Illustrata in commissione Agricoltura la proposta di legge per favorire l'uso agricolo in zone montane

Previsti contributi per 250mila euro nel biennio 2025-2027 destinati alla copertura degli onorari notarili e al sostegno di alcune coltivazioni, tra cui viti, ulivi e castagni.
La seduta odierna della commissione Agricoltura 06/05/2025 - È stata illustrata in commissione Agricoltura e ambiente, la proposta di legge regionale n. 193 del 25 febbraio 2025 concernente: “Contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane”. Al termine della relazione del proponente, il presidente dell’ottava commissione ha comunicato che si procederà a un ciclo di audizioni con i soggetti interessati dal provvedimento e ha fissato alle ore 12 di giovedì 15 maggio il termine entro cui far pervenire alla segreteria della commissione le proposte e i suggerimenti su quali soggetti audire.

La proposta di legge regionale n. 193 intende favorire le condizioni per l’uso agricolo delle zone montane, riconoscendone l’importanza strategica per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio. Analizzando il contesto delle zone montane del Lazio, infatti, è stato riscontrato un continuo degrado e abbandono di quelle aree, nonostante l’utilizzo da diversi anni di alcuni strumenti comunitari, come l’indennità compensativa. Per questo motivo, la proposta di legge intende concedere contributi ai contadini per: a) coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all’acquisto di terreni o fabbricati; b) sostenere l’attività agricola nei terreni che abbiano le caratteristiche previste all’articolo 4 del provvedimento.

La proposta di legge si compone di 8 articoli.
L’articolo uno indica l’oggetto e le finalità del provvedimento, tra cui quella di favorire le condizioni per l’uso agricolo delle zone montane al fine di evitarne l’abbandono, di prevenire i dissesti naturali causati dall’incuria dei terreni e di promuovere lo sviluppo economico dei territori e dei prodotti locali. Gli articoli due, tre e quattro, definiscono le due tipologie di contributi concessi e i requisiti d’accesso:

1) Contributo per gli onorari notarili relativi all’acquisto di terreni (di superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati) o fabbricati destinati all’uso agricolo e situati in zone totalmente montane, per un minimo di 500 euro e fino a un massimo di 2.500 euro. Hanno priorità nella concessione del contributo i soggetti con meno di 41 anni e quelli che acquistano terreni aventi una superficie maggiore;
2) Contributo per sostenere l’attività agricola in zone totalmente montane, con una superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati e che abbiano coltivazioni arboree in buono stato, fino a un massimo di 600 euro destinati a coloro che conducano in proprietà o in affitto i terreni in questione (non imprenditori agricoli). Il contributo prevede 10 euro per ciascuna pianta di olivo, noci, nocciole, castagne e altre specie arboree da frutto, fino a 50 piante coltivate sul fondo. Nel caso le piante fossero più di 50, il contributo si abbasserebbe a 5 euro per ciascuna pianta coltivata. Inoltre, il contributo prevede un importo di 300 euro a ettaro fino a due ettari coltivati a vite da tavola e da vino. Nel caso gli ettari fossero più di due, l’importo si abbasserebbe a 150 euro.

L’articolo 5 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale – con propria deliberazione – definisca eventuali ulteriori tipologie contrattuali oggetto dei contributi, i criteri per la loro concessione, le priorità, le modalità di erogazione e le istruzioni per presentare le domande. L’articolo sei contiene la clausola di rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, mentre l’articolo otto dispone l’entrata in vigore della legge. All’articolo sette, infine, è previsto lo stanziamento delle risorse finanziarie per il biennio 2025-2027: 250mila euro, di cui 100mila per i contributi destinati a coprire le spese notarili (articolo 3) e 150mila per i contributi destinati alle coltivazioni (articolo 4). A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio