Le relazioni degli assessori Alessandra Troncarelli e Alessio D'Amato su sociale e sanità

Ancora interventi degli esponenti della Giunta regionale sulle misure previste dal collegato.
Ingresso 08/06/2021 - L’assessore alle politiche sociali Alessandra Troncarelli ha illustrato i due articoli modificativi di competenza del suo assessorato della proposta di legge n. 294, Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali. Si tratta dell’articolo 5 e dell’articolo 7 della proposta di legge; il primo interviene sulla legge regionale n. 11 del 2016, Sistema integrato dgli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio, e sulla legge regionale 41 del 2003, Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali;  il secondo interviene sulla legge regionale n. 5 del 2013, Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

L’articolo 5, ha detto l’assessore, si inserisce in un insieme più ampio di azioni svolte nell’ambito del potenziamento del sistema informativo dei servizi sociali. In un’ottica di messa a sistema di tutte le informazioni utili alla programmazione dei servizi e della possibilità di scelta da parte degli utenti, è stata avviata la riprogettazione e ridisegno delle componenti informatiche regionali con l’obiettivo di favorire l’interscambio di dati con gli interlocutori del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella sua interezza, sia comunali  che regionali e ministeriali.

Questo articolo, così ancora l’assessora,  è il primo tassello di un percorso volto a individuare in maniera esaustiva, localizzata e certificata, attraverso la crazione di appositi elenchi regionali costituiti sulla base dei dati asseverati inviati dai comuni, le strutture e i servizi socioassistenziali, pubblici e privati, autorizzati  e accreditati che operano sul territorio regionale. La tenuta di questi elenchi consente anche di orientare gli utenti nelle loro scelte e i soggetti pubblici nella programmazione degli interventi e servizi. Inoltre è rafforzata ed esplicitata la collaborazione tra comuni e aziende sanitarie locali nei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali, anche al fine di razionalizzare e semplificare detti procedimenti.

L’articolo 7 invece propone una modifica al comma 2 dell’articolo 11 bis della legge regionale n. 5 del 2013 sul tema del gioco d’azzardo patologico, già modificato con legge n. 1 del 2020. Con la norma approvato lo scorso anno, ha proseguito Troncarelli, si prevedevano termini temporali entro i quali i gestori degli apparecchi di gioco e gli esercenti in cui tali apparecchi erano collocati dovevano adeguarsi alle disposizioni ex legge 5 del 2013 sulle distanze minime tra luoghi di gioco e luoghi cosiddetti sensibili, come scuole, luoghi di culto ecc. Orbene, il termine di cui sopra, in scadenza il prossimo settembre, viene prorogato a settembre 2022, stante il fatto che l’evento pandemico si è protratto nel periodo previsto per l’adeguamento alla norma regionale ed è coinciso con l’entrata in difficoltà economica proprio delle attività commerciali a cui si chiedva l’adeguamento in oggetto, ha concluso Troncarelli.

L’assessore Alessio D’Amato ha riferito in commissione quarta che gli articoli di competenza dell’assessorato alla sanità e integrazione sociosanitaria della proposta di legge n.294 recante disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali, sono quattro: precisamente, gli articoli 9, 10, 11 e 12.

Per quanto riguarda l’articolo 9, al comma 1 esso emenda la legge regionale n. 1 del 2020 con un duplice obiettivo: coordinare l’intervento regionale con le norme nazionali di cui all’art. 25 comma 4 novies secondo periodo del DL 162 del 2019, convertito con modificazioni in legge n. 8 del 2020; consentire la complessiva operazione di revisione contabile. La Regione procede al riconoscimento in favore dell’universita’ dell’importo di 15 milioni di euro, al verificarsi di due condizioni, sottoscrizione del protocollo di intesa per la costituzione dell’Azienda e adeguamento delle iscrizioni contabili. Di conseguenza, la copertura finanziaria del mutuo viene restituita alla Regione, detratta la quota di 15 milioni versata all’università. L’intervento non comporta oneri di spesa ulteriori rispetto all’utilizzo di una parte di importo già accantonato a copertura di disavanzo sanitario.

Al comma 2 dell’articolo9, si introduce la specifica in virtù della quale la partecipazione all’organo di indirizzo delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 517/99 è a titolo gratuito.

Per quanto riguarda l’articolo 10, le disposizioni in esso contenute in materia di servizio farmaceutico sono state aggiornate alle disposizioni nazionali successive alla legge 52 del 1980 e al quadro normativo mutato in ragione delle modifiche costituzionali e del DL 1/2012, che attribuisce ai comuni lo strumento di pianificazione delle farmacie. La formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la sua istituzione fa capo al comune che si raccorda con la Asl per la conferma o revisione della stessa pianta organica. Alla Regione compete la vigilanza e la gestione dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche, con conseguente approvazione della graduatoria e assegnazione delle sedi.

L’articolo 11 detta disposizioni varie di coordinamento della disciplina dei trasporti sanitari secondari con altre disposizioni: l’art. 1 lett. A chiarisce che la LR 58 del 1993 non trova applicazione per i trasporti sanitari secondari per consentire le prestazioni ex art. 26 L. 833/1978. L’articolo 1 lett. B opera un coordinamento formale dell’articolo 13, abrogando il comma 2bis e dettando al comma 3 la nuova disciplina parimenti semplificata per la Scia, in caso di esercizi di servizi di trasporto per disabili.

Per quanto riguarda l’articolo 12, va premesso che il comma 1 commi 52 e sgg. dell’articolo 3 della LR 25/2020 hanno istituito il buono sociosanitario; l’articolo 12 al comma 1 opera un coordinamento formale, precisando al comma 55 che l’attività di monitoraggio della Asl sulla qualità del servizio reso sia riferita ai contratti stipulati ai sensi del comma 54, ovvero con personale infermieristico e socioassistenziale. Il comma 2 dell’articolo 12 apporta modifiche all’articolo 9 comma 2 della legge 21 del 2020 in materia di tatuaggi e piercing. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio