Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari (2).

Numero della legge: 80
Data: 29 dicembre 1978
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1979

L.R. 29 Dicembre 1978, n. 80 (1)
Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari (2).



Art. 1

(Finalità della legge)


La Regione Lazio promuove la razionalizzazione ed il potenziamento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari ad essi, conformemente agli obiettivi programmatici di riequilibrio territoriale economico e sociale della regione.


Art. 2
(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)


Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione Lazio e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorità alle aziende a conduzione familiare, in relazione:
a) 1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri nonchè delle attrezzature ed impianti complementari ad essi;
2) all'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, purchè non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al seguente art. 7;
3) all'acquisto dell'immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l'esercizio da almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di cui al seguente art. 7;
b) all'ammodernamento e al miglioramento degli esercizi, attrezzature ed impianti di cui alla precedente lettera a), punto 1);
c) all'arredamento e al rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a), punto 1).


Art. 3
(Provvidenze)


Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi in conto capitale e da contributi annuali.
In particolare esse sono così determinate;
1) contributi in conto capitale, nella misura massima del quindici per cento - elevabile al venticinque per cento nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente - della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alle lettere a), b), c), del precedente art. 2;
2) contributi annuali, pari all'otto per cento per le opere di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 ed al sei per cento per le opere di cui alla lettera c) dello stesso, da calcolarsi su un massimo del sessanta per cento, sessanta per cento e quaranta per cento, della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente per le opere di cui alle lettere a), b), e c) del precedente articolo.
La durata dei contributi annuali è fissata in:
- venti anni per le opere di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo;
- dieci anni per le opere di cui alla lettera c) del precedente articolo.
Quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti che abbiano ottenuto riconoscimento allo sviluppo del turismo nonchè quando siano realizzate in comuni montani o depressi, la misura massima dei contributi in conto capitale viene elevata del dieci per cento.


Art. 4
(Contributi in conto capitale)


I contributi in conto capitale di cui al n. 1 dell'art. 3 vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate, con le modalità indicate dall'ultimo comma del successivo art. 8.
Su richiesta degli interessati - previa apposita deliberazione di Giunta - possono venire erogati a stati di avanzamento, in misura proporzionale alle opere eseguite.
Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, può essere disposta, con deliberazione della Giunta regionale, la anticipata erogazione di una quota non superiore al trentacinque per cento del contributo concesso.
Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.


Art. 5
(Contributi annuali)


I contributi annuali di cui al n. 2 dell'art. 3 sono corrisposti ad opere ultimate direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate.
Di tali contributi è consentito lo sconto presso gli istituti finanziari. Previa apposita cessione di credito, detti contributi possono venire corrisposti direttamente all'istituto di credito indicato dagli interessati in concorso interessi dovuti per eventuali mutui contratti o da contrarre.


Art. 6
(Non cumulabilità dei contributi)


Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri enti pubblici.


Art. 7
(Domanda e documentazione)


Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge indirizzate alla Regione Lazio - Assessorato turismo - debbono essere corredate da:
a) relazione tecnica;
b) dettagliato preventivo di spesa
c) progetto di massima, munito del visto per approvazione del comune, esclusivamente per le opere di cui alla lettera a), punto 1), del precedente art. 2.
Nelle domande i richiedenti debbono indicare la categoria dell'esercizio alberghiero, la presunta data di inizio dei lavori, nonchè dichiarare di accettare tutte le condizioni cui la presente legge subordina l'erogazione dei contributi.
Le domande per la concessione delle provvidenze per le opere di cui alla lettera a), punto 1), del precedente art. 2, debbono essere presentate anche al sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa.
Il comune istruisce le pratiche, acquisendo il parere che l'ente turistico sub-regionale competente nonchè la comunità montana, nell'ipotesi di iniziative localizzate in territorio di comuni compresi in comunità montane, rilasceranno, per le opere di cui alla lettera a) dell'art. 2, motivandolo in base al rapporto tra ricettività alberghiera esistente e l'andamento della domanda tenendo altresì conto dei piani di sviluppo della località e le trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione, alla Regione Lazio - Assessorato turismo - unitamente ad una relazione approvata dalla Giunta comunale sulla opportunità o meno dell'iniziativa e sulle caratteristiche con le quali si intende realizzarla, in relazione alle esigenze della località ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.


Art. 8
(Modalità di concessione dei contributi)


Tenuto conto del parere espresso dalla apposita commissione consultiva di cui al successivo art. 9, la Giunta regionale delibera sulla concessione del finanziamento fissando le date di inizio e di ultimazione dei lavori.
L'Assessorato al turismo comunica al richiedente un estratto della deliberazione con invito - in caso di accoglimento anche parziale della domanda - a presentare all'Assessorato medesimo la documentazione definitiva non oltre due mesi dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
I contributi in conto capitale vengono erogati entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, in base agli atti di contabilità finale ed all'accertamento del modo di realizzazione dell'iniziativa.


Art. 9
(Commissione consultiva)


E' istituita una Commissione consultiva, per le provvidenze di cui alla presente legge, composta da:
1) l'Assessore regionale al turismo con funzioni di Presidente;
2) Il presidente della competente Commissione consiliare con funzioni di vice presidente;
3) tre membri designati dalla apposita Commissione consiliare permanente, fra i propri componenti;
4) un rappresentante regionale dell'unione nazionale delle province italiane;
5) un rappresentante regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;
6) un rappresentante designato degli enti provinciali per il turismo;
7) un rappresentante designato dalle aziende autonome di cura soggiorno e turismo;
8) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli albergatori maggiormente rappresentative;
9) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del settore.
Svolge le funzioni di segretario relatore un funzionario dell'Assessorato al turismo.
La Commissione che dura in carica tra anni, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 10
(Condizioni per la concessione delle provvidenze)


L'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata:
1) alla rispondenza al progetto approvato delle opere eseguite o in corso di esecuzione, qualora venga richiesta l'erogazione dei contributi a stato di avanzamento dei lavori;
2) all'osservanza del termine di ultimazione dei lavori stabilito nella deliberazione con cui vengono assegnati i contributi. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate con apposita deliberazione;
3) alla osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 11.


Art. 11
(Vincolo ed obbligo di destinazione)


Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge, sono vincolati alla destinazione specifica per la durata di venti anni.
Il vincolo è trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso a competente conservatoria dei registri immobiliari.
La destinazione specifica delle opere di cui alla lettera b) dell'art. 2 viene garantita mediante assunzione da parte dei beneficiari dell'obbligo del mantenimento della destinazione stessa per la durata di venti anni.
La destinazione specifica dei mobili, per i quali sono stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita, per la durata di dieci anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata dal vincolo nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo o l'anticipato mutamento di destinazione, nell'ipotesi di cui al terzo e quarto comma, esclusivamente quando sia accertata su motivata e documentata richiesta del beneficiario:
a) la sopravvenuta impossibilità della destinazione;
b) la sopravvenuta non convenienza della destinazione.


Art. 12
(Revoca della concessione)


La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati nonchè degli interessi legali viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, quando:
a) venga meno la destinazione specifica degli immobili e degli arredi in epoca anteriore ai termini fissati nei precedenti artt. 10 e 11, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) sia disposto dalla Giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili e degli arredi per la sopravvenuta non convenienza della destinazione;
c) quando venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale; nell'ipotesi di difformità parziale la Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al turismo, provvederà alla proporzionale riduzione dei contributi, contestualmente all'autorizzazione ai pagamenti dei contributi stessi;
d) quando non venga rispettato, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale, il termine fissato per l'ultimazione delle opere e degli acquisti;
e) quando i beneficiari di contributi dichiarino di rinunciare alle provvidenze concesse;
f) quando non sia stata richiesta od ottenuta la classificazione alberghiera indicata nella domanda di cui al precedente art. 7.
La sospensione dell'erogazione delle provvidenze viene disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, quando la Giunta medesima abbia autorizzato il mutamento della destinazione degli immobili e dei mobili per l'accertata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.


Art. 13
(Regime di applicazione della legge)


Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse in relazione:
a) alle opere che abbiano avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 1975 e che alla data di presentazione della domanda non siano state ultimate;
b) alle opere per le quali sia stata inoltrata domanda di contributo ai sensi della legge regionale 19 luglio 1974, n. 32, purchè le provvidenze stesse non siano state concesse ed a condizione che i lavori siano stati ultimati non prima del 1° gennaio 1973. Le pratiche di cui al presente comma, che siano state approvate dalla commissione consultiva per le provvidenze alberghiere di cui all'art. 12 della legge regionale n. 32 del 19 luglio 1974, verranno direttamente sottoposte alle decisioni della Giunta regionale.


Art. 14
(Autorizzazione di spesa)


Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzati per l'anno finanziario 1978:
a) lo stanziamento di L. 1.460 milioni per i contributi in capitale di cui al secondo comma, punto 1), del precedente art. 3;
b) il limite di impegno di L. 400 milioni per i contributi ventennali di cui al terzo comma del citato art. 3;
c) il limite di impegno di L. 40 milioni per i contributi decennali di cui allo stesso terzo comma dell'art. 3.
Le spese autorizzate dal comma precedente per l'anno finanziario 1978 sono iscritte nei sottoindicati capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno medesimo:
Capitolo n. 205261 "Contributi in conto capitale per costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri e di attrezzature ed im- pianti complementari, nonchè per acquisto di terreni e di immobili e per arredamento". L. 1.460.000.000

Capitolo n. 205262 "Contributi costanti ventennali per costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri e di attrezzature
ed impianti complementari, nonchè per acquisto di terreni e di immobili". L. 400.000.000

Capitolo n. 205263 "Contributi costanti decennali per arredamento di esercizi alberghieri". L. 40.000.000
Ai fini della gestione di cassa, ai suddetti capitoli n. 29526, n. 205262 e n. 205263 è attribuita, rispettivamente, la dotazione di L. 500 milioni, di L. 90 milioni e di L. 10 milioni.


Art. 15
(Copertura finanziaria)


Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno finanziario 1978 dal precedente art. 14, di complessive L. 1.900 milioni in termini di competenza e di L. 600 milioni in termini di cassa, si fa fronte mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 205299 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno medesimo.
In dipendenza delle variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 disposte dalla presente legge ed ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e successivi, dalle autorizzazioni di spesa previste dalle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 14, nell'area progettuale "Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo" - codice 0600 - del bilancio pluriennale 1978-1981, sono introdotte le seguenti variazioni:
1) è inserito il capitolo n. 205261 con lo stanziamento di L. 1.460 milioni per l'anno finanziario 1978;
2) sono inseriti i capitoli n. 205262 e n. 205263 con gli stanziamenti, rispettivamente, di L. 400 milioni e di L. 40 milioni, per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981;
3) è ridotto di L. 1.900 milioni lo stanziamento del capitolo n. 205299 per l'ano finanziario 1978;
4) è ridotto di L. 440 milioni, per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, il fondo relativo alle "Spese per la razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo (interventi globali)".


Art. 16
(Dichiarazione d'urgenza)


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 gennaio 1979, n. 2.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 marzo 1979, n. 71.

(2) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
58. 1. Nei casi di contributi regionali in conto capitale erogati in base alle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80, 29 dicembre 1978, n. 82, i cui provvedimenti concessori sono stati revocati o annullati con successivi provvedimenti della Giunta regionale, le obbligazioni di restituzione possono essere estinte mediante la corresponsione in una o più soluzioni non oltre comunque cinque rate annuali, da determinarsi con delibera della Giunta regionale su richiesta degli interessati beneficiari, delle somme erogate dalla Regione maggiorate - in ragione d'anno - solamente degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dei contributi da restituire. Il provvedimento recante le modalità e gli importi da restituire è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.".


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.