni di comprovata necessita'. I posti ospitalita' da riservare alle iniziative di cui alle lettere f), g), h) ed i) del punto n. 2 del secondo comma del presente articolo saranno definiti sulla base dei risultati delle ricognizioni effettuate dalle unita' sanitarie locali ai sensi del precedente articolo 4.


Art. 9
(Attivita' ambulatoriale)

I presidi ambulatoriali devono assicurare interventi di tipo medico - farmacologico e di tipo psicoterapeutico e socio - assistenziale. La organizzazione degli interventi ambulatoriali deve avvenire in stretta collaborazione con le famiglie, ove possibile, nonche' con il servizio materno - infantile e dell' eta' evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile ed in particolare con i consultori familiari e le unita' territoriali di riabilitazione. Nell' organizzare tali interventi devono essere garantiti servizi adeguati alle esigenze dei bambini e degli adolescenti. Il presidio ambulatoriale assicura un' attivita' continuativa dalle ore 8 alle ore 20 in tutti i giorni feriali mediante unita' operative pluridisciplinari. Le indicazioni per gli organici da assegnare ad ogni presidio presso le unita' sanitarie locali saranno contenute nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5. Nei piani delle unita' sanitarie locali potranno essere previsti presidi aggiuntivi in relazione a specifiche esigenze del territorio connesse all' esistenza nel territorio stesso di ospedali, fabbriche, scuole ed altri insediamenti collettivi.


Art. 10
(Servizio di pronto intervento)

Il servizio di pronto intervento funziona 24 ore su 24, risponde a richieste di intervento urgente nel luogo in cui esso si e' reso necessario, fornisce una risposta adeguata alle crisi, contribuisce ad evitare il ricorso alla ospedalizzazione e la cronicizzazione del disturbo. Il servizio di pronto intervento opera in coordinamento con il servizio di pronto intervento di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 101. Nel servizio di pronto intervento e' utilizzato, a rotazione, il personale assegnato al servizio dipartimentale di salute mentale. Il servizio di cui al presente articolo attua:
a) gli interventi domiciliari immediati assicurando per il tempo necessario la presenza degli operatori presso il paziente;
b) l' avvio all' ambulatorio dei pazienti;
c) il ricovero volontario presso l' ospedale generale e le altre strutture a cio' abilitate a norma del successivo articolo 11;
d) il ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio. Nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5
saranno contenute indicazioni per la determinazione del numero delle unita' operative pluridisciplinari e dei mezzi di trasporto di cui dovra' essere dotato il servizio previsto dal presente articolo.


Art. 11
(Servizi di diagnosi e cura)

Ricoveri volontari e trattamenti sanitari obbligatori I ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio sono effettuati, ai sensi dell' articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in aree specifiche presso i servizi di diagnosi e cura individuati dalla Regione, anche a livello interzonale, nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5 presso le unita' sanitarie locali nell' ambito degli ospedali pubblici, di quelli dipendenti da enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle cliniche universitarie. I ricoveri volontari sono effettuati oltre che nelle strutture di cui al precedente comma anche nelle strutture private convenzionate di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 5. In via eccezionale, in mancanza delle strutture indicate al precedente primo comma, rispetto a specifiche esigenze territoriali, il progetto degli interventi di cui all' articolo 5 della presente legge puo' individuare le strutture private polispecialistiche convenzionate nelle quali sono consentiti ricoveri per trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei limiti fissati dalla Regione nel progetto stesso. I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal sindaco a norma degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I ricoveri volontari sono subordinati al parere motivato del servizio dipartimentale di salute mentale. Il servizio dipartimentale di salute mentale esercita la vigilanza sui ricoveri volontari e su quelli in regime di trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riguardo ai ricoveri di cui al precedente terzo comma, nonche' sugli interventi curativi nell' ambito dello specifico progetto terapeutico. Gli operatori del servizio dipartimentale di salute mentale garantiscono l' assistenza nel servizio di diagnosi e cura nonche' la necessaria consulenza psichiatrica a tutti i reparti ospedalieri. La Regione, sulla base delle indicazioni delle unita' sanitarie locali, predispone, nell' ambito del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, la mappa dei posti disponibili ed utilizzabili per le finalita' del presente articolo. I servizi ospedalieri di diagnosi e cura non potranno comunque avere un numero di posti - letto superiore a quindici. Presso i presidi di cui al primo comma del presente articolo, devono essere organizzati spazi idonei per la vita dei ricoverati, quali corsie, soggiorni, spazi esterni, sale per colloqui, e deve essere utilizzato personale particolarmente qualificato. I trattamenti sanitari obbligatori sono effettuati in stretto collegamento con servizi sociali del territorio e con l' ambiente familiare e sociale del ricoverato. I trattamenti sanitari obbligatori devono essere limitati al tempo strettamente necessario e sostituiti con progetti terapeutici da attuare con la collaborazione volontaria del ricoverato e, ove possibile, con la partecipazione dei familiari. Al momento della dimissione, il servizio deve accertare che il paziente abbia una sistemazione autonoma ovvero una sistemazione presso la famiglia, se consenziente, o presso altre strutture curative o residenziali protette.


Art. 12
(Strutture private convenzionate)

L' utilizzazione delle strutture private convenzionate e' effettuata con le modalita' e nei termini previsti nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5. Fino all' approvazione del predetto progetto restano ferme le disposizioni impartite in materia dalla Regione.


Art. 13
(Ricoveri volontari per lungodegenti)

Strutture di assistenza sociale e sanitaria Per i malati di mente che necessitano di un trattamento socio - sanitario prolungato la Regione definisce, nell' ambito del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, delle strutture di assistenza sociale e sanitaria sia di ricovero che di tipo alternativo, quali comunita' terapeutiche, comunita' protette, case famiglia e centri diurni nel rispetto di quanto disposto dallo articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il divieto di effettuare nelle strutture predette trattamenti sanitari obbligatori.


Art. 14
(Superamento degli ospedali psichiatrici)

Il superamento degli ospedali psichiatrici, di cui all' articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovra' avvenire attraverso:
1) la permanenza dell' attuale blocco dei ricoveri ed il superamento della specificita' psichiatrica dell' istituzione;
2) la riorganizzazione interna attraverso la costituzione di aree omogenee di patologia e di ospitalita' residenziale, con possibilita' di assistenza specifica, destinate all' assistenza di situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, di gravi invalidita' o forme patologiche anche nei confronti dell' utenza del territorio;
3) la riorganizzazione degli ospedali psichiatrici in presidi generali per l' assistenza sociale e sanitaria e per la riabilitazione della lungodegenza psichiatrica e non prevalentemente psichiatrica. Tali presidi dovranno integrarsi e coordinarsi anche nel servizio dipartimentale di salute mentale, al fine di garantire la continuita' terapeutica per i malati psichiatrici.
A tal fine la Regione:
1) provvede all' aggiornamento immediato dei dati concernenti le strutture psichiatriche esistenti nel territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 1980, n. 7107;
2) provvede ad identificare, nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, due distinti livelli assistenziali che portino alla costituzione delle seguenti aree di intervento:
a) un' area socio - sanitaria per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate con prevalenti caratteristiche di riabilitazione destinata a: pazienti con prevalenti disturbi psichiatrici ed istituzionali, per i quali non e' obiettivamente prevedibile, in breve tempo, la dimissione dall' ospedale, nel rispetto dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ricercando soluzioni terapeutiche alternative, con un programma di progressivo inserimento sociale; i ricoveri istituzionalizzati per una patologia di grave << handicap >> psico - motorio. Il personale che opera nella predetta area e' costituito da: infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, psichiatri. Nell' area stessa potranno essere organizzate attivita' ambulatoriali di riabilitazione motoria per i cittadini del territorio;
b) un' area socio - assistenziale destinata a: degenti con prevalenti necessita' di carattere carattere sociale che, avendo gia' recuperato un discreto livello di autonomia e di socializzazione, sono in attesa di fruire di possibilita' alloggiative e lavorative esterne; anziani autosufficienti, senza prevalenti problemi psichiatrici ed istituzionali, che non necessitano di una assistenza sanitaria permanente. Tale area sara' utilizzata anche da anziani senza precedenti di ospedalizzazione psichiatrica. La predetta area sara' gestita dalla circoscrizione in cui si trova la struttura, in stretto collegamento con le unita' sanitarie locali bacino di utenza della struttura stessa, secondo modalita' definite dalla Regione in sede del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5;
3) provvede ad impartire alle unita' sanitarie locali direttive per la distribuzione degli ospiti e del personale sanitario e tecnico dell' ospedale psichiatrico tra i servizi dipartimentali di salute mentale, favorendo la formulazione di programmi concreti, con l' indicazione dei mezzi e dei tempi di realizzazione dei progetti di dimissione e la riconversione ed assegnazione del personale ai presidi esterni territoriali;
4) fissa i criteri di assegnazione del personale alle unita' sanitarie locali a norma del successivo articolo 16;
5) eroga alle unita' sanitarie locali finanziamenti finalizzati alla deospedalizzazione in proporzione al numero dei relativi degenti da reinserire nel territorio;
6) (4);
7) stabilisce, entro e non oltre il 30 giugno 1985, con deliberazione del Consiglio regionale, la definitiva destinazione delle strutture di cui al presente articolo sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti attraverso le trasformazioni previste nei precedenti commi. Le norme previste dal presente articolo si applicano anche agli istituti privati che svolgono attivita' psichiatrica secondo le norme previste dal regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 (ospedale psichiatrico << Santa Maria Immacolata della Casa Divina Provvidenza >> sito in Guidonia; << San Giovanni di Dio >> sito in Genzano; << Villa degli Ulivi >> sito in Castrocielo; << San Francesco di Alatri >> sito in Alatri; istituto << San Pio X >> sito in Viterbo). Il personale degli istituti di cui al precedente comma sara' destinato alle strutture del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.


Art. 15 (5)
(Regolamenti)

Il Consiglio regionale, contestualmente all' approvazione del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, emana, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, con gli ordini professionali dei medici nonche' con le forze sociali e con i rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti, i regolamenti per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale, per l' organizzazione ed il funzionamento delle strutture alternative ai ricoveri quali i centri sociali, i centri diurni, le comunita' alloggio, le comunita' protette


Art. 16
(Personale)

L' organizzazione del personale deve prevedere la costituzione di unita' operative pluridisciplinari, composte da psichiatri, da psicologi, da assistenti sociali, da infermieri e da terapisti della riabilitazione.
L' organico complessivo del servizio dipartimentale di salute mentale e' fissato in relazione alle unita' necessarie per assicurare il funzionamento del servizio stesso e sara' determinato secondo i parametri fissati nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5. In casi particolari, in presenza di specifiche esigenze, potranno essere previste ulteriori unita' di personale o altre figure professionali nell' ambito di quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche con riguardo alle qualifiche funzionali di cui allo ultimo comma dell' articolo 1 dello stesso decreto.
Per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale verra' utilizzato il seguente personale:
a) unita' gia' operanti nei presidi e nei servizi per la salute mentale, creati in attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) unita' di nuova assunzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 12;
c) unita' gia' inserite negli organici degli enti disciolti o di enti che abbiano cessato le loro funzioni relative alla tutela della salute mentale e che non abbiano ancora provveduto integralmente al trasferimento del relativo personale alle strutture del servizio sanitario nazionale;
d) unita' gia' addette ad ospedali ed istituti psichiatrici pubblici e privati, che in relazione al progressivo esaurimento delle funzioni di questi ultimi, si siano rese o si rendano successivamente disponibili per una mobilita' verso gli altri presidi e servizi dipartimentali di salute mentale; a tal fine la Regione, d' intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, fissa i criteri per la distribuzione del predetto personale sul territorio. Il personale addetto al servizio dipartimentale di salute mentale e' distribuito nei presidi e servizi, con provvedimento dell' ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali, su proposta dei responsabili del servizio stesso, sentite le organizzazioni sindacali. Il personale del servizio dipartimentale di salute mentale opera preferibilmente con rapporto di lavoro a tempo pieno.


Art. 17
(Formazione e aggiornamento del personale)

Il diritto all' aggiornamento ed alla formazione del personale dei dipartimenti di salute mentale viene garantito dalle unita' sanitarie locali per un totale di 150 ore annue destinate a:
a) seminari interni ed esterni, partecipazione a convegni ed attivita' di ricerca, scambi con operatori di altri servizi;
b) frequenza di attivita' di << training >> psicoterapeutico svolta presso le sedi dei servizi dipartimentali di salute mentale all' uopo opportunamente attrezzate, utilizzando per la didattica il personale dei servizi stessi, idoneo allo svolgimento di tali attivita' e, mediante convenzione, personale universitario e degli istituti di ricerca. Le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale di cui al comma precedente sono intese ad assicurare una migliore qualificazione del personale dei servizi dipartimentali di salute mentale. La Regione promuove l' aggiornamento permanente del personale dei servizi di salute mentale attraverso la continua verifica e rielaborazione dei metodi e delle tecniche adottati, nonche' l' analisi epidemiologica della attivita' dei servizi stessi.
La Regione promuove, altresi', l' aggiornamento degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari sui problemi, sui metodi terapeutici e sulla organizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale.


Art. 18
(Inserimento nel lavoro)

In attuazione di quanto stabilito dalla lettera d) del punto n. 3 del primo comma del precedente articolo 8, la Regione eroga un contributo annuo alle imprese artigiane, alle cooperative ed alle aziende che, nelle condizioni previste dalle leggi vigenti per l' avviamento al lavoro, assumono in qualita' di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto dimesso dagli ospedali psichiatrici o un paziente dimesso dai servizi di diagnosi e cura per i quali il responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale certifichi la difficolta' di inserimento. Le modalita' ed i criteri per la richiesta e l' erogazione dei contributi di cui al precedente comma nonche' le modalita' per la realizzazione di iniziative di recupero da attuarsi, in via sperimentale ed in numero definito, attraverso le cooperative di lavoro di cui alla lettera h) del secondo comma del precedente articolo 2, sono stabilite in sede di progetto degli interventi previsti dallo articolo 5 della presente legge.


Art. 19
(Finanziamenti)

In attesa che il progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, precisi, insieme ai programmi, anche le somme necessarie per realizzarli, per l' anno 1983 e per ciascuno dei due anni successivi, sulla quota assegnata alla Regione Lazio sul fondo sanitario nazionale saranno vincolate le somme di L. 1.500 milioni per la ristrutturazione delle aree ex manicomiali e di L. 1.000 milioni per il personale. A partire dall' esercizio finanziario 1984 e' istituito nel bilancio regionale per far fronte all' onere finanziario derivante dall' applicazione del precedente articolo 18, un apposito capitolo denominato: << Contributi alle imprese artigiane, alle cooperative ed alle aziende per lo inserimento sul lavoro di dimessi dai servizi di diagnosi e cura e dagli ospedali psichiatrici >> il cui stanziamento e' stabilito annualmente con la legge di bilancio.
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Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 agosto 1983, n.22

(2) Articolo modificato dall'articolo unico della legge regionale 11 maggio 1984, n. 18 e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 e da ultimo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6

(3) Lettera sostituita dall'articolo 39 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6

(4) Numero abrogato dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1998, n. 39

(5) Articolo modificato dal'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 39

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.